Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06446/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Processo nel quale è parte civile : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nella persona del legale rappresentante p.t.

D'[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che, dichiarando di non doversi procedere in ordine ai reati di furto - capi d) ed m) - per mancanza di querela e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati aggravati di indebito utilizzo di strumenti di pagamento e di resistenza a pubblico ufficiale, oltre che di molteplici episodi di furto; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alle circostanze aggravanti di cui all'art. 61 n. 5 e 7 cod. pen. contestate al capo n), non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle che, già dedotte in appello, sono state puntualmente disattese dalla Corte di merito (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata).

In ogni modo, il motivo è assolutamente generico ed assertivo, perché non specifica gli elementi in base ai quali le circostanze aggravanti de quibus dovevano essere escluse dai giudici di merito e non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato; Rilevato che il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, con i quali il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio in concreto applicato, oltre ad essere reiterativi e non specifici, sono manifestamente infondati, posto che la motivazione della Corte di merito (pag. 4 e 5) evidenzia che la valutazione posta a fondamento della applicazione in concreto della recidiva ed alla esclusione delle attenuanti generiche non si è basata esclusivamente sulla oggettiva esistenza dei precedenti, di cui non è dato comunque disconoscere il significato ai presenti fini, ma ha invece esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., la gravità dei fatti, l'arco temporale in cui questi risultano consumati, il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, così verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose debbano stimarsi indicative di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419; in senso conforme: n. 43438 del 2010 rv. 248960 - 01, n. 35526 del 2013 rv. 256713 - 01, n. 19170 del 2015 rv. 263464 - 01; n. 35738 del 2010 rv. 247838).

Per altro verso, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen..

In particolare, è consolidato l'orientamento secondo cui, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (ex multis Sez. 3 - , Sentenza n. 2233 del 17/06/2021, dep. 20/01/2022, Rv. 282693 - 01).

Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha dato conto delle ragioni ostative al riconoscimento delle attenuanti invocate insieme alla assenza di elementi favorevoli, con motivazione con cui il ricorso nemmeno si confronta concretamente.

Per altro verso ed in modo conseguente, la giustificazione dell'esercizio della discrezionalità in ordine alla determinazione dell'aumento per la recidiva, effettivamente riconducibile nel paradigma di cui all'art. 63 comma 4 cod. pen. anche laddove l'aggravante sia altrimenti di natura obbligatoria (Sez. 6, Sentenza n. 13843 del 16/01/2018, 23/03/2018, Rv. 272637 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 9365 del 13/02/2015 Ud., 04/03/2015, Rv. 263981 - 01), appare idoneamente desumibile dalle indicazioni che le sentenze conformi offrono in ordine alla valenza specifica della stessa nel quadro dei richiamati criteri di cui all'art.133 cod. pen., mostrandosi al riguardo generico il motivo che con siffatti parametri nemmeno si confronta, come già evidenziato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 14/01/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Processo nel quale è parte civile : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nella persona del legale rappresentante p.t. D'[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che, dichiarando di non doversi procedere in ordine ai reati di furto - capi d) ed m) - per mancanza di querela e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati aggravati di indebito utilizzo di strumenti di pagamento e di resistenza a pubblico ufficiale, oltre che di molteplici episodi di furto; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alle circostanze aggravanti di cui all'art. 61 n. 5 e 7 cod. pen. contestate al capo n), non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle che, già dedotte in appello, sono state puntualmente disattese dalla Corte di merito (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata). In ogni modo, il motivo è assolutamente generico ed assertivo, perché non specifica gli elementi in base ai quali le circostanze aggravanti de quibus dovevano essere escluse dai giudici di merito e non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato; Rilevato che il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, con i quali il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio in concreto applicato, oltre ad essere reiterativi e non specifici, sono manifestamente infondati, posto che la motivazione della Corte di merito (pag. 4 e 5) evidenzia che la valutazione posta a fondamento della applicazione in concreto della recidiva ed alla esclusione delle attenuanti generiche non si è basata esclusivamente sulla oggettiva esistenza dei precedenti, di cui non è dato comunque disconoscere il significato ai presenti fini, ma ha invece esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., la gravità dei fatti, l'arco temporale in cui questi risultano consumati, il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, così verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose debbano stimarsi indicative di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419; in senso conforme: n. 43438 del 2010 rv. 248960 - 01, n. 35526 del 2013 rv. 256713 - 01, n. 19170 del 2015 rv. 263464 - 01; n. 35738 del 2010 rv. 247838). Per altro verso, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.. In particolare, è consolidato l'orientamento secondo cui, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (ex multis Sez. 3 - , Sentenza n. 2233 del 17/06/2021, dep. 20/01/2022, Rv. 282693 - 01). Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha dato conto delle ragioni ostative al riconoscimento delle attenuanti invocate insieme alla assenza di elementi favorevoli, con motivazione con cui il ricorso nemmeno si confronta concretamente. Per altro verso ed in modo conseguente, la giustificazione dell'esercizio della discrezionalità in ordine alla determinazione dell'aumento per la recidiva, effettivamente riconducibile nel paradigma di cui all'art. 63 comma 4 cod. pen. anche laddove l'aggravante sia altrimenti di natura obbligatoria (Sez. 6, Sentenza n. 13843 del 16/01/2018, 23/03/2018, Rv. 272637 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 9365 del 13/02/2015 Ud., 04/03/2015, Rv. 263981 - 01), appare idoneamente desumibile dalle indicazioni che le sentenze conformi offrono in ordine alla valenza specifica della stessa nel quadro dei richiamati criteri di cui all'art.133 cod. pen., mostrandosi al riguardo generico il motivo che con siffatti parametri nemmeno si confronta, come già evidenziato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/01/20
Sentenza Cassazione n. 06446/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris