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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 febbraio 2024

Cassazione n. 09155/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Castellammare del Golfo avverso la sentenza del 15/09/2022 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] è stato rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale di Trapani per rispondere dei reati di peculato (capo A) e di appropriazione indebita (capo B) in qualità di legale rappresentante della società FG Matic, esercente la gestione, pe:- conto della concessionaria HBG [OSCURATO:PERSONA], delle macchine da gioco e della raccoita del denaro delle giocate.Il Tribunale di Trapani, con sentenza del 9 febbraio 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha assolto l'imputato dal delitto di peculato per insussistenza del fatto e dal delitto di appropriazione indebita perché il fatto non costituisce reato.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo, su appello della sola parte civile HBG [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile, ai soli effetti civili, del reato di peculato condannandolo a pagare alla società HBG [OSCURATO:PERSONA] la somma di C 47.875,57, oltre al risarcimento del danno morale liquidato in C 1.000 e spese.

2. [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolando censure di natura processuale, sull'omessa valutazione delle prove e sulla qualificazione giuridica dei fatti.

Successivamente, con nota del 13 febbraio 2024, il difensore, procuratore speciale del ricorrente, ha inviato rinuncia al ricorso per cassazione dando atto dell'accordo transattivo intercorso tra il proprio assistito e la costituita parte civile.

3. La rinuncia determina la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del procedimento ma non anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende non potendosi entrare nel merito dell'impugnazione.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 13 febbraio 2024 La Consigliera estensora Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Castellammare del Golfo avverso la sentenza del 15/09/2022 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale di Trapani per rispondere dei reati di peculato (capo A) e di appropriazione indebita (capo B) in qualità di legale rappresentante della società FG Matic, esercente la gestione, pe:- conto della concessionaria HBG [OSCURATO:PERSONA], delle macchine da gioco e della raccoita del denaro delle giocate.Il Tribunale di Trapani, con sentenza del 9 febbraio 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha assolto l'imputato dal delitto di peculato per insussistenza del fatto e dal delitto di appropriazione indebita perché il fatto non costituisce reato. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo, su appello della sola parte civile HBG [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile, ai soli effetti civili, del reato di peculato condannandolo a pagare alla società HBG [OSCURATO:PERSONA] la somma di C 47.875,57, oltre al risarcimento del danno morale liquidato in C 1.000 e spese. 2. [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolando censure di natura processuale, sull'omessa valutazione delle prove e sulla qualificazione giuridica dei fatti. Successivamente, con nota del 13 febbraio 2024, il difensore, procuratore speciale del ricorrente, ha inviato rinuncia al ricorso per cassazione dando atto dell'accordo transattivo intercorso tra il proprio assistito e la costituita parte civile. 3. La rinuncia determina la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del procedimento ma non anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende non potendosi entrare nel merito dell'impugnazione. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13 febbraio 2024 La Consigliera estensora Il P
Sentenza Cassazione n. 09155/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris