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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 novembre 2021

Cassazione n. 46188/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 09/12/2020 del Tribunale di Messina, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 9 dicembre 2020 il Tribunale di Messina ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato di cui agli art. 55, comma 1, lett. b), in relazione all'art. 34, 55, comma 5, lett. c), in relazione all'art. 37, 159, comma 2, lett. c), in relazione all'art. 136 d.lgs. n. 81 del 2008, perché, in qualità di datore di lavoro e titolare della [OSCURATO:SOCIETA]., non aveva ottemperato alle prescrizioni impartite con verbale n. 147 del 23/10/2017 del Dipartimento di prevenzione UOC Spresal di Messina, redatto in seguito al sopralluogo del 21 marzo 2017.

2. Con il primo motivo di ricorso l'imputato lamenta la violazione della legge processuale, perché il Tribunale di Messina aveva ritenuto che conoscesse il verbale di prescrizioni che, invece, non gli era stato mai notificato.

Con il secondo denuncia la violazione di legge perché non era stata considerata la sua buona fede, allorché aveva allegato che nessun dipendente della DOMI. l'aveva mai informato.

Con il terzo lamenta il vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Risulta gli atti che all'udienza del 4 marzo 2020 il Pubblico ministero ha prodotto la notifica del verbale di prescrizioni perfezionata con la compiuta giacenza II difensore non si è opposto e non ha formulato alcuna contestazione in merito.

Correttamente, quindi, il Tribunale di Messina ha ritenuto assolto l'obbligo di comunicazione del verbale contenente le prescrizioni individuate dagli enti preposti come necessarie per rispettare la normativa della sicurezza sul lavoro.

La tesi difensiva della buona fede per non aver avuto conoscenza della vicenda, a causa della delega delle pratiche amministrative ad un collaboratore, è del tutto inconsistente, perché nelle contravvenzioni la responsabilità è anche a titolo di colpa.

Ne deriva che eventuali disservizi organizzativi nel disbrigo degli adempimenti sono ascrivibili esclusivamente all'imputato.

E' stata motivatamente esclusa l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., in ragione delle plurime condotte illecite accertate.

A differenza di quanto dedotto dalla difesa, il reato non consiste in un'unica condotta illecita per la violazione delle prescrizioni del verbale, ma proprio nelle plurime violazioni indicate nel verbale e accertate in sentenza.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 23 novembre 2021 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 09/12/2020 del Tribunale di Messina, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 9 dicembre 2020 il Tribunale di Messina ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato di cui agli art. 55, comma 1, lett. b), in relazione all'art. 34, 55, comma 5, lett. c), in relazione all'art. 37, 159, comma 2, lett. c), in relazione all'art. 136 d.lgs. n. 81 del 2008, perché, in qualità di datore di lavoro e titolare della [OSCURATO:SOCIETA]., non aveva ottemperato alle prescrizioni impartite con verbale n. 147 del 23/10/2017 del Dipartimento di prevenzione UOC Spresal di Messina, redatto in seguito al sopralluogo del 21 marzo 2017. 2. Con il primo motivo di ricorso l'imputato lamenta la violazione della legge processuale, perché il Tribunale di Messina aveva ritenuto che conoscesse il verbale di prescrizioni che, invece, non gli era stato mai notificato. Con il secondo denuncia la violazione di legge perché non era stata considerata la sua buona fede, allorché aveva allegato che nessun dipendente della DOMI. l'aveva mai informato. Con il terzo lamenta il vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Risulta gli atti che all'udienza del 4 marzo 2020 il Pubblico ministero ha prodotto la notifica del verbale di prescrizioni perfezionata con la compiuta giacenza II difensore non si è opposto e non ha formulato alcuna contestazione in merito. Correttamente, quindi, il Tribunale di Messina ha ritenuto assolto l'obbligo di comunicazione del verbale contenente le prescrizioni individuate dagli enti preposti come necessarie per rispettare la normativa della sicurezza sul lavoro. La tesi difensiva della buona fede per non aver avuto conoscenza della vicenda, a causa della delega delle pratiche amministrative ad un collaboratore, è del tutto inconsistente, perché nelle contravvenzioni la responsabilità è anche a titolo di colpa. Ne deriva che eventuali disservizi organizzativi nel disbrigo degli adempimenti sono ascrivibili esclusivamente all'imputato. E' stata motivatamente esclusa l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., in ragione delle plurime condotte illecite accertate. A differenza di quanto dedotto dalla difesa, il reato non consiste in un'unica condotta illecita per la violazione delle prescrizioni del verbale, ma proprio nelle plurime violazioni indicate nel verbale e accertate in sentenza. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 23 novembre 2021 Il Consigliere este
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