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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 giugno 2026

Cassazione n. 22083/2026

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02G942B) ed ivi residente alla Via delle Querce n. 6, [OSCURATO:PERSONA], n. a Poten-za il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 80M26 G942O) ed ivi res. alla via dei Mo-linari n. 14, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:PERSONA] 59M26 G942N) in forza di procura alle liti allegata al Ricor-so notificato in data 02.02.2021, iscritto a ruolo con il n. di R.G. 3650/2021.[OSCURATO:SOCIETA]. (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]) quale incorporanteper fusione la Imprepar - [OSCURATO:PERSONA] – s.p.a. (C.F.030804200967) giusto atto n. 37987 del 06.08.2020 per Notar MonicaGìannotti di Roma - con sede in Roma, alla Via della Dataria n. 22, in per-sona dell'[OSCURATO:PERSONA] e l.r.p.t., ing. [OSCURATO:PERSONA], rappre-sentata e difesa nel presente giudizio, anche disgiuntamente fra di loro,dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] de' Medici, del Foro del Roma (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 47P15Numero registro generale 3650/2021Numero sezionale 1768/2026Numero di raccolta generale 22083/2026Data pubblicazione 27/06/2026C352S, p.e.c. avv.leopoldo.demedìci@legalmail.it), e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Potenza (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 72P50 I954W), p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]), ed elettivamente domiciliata presso lo stu-dio del primo, in Roma, alla via Archimede n. 97, giusta procura specialealle liti rilasciata in calce al controricorso.

Gli avv.ti de' Medici e Lacerenzadichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative al pre-sente procedimento a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo [OSCURATO:EMAIL], ovvero a mezzo telefax al seguente numero06/32.00.947.Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d'appello di Potenza n° 539 depositata il 9ottobre 2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:I ricorrenti hanno impugnato la sentenza indicata in intestazione,formulando quattro motivi, cui ha resistito con controricorso la Hce costru-zioni s.p.a.Con atto del 27 gennaio 2026 i ricorrenti hanno rinunciato al ricorsoe la controricorrente ha accettato tale rinuncia.Considerato che:Deve, dunque, essere pronunciata l'estinzione del giudizio, con com-pensazione delle spese ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.;Il contributo unificato non deve essere raddoppiato, non applicando-si alla rinuncia al ricorso per cassazione l'art. 13, comma 1 quater, deld.P.R. n° 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, dellalegge n° 228 del 2012.Numero registro generale 3650/2021Numero sezionale 1768/2026Numero di raccolta generale 22083/2026Data pubblicazione 27/06/2026 P.Q.Mla Corte dichiara l'estinzione del giudizio.

Dà atto che non sussistono i pre-supposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente del-la Repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo uni-ficato.Così deciso in Roma il 21 aprile 2026, nell'adunanza camerale dellaprima sezione.Il presidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
02G942B) ed ivi residente alla Via delle Querce n. 6, [OSCURATO:PERSONA], n. a Poten-za il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 80M26 G942O) ed ivi res. alla via dei Mo-linari n. 14, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:PERSONA] 59M26 G942N) in forza di procura alle liti allegata al Ricor-so notificato in data 02.02.2021, iscritto a ruolo con il n. di R.G. 3650/2021.[OSCURATO:SOCIETA]. (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]) quale incorporanteper fusione la Imprepar - [OSCURATO:PERSONA] – s.p.a. (C.F.030804200967) giusto atto n. 37987 del 06.08.2020 per Notar MonicaGìannotti di Roma - con sede in Roma, alla Via della Dataria n. 22, in per-sona dell'[OSCURATO:PERSONA] e l.r.p.t., ing. [OSCURATO:PERSONA], rappre-sentata e difesa nel presente giudizio, anche disgiuntamente fra di loro,dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] de' Medici, del Foro del Roma (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 47P15Numero registro generale 3650/2021Numero sezionale 1768/2026Numero di raccolta generale 22083/2026Data pubblicazione 27/06/2026C352S, p.e.c. avv.leopoldo.demedìci@legalmail.it), e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Potenza (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 72P50 I954W), p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]), ed elettivamente domiciliata presso lo stu-dio del primo, in Roma, alla via Archimede n. 97, giusta procura specialealle liti rilasciata in calce al controricorso. Gli avv.ti de' Medici e Lacerenzadichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative al pre-sente procedimento a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo [OSCURATO:EMAIL], ovvero a mezzo telefax al seguente numero06/32.00.947.Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d'appello di Potenza n° 539 depositata il 9ottobre 2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:I ricorrenti hanno impugnato la sentenza indicata in intestazione,formulando quattro motivi, cui ha resistito con controricorso la Hce costru-zioni s.p.a.Con atto del 27 gennaio 2026 i ricorrenti hanno rinunciato al ricorsoe la controricorrente ha accettato tale rinuncia.Considerato che:Deve, dunque, essere pronunciata l'estinzione del giudizio, con com-pensazione delle spese ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.;Il contributo unificato non deve essere raddoppiato, non applicando-si alla rinuncia al ricorso per cassazione l'art. 13, comma 1 quater, deld.P.R. n° 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, dellalegge n° 228 del 2012.Numero registro generale 3650/2021Numero sezionale 1768/2026Numero di raccolta generale 22083/2026Data pubblicazione 27/06/2026 P.Q.Mla Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Dà atto che non sussistono i pre-supposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente del-la Repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo uni-ficato.Così deciso in Roma il 21 aprile 2026, nell'adunanza camerale dellaprima sezione.Il presidenteGuido Mercolino
Sentenza Cassazione n. 22083/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris