CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 giugno 2023
Cassazione n. 18081/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21826-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 1959 SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F.P. DE' CALBOLI, 54, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 2018 n. 21826 sez. S2 -ad. 15-06-2023 -2- G. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1787/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 25/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie della ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1.P.[OSCURATO:PERSONA] S.a.s. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Padova la [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:SOCIETA].), deducendo che tra le parti era intercorso un rapporto di agenzia giusta contratto del 15/7/2003, per effetto del quale l’attrice era stata designata agente per la vendita di montature di occhiali da sole nella zona dell’Emilia-Romagna e di [OSCURATO:PERSONA]. Nel luglio del 2005 la mandante aveva operato una modifica della zona dell’agente, sostituendo alla parte occidentale dell’Emilia-Romagna le province di Rovigo e Pesaro-Urbino. Aggiungeva che dopo alcuni mesi, con missiva del 22 febbraio 2007, aveva comunicato alla preponente che a far data dal 26 febbraio 2007 avrebbe assunto il mandato di altra società produttrice di occhiali, in alcune province del Triveneto, ma con la specificazione che la nuova mandante non operava in concorrenza con la convenuta. Nella missiva era altresì specificato che il nuovo incarico era ancora rinunciabile, a Ric. 2018 n. 21826 sez. S2 -ad. 15-06-2023 -3- condizione che la [OSCURATO:SOCIETA] avesse ripristinato l’originaria zona di competenza dell’agente. La mandante, quindi, con missiva del 12 marzo 2007 comunicava il recesso per giusta causa dal contratto di agenzia, lamentando la violazione dell’art. 13 del contratto, che prevede l’obbligo di non concorrenza, missiva che era contestata dall’attrice che a sua volta comunicava in data 27/3/2007 la volontà di recedere dal contratto. Con l’atto introduttivo del giudizio la P.[OSCURATO:PERSONA] chiedeva accertare l’illegittimità del recesso della preponente, con l’accertamento invece della ricorrenza della giusta causa per il proprio recesso, con la condanna della preponente al pagamento delle indennità di mancato preavviso, di supplemento di clientela e di quella meritocratica di fine rapporto, ai sensi dell’art. 1751 c.c. ovvero dell’AEC, se più favorevole. Chiedeva inoltre la condanna al pagamento delle provvigioni non liquidate e maturate nel primo trimestre del 2007. Si costituiva la convenuta che contestava la fondatezza della domanda, chiedendo in via riconvenzionale la condanna dell’attrice al pagamento della somma versata in eccedenza rispetto alle provvigioni effettivamente maturate. Il Tribunale adito con la sentenza n. 1220 del 14 maggio 2013 ha rigettato sia la domanda principale che quella riconvenzionale, ritenendo che l’attrice non avesse offerto la prova del proprio diritto, tenuto conto del fatto che il suo Ric. 2018 n. 21826 sez. S2 -ad. 15-06-2023 -4- recesso era intervenuto allorché dal contratto aveva già receduto la preponente. Mancava però la prova delle circostanze che potessero giustificare la liquidazione delle indennità dovute, il che rendeva superfluo indagare se il recesso della convenuta e dell’agente fossero o meno avvenuti per giusta causa. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’attrice, cui ha resistito la preponente, che a sua volta proponeva appello incidentale quanto al rigetto della domanda riconvenzionale. La Corte d’Appello di Venezia con la sentenza non definitiva n. 1787 del 25 giugno 2018, rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’appello principale, ha accertato l’insussistenza di una giusta causa di recesso della preponente ed ha rimesso la causa in istruttoria per la verifica e quantificazione delle eventuali indennità dovute all’agente. In merito all’eccezione di difetto di legittimazione attiva alla proposizione dell’appello, sollevata in ragione del fatto che l’appello principale era stato proposto dalla società appellante sebbene la stessa si fosse cancellata dal registro delle imprese sin dal 1 febbraio 2013, e quindi ancor prima della discussione orale dinanzi al Tribunale, la sentenza ne rilevava l’infondatezza. A tal fine osservava che, secondo la giurisprudenza di legittimità, a seguito dell’intervento delle Sezioni Unite con la sentenza n. 15295/2014, deve reputarsi che rispetto all’estinzione della società, determinata dalla cancellazione dal registro delle imprese, prevalga la regola dell’ultrattività del Ric. 2018 n. 21826 sez. S2 -ad. 15-06-2023 -5- mandato, così che, ove l‘evento interruttivo non sia stato fatto constatare dalla parte costituita, la procura rilasciata al difensore della parte è valida anche per gli ulteriori gradi di giudizio, potendo il difensore, oltre che essere destinatario della notifica della sentenza ovvero dell’atto di impugnazione, a sua volta proporre impugnazione per il soggetto venuto meno (con la sola eccezione del ricorso per cassazione). La regola dell’ultrattività del mandato assicura quindi la stabilizzazione della società estinta, che grazie ad una fictio iuris è considerata ancora esistente rispetto alle parti ed al giudice. Né su tale conclusione poteva incidere il fatto che della sorte della società cancellata si fosse discusso in sede di appello, e ciò in quanto la declaratoria di interruzione della parte costituta è in ogni caso rimessa alla decisione del procuratore di dichiarare l’evento che ha colpito la parte assistita, così che la mancata contestazione dell’affermazione dell’appellata circa l’avvenuta cancellazione non poteva determinare un effetto equipollente alla dichiarazione del difensore. Passando quindi al merito, la sentenza di appello rilevava la fondatezza dell’appello principale. Infatti, era emerso che la zona inizialmente affidata all’agente era stata unilateralmente ridotta dalla preponente. La successiva missiva del febbraio del 2007, con la quale l’attrice comunicava alla preponente che avrebbe assunto nei giorni successivi un nuovo mandato da parte di altra società non legittimava il recesso della preponente, avendo l’attrice Ric. 2018 n. 21826 sez. S2 -ad. 15-06-2023 -6- altresì chiarito che i prodotti da distribuire per conto della nuova società differivano per marchio, qualità e prezzo da quelli distribuiti per conto di [OSCURATO:SOCIETA], e che in ogni caso restavano escluse dal nuovo incarico le province di cui al mandato concluso con la convenuta. In particolare, la lettura combinata degli att. 6 e 13 dell’accordo di agenzia non consentiva di ricondurre l’attività che l’attrice intendeva intraprendere nel divieto di concorrenza contrattualmente assunto. Infatti, doveva reputarsi che il divieto di concorrenza impedisse all’agente di trattare affari con altre imprese comunque in concorrenza con la preponente, ma solo nella stessa zona e per la stessa linea commerciale di prodotti, condizioni queste che nella fattispecie non ricorrevano. In tal senso non poteva reputarsi che la provincia di Rovigo, rientrante tra le zone assegnata dalla preponente alla appellante, fosse una delle province per le quali avrebbe operato il nuovo mandato, ed inoltre non poteva reputarsi che fosse stato dimostrato che i prodotti oggetto del nuovo contratto di agenzia rientrassero nella medesima categoria di quelli distribuiti per conto della convenuta, che nemmeno aveva sollecitato eventuali chiarimenti alla controparte, avendo invece immediatamente optato per il recesso. Una volta, quindi, esclusa la legittimità del recesso della [OSCURATO:SOCIETA], non sussisteva invece l’interesse della P.Distribuzione a sentire accertata la legittimità del proprio successivo Ric. 2018 n. 21826 sez. S2 -ad. 15-06-2023 -7- recesso, non avendo peraltro nemmeno avanzato alcuna richiesta risarcitoria. Alla luce di tale esito, emergeva come le richieste istruttorie formulate dall’attrice in primo grado fossero sia ammissibili che rilevanti, in quanto funzionali ad offrire gli elementi per appurare l’effettiva debenza delle indennità richieste. Occorreva, quindi, rimettere la causa in istruttoria per l’accertamento contabile delle reciproche spettanze. 2. Avverso la sentenza non definitiva di appello ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., articolando tre motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA], quale ex socio di P.[OSCURATO:PERSONA], società cancellata dal registro delle imprese, ha resistito con controricorso. La ricorrente ha anche depositato memoria in prossimità dell’udienza. 3. Con il primo motivo di ricorso, si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2495 co. 2 c.c., e 299 e 300 c.p.c., anche in relazione all’art. 111 Cost. Si deduce che la sentenza impugnata avrebbe errato nell’escludere che l’appello fosse inammissibile, in quanto proposto dalla società attrice, sebbene nelle more del giudizio di primo grado fosse intervenuta la sua cancellazione. La Corte distrettuale ha valorizzato il principio di diritto affermato da Cass. S.U. n. 15295/2014, in punto di ultrattività del mandato, trascurando però che trattasi di principio che è destinato a trovare applicazione solo per gli eventi interruttivi che colpiscano le persone fisiche, e che quindi non può Ric. 2018 n. 21826 sez. S2 -ad. 15-06-2023 -8- estendersi all’ipotesi di cancellazione della società, evento che in via giurisprudenziale è stato assimilato solo sul piano effettualealla morte della persona fisica. Rileva a tal fine il diverso principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 6070/2013, che ha escluso che non possa tenersi conto dell’avvenuta cancellazione della società nei successivi gradi di merito, impedendosi quindi ai fini dell’impugnazione che la stessa sia avanzata dagli ex soci. In tal senso rilevano anche alcuni precedenti del giudice di legittimità, nella cui motivazione viene ribadito che per le società non può assicurarsi la sopravvivenza del mandato difensivo rilasciato al difensore in epoca anteriore alla cancellazione. Il motivo è infondato. Deve reputarsi che la soluzione alla quale è pervenuta la Corte distrettuale sia quella ormai prevalente nella più recente giurisprudenza di legittimità che, superando le iniziali perplessità, sottolineate dalla difesa della ricorrente, e che avevano indotto alcuni precedenti a profilare un distinguo a seconda che l’evento interruttivo avesse riguardato le persone fisiche ovvero le persone giuridiche, e particolarmente le società (Cass. n. 23574/2014; Cass. n. 18630/2016), ha invece optato per una lettura ampia ed estensiva della regola dell’ultrattività del mandato come data da Cass. S.U. n. 15295/2014. Infatti, al fine di coordinare la portata applicativa dei due interventi delle Sezioni Unite, è inizialmente intervenuta Cass. Ric. 2018 n. 21826 sez. S2 -ad. 15-06-2023 -9- n. 190/2017, richiamata anche dalla Corte d’Appello che, dopo aver richiamato il principio affermato da Cass. n. 6070 del 13 marzo 2013, secondo cui "la cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima", impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio, così che se l'estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo disciplinato dall'art. 299 c.p.c. e segg., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci, mentre, ove invece l'evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati, o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza "pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta", ha reputato che però dovesse essere coordinato con il successivo intervento delle Sezioni Unite. Ha, quindi, ritenuto che i principi affermati da Cass. S.U. n. 15295/2014, a mente dei quali: "L'incidenza sul processo degli eventi previsti nell'art. 299 c.p.c., (morte o perdita di capacità della parte) è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell'ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale - nel caso in cui Ric. 2018 n. 21826 sez. S2 -ad. 15-06-2023 -10- l'evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all'art. 300 c.p.c. - il difensore continua a rap presentare la parte come se l'evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell'impugnazione. Tale posizione giuridica è suscettibile di modificazione nell'ipotesi in cui, nella successiva fase d'impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale della parte divenuta incapace, oppure se il procuratore di tale parte, originariamente munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza o notifichi alle altri parti l'evento verificatosi, o se, rimasta la medesima parte contumace, l'evento sia documentato dall'altra parte (come previsto dalla novella di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 46), o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 300 c.p.c., comma 4, valgano anche nel caso di cancellazione della società. Ne deriva che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, a norma dell'art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale della parte divenuta incapace; b) detto procuratore, qualora gli sia originariamente conferita procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre Ric. 2018 n. 21826 sez. S2 -ad. 15-06-2023 -11- impugnazione (ad eccezione del ricorso per cassazione per la proposizione del quale è richiesta la procura speciale) in rappresentanza della parte che, pur deceduta o divenuta incapace, va considerata nell'ambito del processo ancora in vita e capace; c) è ammissibile l'atto di impugnazione notificato, ai sensi dell'art. 330 c.p.c., comma 1, presso il procuratore, alla parte deceduta o divenuta incapace, pur se la parte notificante abbia avuto diversamente conoscenza 7 dell'evento". La cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo a un fenomeno estintivo che priva la stessa della capacità di stare in giudizio, costituendo un evento interruttivo la cui rilevanza processuale è peraltro subordinata, ove la parte sia costituita a mezzo di procuratore, stante la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, dalla dichiarazione in udienza ovvero dalla notificazione dell'evento alle altre parti, con la conseguenza che rileva anche nel caso in esame, per cui il procuratore della società, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della società. A tale principio hanno mostrato di aderire anche successive pronunce di questa Corte (Cass. n. 30341/2018; Cass. n. 23563/2017; Cass. n. 190/2022; Cass. n. 6771/2021, con specifico riferimento all’ammissibilità dell’appello promosso dal Ric. 2018 n. 21826 sez. S2 -ad. 15-06-2023 -12- difensore della società cancellata in primo grado; Cass. n. 18432/2022; Cass. n. 20226/2022; Cass. n. 24678/2022). La necessità di dover coordinare i due citati interventi delle Sezioni Unite è stata poi ribadita da ultimo da Cass. n. 1129/2023, alle cui motivazioni il Collegio ritiene di dover far rinvio. In tale occasione, la Corte, dopo aver ricordato la portata di Cass. S.U. n. 6070/2013 e Cass. S.U. n. 15295/2014, ha espressamente affermato che la seconda ha inteso superare in parte l’impostazione della prima, nel quadro di una più ampia sistemazione della disciplina dell’interruzione del processo che recupera e valorizza l’ultrattività del mandato alle liti. A tal fine è stato rimarcato come l’intervento del 2014 ha inteso trattare la problematica in termini generali e tenendo conto di tutti i precedenti che hanno anch'essi affrontato la materia in termini generali. Cass. SU 15295/2014 osserva in conclusione (p. 33) che l'incidenza sul processo degli eventi interruttivi «è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell'ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l'evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all'art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata. Non può quindi avere seguito la tesi sostenuta in ricorso, dovendosi pertanto confermare la correttezza della soluzione Ric. 2018 n. 21826 sez. S2 -ad. 15-06-2023 -13- cui ha acceduto la Corte d’Appello, non senza rilevare che è proprio dall’applicazione dei principi suesposti che deriva altresì come sia ammissibile il controricorso proposto dal Posocco, non più a nome della società, ormai estinta, ma nella qualità di ex socio e nei limiti in cui è configurabile, anche per le società di persone, un fenomeno lato sensu successorio tra società e soci, attesa l’impossibilità per il giudizio di legittimità di poter invocare il principio di ultrattività del mandato. 4. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e f alsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1362 e 1366 c.c., quanto alla sussistenza di un obbligo di non concorrenza, nonché degli artt. 1746, 1375 e 1176 c.c., con specifico riferimento all’obbligo di buona fede nell’esecuzione del contratto. Assume la ricorrente che è erronea la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che il proprio recesso fosse determinato da giusta causa. In particolare, è erronea l’interpretazione che la Corte d’Appello ha offerto per la lettura combinata degli artt. 6 e 13 del contratto di agenzia del 17 luglio 2003, e precisamente nella parte in cui si è ritenuto possibile che l’agente potesse ricevere il mandato di altra società. Inoltre, anche a voler superare tale aspetto, non si è tenuto conto della necessità di dover valutare la buona fede nell’esecuzione del contratto, che avrebbe dovuto indurre a reputare non consentita l’attività distributiva che l’agente si intraprendeva a compiere con una diversa mandante. Ric. 2018 n. 21826 sez. S2 -ad. 15-06-2023 -14- Si evidenzia che il terzo periodo dell’art. 13 non permette di affermare che fosse possibile per l’agente assumere incarichi, essendo il divieto di non concorrenza riferito solo all’attività di commercializzazione di prodotti della medesima linea commerciale e per la stessa zona attribuita, e ciò in quanto il terzo comma deve esser letto alla luce dei primi due commi dell’art. 13. L’art. 6 detta solo una specificazione del più generale obbligo di non concorrenza. Si aggiunge, poi, che la Corte d’Appello avrebbe nella sostanza reputato che il nuovo incarico accettato dall’agente fosse una legittima reazione alla precedente limitazione della zona di esclusiva del luglio del 2005, senza che però sia dato riscontrare alcun nesso tra i due eventi. In realtà la comunicazione dell’agente del febbraio del 2007 va vista come una missiva avente un carattere lato sensu estorsivo, nella parte in cui sottolinea come avrebbe rinunciato al nuovo incarico solo se fosse stata