Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2020
ECLI:EU:C:2020:845
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CJ0396_INF
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 21 ottobre 2020 – BCE / Estate of [OSCURATO:PERSONA]
(causa C‑396/19 P) (
1
)
«Impugnazione – Decisione 2004/258/CE – Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) –Protocollo sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE) – Articolo 10, paragrafo 4 – Accesso ai documenti della BCE – Decisione del consiglio direttivo – Riservatezza delle riunioni e delle delibere degli organi della BCE – Risultato delle delibere – Diniego parziale d’accesso – Violazione della tutela dell’interesse pubblico – Obbligo di motivazione»
1.
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Decisione 2004/258 della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela dell’interesse pubblico – Riservatezza delle delibere degli organi decisionali – Diniego d’accesso alle decisioni del consiglio direttivo e ai verbali che le riportano – Obbligo di motivazione – Portata – Motivazione limitata all’invocazione dell’eccezione di cui trattasi
[Decisione della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea 2004/258, considerando 3 e art. 4, § 1, a); protocollo sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea, art. 10, § 4]
(v. punti 40, 42-46, 53)
2.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata
(Art. 296, comma 2, TFUE)
(v. punto 41)
3.
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Decisione 2004/258 della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela dell’interesse pubblico – Riservatezza delle delibere degli organi decisionali – Facoltà di divulgazione a carico dell’organo interessato
[Decisione della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea 2004/258, considerando 3, artt. 4, § 1, a), e 7, § 1; protocollo sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea, art. 10, § 4]
(v. punti 50-52)
Dispositivo
1)
Il punto 1 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 13 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA]/BCE (
T‑730/16
, non pubblicata,
EU:T:2019:161
), è annullato nei limiti in cui il Tribunale ha annullato la decisione della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE) del 31 agosto 2016 recante diniego parziale di accesso a taluni documenti relativi alla sua decisione del 1
o
agosto 2014 concernente la [OSCURATO:PERSONA] SA, nella parte in cui, con tale decisione, la BCE ha negato alla stessa l’accesso all’importo del credito indicato negli estratti del verbale contenente la decisione del consiglio direttivo della BCE del 28 luglio 2014.
2)
Il punto 3 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 13 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA]/BCE (
T‑730/16
, non pubblicata,
EU:T:2019:161
), è annullato nella parte in cui ha statuito sulle spese.
3)
L’impugnazione è respinta quanto al resto.
4)
Il ricorso di annullamento proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] SA, in liquidazione, è respinto nei limiti in cui è diretto all’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE) del 31 agosto 2016, recante diniego parziale di accesso a taluni documenti relativi alla sua decisione del 1
o
agosto 2014 concernente la [OSCURATO:PERSONA] SA, nella parte in cui, con tale decisione, la BCE ha negato alla stessa l’accesso all’importo del credito indicato negli estratti del verbale contenente la decisione del consiglio direttivo della BCE del 28 luglio 2014.
5)
L’[OSCURATO:PERSONA] SA, in liquidazione, sopporta, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] centrale europea nell’ambito sia del procedimento di primo grado sia della presente impugnazione.
6)
[OSCURATO:PERSONA] centrale europea sopporta la metà delle proprie spese sostenute nell’ambito sia del procedimento di primo grado sia della presente impugnazione.
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)
GU C 319 del 23.9.2019
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