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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021

Cassazione n. 05346/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 11/11/2020 la Corte di appello di Roma confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato Angelo CAROVILLANO alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di riciclaggio.

2. Propone ricorso Angelo CAROVILLANO, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio della motivazione sotto diversi profili.

La difesa ha poi depositato una memoria a sostegno delle argomentazioni svolte in ricorso.

3. Il ricorso è inammissibile per la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi proposti, reiterativi delle doglianze avanzate con l'atto di appello, disattese dalla Corte territoriale con adeguata motivazione.

3.1. La Corte di appello, anche a fronte di una deduzione del tutto generica e apodittica, ha logicamente spiegato per quale ragione si deve ritenere che fu l'imputato a ritirare la raccomandata contenente l'atto giudiziario allo stesso diretto presso l'ufficio postale.

In proposito va ribadito il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, «in difetto di proposizione di querela di falso, infatti, deve ritenersi riconducibile all'imputato la firma apposta sull'avviso di ricezione della raccomandata relativa alla notifica dell'atto in questione, con conseguente correlata conoscenza dell'atto stesso» (così Sez. 2, n. 33870 del 18/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277026; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 5, n. 1455 del 20/12/2018, dep. 2019, Guzzi, n.m.; Sez. 3, 17506 del 3/10/2018, dep. 2019, Pieri, n.m.; Sez. 3, n. 7865 del 12/01/2016, Vecchi, Rv. 266279; Sez. 6, n. 47164 del 05/11/2013, Kandji, Rv. 257267).

Peraltro, nel caso di specie, la nullità della notifica è stata eccepita in quanto "sull'avviso di ricevimento della raccomandata non erano state indicate le generalità della persona a cui l'atto giudiziario era stato consegnato".

La giurisprudenza richiamata dalla difesa nella memoria non è pertinente, in quanto si riferisce a fattispecie nelle quali l'atto era stato consegnato certamente a persona diversa dal destinatario, senza la sufficiente indicazione della qualità e delle generalità della medesima.

3.2. La sentenza impugnata, poi, si è attenuta al principio affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, in relazione all'analoga questione inerente ai rapporti tra ricettazione e furto, secondo il quale il possesso ingiustificato di cose sottratte consente la configurazione del delitto di ricettazione, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto.

Non opera, dunque, la clausola di riserva prevista dall'art. 648 cod. pen. (e dall'art. 648 bis cod. pen.) in assenza di elementi che giustifichino l'inquadramento della detenzione come esito diretto del furto, piuttosto che come quello della ricezione di cose illecite.

L'evidenza della detenzione, per essere ridotta ad elemento di prova del reato di furto, deve essere accompagnata dalla esistenza di ulteriori elementi indicativi della "immediata" - nel senso letterale di "non mediata" - riconducibilità della detenzione al furto, elementi fra i quali possono essere ricomprese anche le eventuali indicazioni provenienti dall'imputato, quando siano circostanziate e attendibili (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969; Sez. 2, n. 37775 del 01/06/2016, Bertolini, Rv. 268085; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Proietto, Rv. 258264; con specifico riferimento al reato di riciclaggio, v.

Sez. 2, n. 9545 del 19/02/2019, Rizzi, non mass.), circostanza da escludere nel caso di specie, non avendo il ricorrente mai reso alcuna dichiarazione, come evidenziato dalla Corte territoriale.

3.3. Per calcolare il tempo necessario a prescrivere la difesa ha fatto erroneo riferimento al massimo edittale previsto per il delitto di ricettazione (otto anni) e non a già a quello del delitto di riciclaggio (dodici anni); la prescrizione, pertanto, sarebbe maturata solo nell'anno 2024.

3.4. La sentenza impugnata, infine, ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale più recente, contrastato dall'unica pronuncia evocata dalla difesa, secondo il quale «la dotazione sull'autovettura oggetto di furto di un impianto di localizzazione satellitare, dando luogo ad una costante individuabilità della posizione del veicolo, ne può consentire il recupero successivamente alla sottrazione, ma non impedisce che quest'ultima sia realizzata, mantenendo in essere i presupposti per la configurabilità dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede» (così Sez. 5, n. 10584 del 30/01/2014, Catarinozzi, Rv. 260224; in senso conforme v.

Sez. 5, n. 4763 del 03/12/2018, Sansone, Rv. 275343; Sez. 5, n. 44119 del 19/10/2011, Petralia, Rv. 251130; Sez. 5, n. 9224 del 18/11/2009, Ferraro, Rv. 246882).

4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21 dicembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 11/11/2020 la Corte di appello di Roma confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato Angelo CAROVILLANO alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di riciclaggio. 2. Propone ricorso Angelo CAROVILLANO, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio della motivazione sotto diversi profili. La difesa ha poi depositato una memoria a sostegno delle argomentazioni svolte in ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile per la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi proposti, reiterativi delle doglianze avanzate con l'atto di appello, disattese dalla Corte territoriale con adeguata motivazione. 3.1. La Corte di appello, anche a fronte di una deduzione del tutto generica e apodittica, ha logicamente spiegato per quale ragione si deve ritenere che fu l'imputato a ritirare la raccomandata contenente l'atto giudiziario allo stesso diretto presso l'ufficio postale. In proposito va ribadito il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, «in difetto di proposizione di querela di falso, infatti, deve ritenersi riconducibile all'imputato la firma apposta sull'avviso di ricezione della raccomandata relativa alla notifica dell'atto in questione, con conseguente correlata conoscenza dell'atto stesso» (così Sez. 2, n. 33870 del 18/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277026; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 5, n. 1455 del 20/12/2018, dep. 2019, Guzzi, n.m.; Sez. 3, 17506 del 3/10/2018, dep. 2019, Pieri, n.m.; Sez. 3, n. 7865 del 12/01/2016, Vecchi, Rv. 266279; Sez. 6, n. 47164 del 05/11/2013, Kandji, Rv. 257267). Peraltro, nel caso di specie, la nullità della notifica è stata eccepita in quanto "sull'avviso di ricevimento della raccomandata non erano state indicate le generalità della persona a cui l'atto giudiziario era stato consegnato". La giurisprudenza richiamata dalla difesa nella memoria non è pertinente, in quanto si riferisce a fattispecie nelle quali l'atto era stato consegnato certamente a persona diversa dal destinatario, senza la sufficiente indicazione della qualità e delle generalità della medesima. 3.2. La sentenza impugnata, poi, si è attenuta al principio affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, in relazione all'analoga questione inerente ai rapporti tra ricettazione e furto, secondo il quale il possesso ingiustificato di cose sottratte consente la configurazione del delitto di ricettazione, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto. Non opera, dunque, la clausola di riserva prevista dall'art. 648 cod. pen. (e dall'art. 648 bis cod. pen.) in assenza di elementi che giustifichino l'inquadramento della detenzione come esito diretto del furto, piuttosto che come quello della ricezione di cose illecite. L'evidenza della detenzione, per essere ridotta ad elemento di prova del reato di furto, deve essere accompagnata dalla esistenza di ulteriori elementi indicativi della "immediata" - nel senso letterale di "non mediata" - riconducibilità della detenzione al furto, elementi fra i quali possono essere ricomprese anche le eventuali indicazioni provenienti dall'imputato, quando siano circostanziate e attendibili (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969; Sez. 2, n. 37775 del 01/06/2016, Bertolini, Rv. 268085; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Proietto, Rv. 258264; con specifico riferimento al reato di riciclaggio, v. Sez. 2, n. 9545 del 19/02/2019, Rizzi, non mass.), circostanza da escludere nel caso di specie, non avendo il ricorrente mai reso alcuna dichiarazione, come evidenziato dalla Corte territoriale. 3.3. Per calcolare il tempo necessario a prescrivere la difesa ha fatto erroneo riferimento al massimo edittale previsto per il delitto di ricettazione (otto anni) e non a già a quello del delitto di riciclaggio (dodici anni); la prescrizione, pertanto, sarebbe maturata solo nell'anno 2024. 3.4. La sentenza impugnata, infine, ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale più recente, contrastato dall'unica pronuncia evocata dalla difesa, secondo il quale «la dotazione sull'autovettura oggetto di furto di un impianto di localizzazione satellitare, dando luogo ad una costante individuabilità della posizione del veicolo, ne può consentire il recupero successivamente alla sottrazione, ma non impedisce che quest'ultima sia realizzata, mantenendo in essere i presupposti per la configurabilità dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede» (così Sez. 5, n. 10584 del 30/01/2014, Catarinozzi, Rv. 260224; in senso conforme v. Sez. 5, n. 4763 del 03/12/2018, Sansone, Rv. 275343; Sez. 5, n. 44119 del 19/10/2011, Petralia, Rv. 251130; Sez. 5, n. 9224 del 18/11/2009, Ferraro, Rv. 246882). 4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]