ripristinata la sua originaria zona di esclusiva. I toni della comunicazione sono quindi idonei a minare il rapporto fiduciario esistente tra le parti ed a legittimare il recesso della preponente. Anche tale motivo deve essere disatteso. In punto di diritto deve ricordarsi che l'interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica Ric. 2018 n. 21826 sez. S2 -ad. 15-06-2023 -15- contrattuale, di cui all'art. 1362 c.c., e segg., o di motivazione inadeguata (ovverosia, non idonea a consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione). Sicché, per far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione (mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti), ma altresì precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536). D'altra parte, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (tra le altre: Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178). Ne consegue che non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi già dallo stesso esaminati; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in Ric. 2018 n. 21826 sez. S2 -ad. 15-06-2023 -16- sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass. 7500/2007; 24539/2009). Infatti, la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. n. 28319/2017; Cass. n. 16987/2018;Cass. n. 9461/2021). Nella fattispecie, il motivo di ricorso, sia pur formalmente richiami la violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, si risolve tuttavia nella sollecitazione alla Corte ad accedere alla diversa interpretazione favorevole alla ricorrente, ma senza che però possa reputarsi offerta anche la dimostrazione dell’assoluta implausibilità dell’esito cui è approdata la Corte distrettuale. Ric. 2018 n. 21826 sez. S2 -ad. 15-06-2023 -17- Il primo comma dell’art. 6 del contratto di agenzia, dopo avere ribadito per la zona assegnata all’agente il carattere di esclusività del mandato, aggiunge che l’agente non può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona affari di altre imprese comunque in concorrenza con la preponente. Il successivo art. 13, mentre nel primo periodo pone in termini generici il divieto di concorrenza a carico dell’agente, nel secondo periodo chiarisce che l’agente deve astenersi dal realizzare prodotti identici o simili a quelli già appartenenti alla mandante, e nel terzo periodo recita: “A tal riguardo, l’Agente è tenuto all’atto della conclusione ed accettazione del presente contratto, a comunicare al Preponente tutti i contratti che lo vincolano, in qualsiasi veste quale quella di rappresentante, agente, dipendente o rivenditore, ad altre imprese di tutti i successivi accordi dello stesso genere che egli intenda in seguito concludere”. La Corte d’Appello ha reputato che il generale divieto di concorrenza fosse meglio dettagliato dal precedente articolo 6 che, nel dettare le regole di esclusiva del mandato, precisa che il divieto di assumere mandati con altre imprese concorrenti era limitato alla medesima zona già assegnata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. La tesi restrittiva propugnata dalla ricorrente si fonda dunque su di una lettura dell’art. 13 che, oltre a non apparire necessitata dal testo contrattuale, è in parte sconfessata anche dalla stessa lettera dell’articolo in esame che fissa in termini assoluti solo il divieto di realizzare prodotti identici o Ric. 2018 n. 21826 sez. S2 -ad. 15-06-2023 -18- simili a quelli della Preponente. Né il successivo terzo periodo può ritenersi limitato, come vorrebbe la ricorrente, alla sola attività di produzione, in quanto proprio il richiamo alla veste di rappresentante, agente, dipendente o rivenditore, che possa scaturire in capo alla preposta a seguito di contratti conclusi con altre imprese, recide il legame tra la previsione in esame con quella relativa alla realizzazione o produzione di altri prodotti, in quanto è proprio la diversa veste che verrebbe ad assumere l’agente che lascia intendere che questi contratti presuppongano la qualità di produttore in capo ad altri soggetti che intendano poi avvalersi della società attrice per l’eventuale distribuzione. La previsione negoziale appare quindi concedere all’agente la possibilità anche di assumere altri incarichi, purché previamente comunicati alla preponente, e sempre che non pregiudichino gli obblighi assunti verso la stessa preponente, con specifico riferimento alla clausola di esclusiva. La conclusione della Corte d’Appello, secondo cui l’assunzione del nuovo mandato era riferito ad una zona diversa da quella assegnata da [OSCURATO:SOCIETA], e per prodotti aventi caratteristiche differenti per marchio, qualità e prezzo, non confligge con gli