CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 24809/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la memoriasopravvenuta;considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione dilegge e vizio di motivazione in relazione all’omessa riqualificazione del reato dicui all’art. 648 cod. pen. in quello di cui all’art. 624 cod. pen., risulta nonconsentito in questa sede, oltre che manifestamente infondato;che, infatti, poiché il suddetto profilo di censura risulta essere stato dedottoper la prima volta dinanzi a questa Corte e non devoluto ai giudici di merito conl'atto di appello, deve ribadirsi che: «La questione sulla qualificazione giuridicadel fatto rientra tra quelle su cui la Corte di cassazione può decidere ex art. 609cod. proc. pen. e, pertanto, può essere dedotta per la prima volta in sede digiudizio di legittimità purché l'impugnazione non sia inammissibile e per la suasoluzione non siano necessari accertamenti di fatto» (così, ex multis, Sez. 2, n.17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651 – 01), condizioni non presenti nel casodi specie, ove la riqualificazione richiesta attiene ad una quaestio facti,riguardante la partecipazione dell’odierna ricorrente alla realizzazione del reatopresupposto;considerato che, in questo caso, viene prospettata una diversa ricostruzionedei fatti e non una mera attività di qualificazione giuridica di un fatto certo eindiscusso nei suoi contorni;che, in conclusione, sulla base del quadro probatorio non rivalutabile inquesta sede, deve ravvisarsi come i giudici di appello, con congrua e linearemotivazione, nell’affermare la responsabilità della ricorrente per il reato diricettazione, abbiano fatto corretta applicazione dei principi di diritto consolidatinella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep.08/02/2022, Desideri, Rv. 282955 - 01;Sez. 2, n. 26802 del 10/06/2021,Donati, Rv. 281553 – 01; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120 –01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende;precisato che l’esito decisorio rimane immutato anche avendosi riguardo allamemoria sopravvenuta che, peraltro, introduce anche temi nuovi e ulterioririspetto a quelli prospettati con il ricorso e, in quanto tali, inammissibili. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]