obblighi di non concorrenza, per come evincibili dalle previsioni negoziali, non denota un’interpretazione del testo contrattuale connotata da palese violazione delle regole di ermeneutica legale, né tanto meno permette di affermare che la diversa soluzione offerta dalla ricorrente sia l’unica obiettivamente praticabile, il che induce a rigettare il motivo Ric. 2018 n. 21826 sez. S2 -ad. 15-06-2023 -19- nella parte in cui denuncia la violazione degli artt. 1362 e 1366 c.c. Alla luce poi della delimitazione dell’obbligo di non concorrenza nei termini individuati dal giudice di appello, risulta altresì priva di fondamento la denuncia di violazione della buona fede in executivis, di cui alla seconda parte del motivo. Ed, infatti, attesa la possibilità per la preponente di poter unilateralmente modificare le zone di competenza dell’agente, la sentenza impugnata, lungi dal reputare che fosse doveroso accedere alle richieste della attrice di ripensare l’individuazione delle zone di esclusiva, ha semplicemente riferito della successiva iniziativa dell’agente di voler assumere un nuovo incarico, nei limiti consentiti dal rapporto già in essere, avendo riguardo ad una diversa zona ed ad una differente tipologia di prodotti, in maniera tale da escludere la violazione dell’obbligo di non concorrenza. La sentenza ha, quindi, preso atto di due diverse iniziative autonomamente intraprese dalle parti del contratto di agenzia, ognuna delle quali legittimata dalle previsioni contrattuali che reggevano il contratto, e singolarmente finalizzate ad offrire una adeguata risposta alle reciproche esigenze imprenditoriali (essendo la necessità di rinvenire una nuova mandante funzionale a sopperire al ridotto profitto derivante dalla riduzione delle aree di competenza), il che esclude che possa ravvisarsi una erronea valutazione delle regole di buona fede. Ric. 2018 n. 21826 sez. S2 -ad. 15-06-2023 -20- Né infine è risolutiva la circostanza che la missiva dell’agente avesse concesso un brevissimo termine alla preponente per valutare la restaurazione delle zone originariamente assegnate, atteso che l’art. 13 si limitava solo a prescrivere la necessità di dare comunicazione alla preponente dei nuovi contratti di agenzia assunti dala P.Distribuzione, ma non avrebbe imposto, ove anche la preponente fosse ritornata sui suoi passi, di dover rinunciare al nuovo contratto. 5. Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 163 c.p.c. Si critica l’affermazione della Corte d’Appello secondo cui la missiva della società attrice del 22/2/2007 offrirebbe la prova dell’assenza di pericolo di concorrenza. Inoltre, si sostiene che sarebbe erronea la decisione di rimettere la causa in istruttoria, in assenza nell’atto di citazione della deduzione dei fatti costitutivi della pretesa creditoria. Entrambe le deduzioni sono prive di fondamento. In primo luogo deve ricordarsi che la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandia una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, (Cass. S.U. n. 20867/2020), laddove il motivo lamenta piuttosto l’erroneo apprezzamento delle prove per come operato dal giudice di merito. Ric. 2018 n. 21826 sez. S2 -ad. 15-06-2023 -21- La sentenza gravata ha reputato che l‘indicazione dei prodotti messi in vendita escludesse che il nuovo rapporto avesse ad oggetto prodotti omogenei a quelli distribuiti per conto della preponente, così che a fronte di tale allegazione in fatto era invece onere della ricorrente dimostrare che il reale oggetto del nuovo rapporto era relativo a prodotti identici per tipologia e qualità a quelli del primo rapporto (e ciò anche a voler tacere del fatto che in ogni caso per ravvisarsi la violazione del divieto di concorrenza, era necessaria la distribuzione nella medesima zona). Quanto alla seconda deduzione, anche a voler sorvolare sul difetto di specificità del motivo, che omette di riportare, sia pure per sintesi, il contenuto dell’atto di citazione, onde apprezzare se effettivamente lo stesso fosse assolutamente carente, valga osservare che l’attrice aveva dedotto l’assenza di giusta causa per il recesso della controparte, invocando tutte le conseguenze derivanti da tale situazione, a tal fine poi articolando i mezzi istruttori, non ammessi in primo grado, idonei a dare concretezza sul piano fattuale, al diritto vantato in citazione. Anche tale motivo deve, quindi, essere rigettato. 6. Il ricorso va quindi rigettato, dovendo le spese seguire la soccombenza, come liquidate in dispositivo. 7. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità Ric. 2018 n. 21826 sez. S2 -ad. 15-06-2023 -22- 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per