CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 17760/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena detentiva irrogata in luogo di quella pecuniaria. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata riportandosi ai motivi di ricorso e insistendo per l'accoglimento dello stesso. FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Caltanissetta confermava la sentenza con cui il tribunale di Gela, in data 26.1.2021, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di reclusione, previo riconoscimento in favore dell'imputato delle circostanze attenuanti generiche, e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al reato ex art. 612, co. 1 e 2, c.p., in rubrica ascrittogli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando con un unico motivo di impugnazione, violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale ha errato nel confermare la sentenza di primo grado anche con riferimento alla determinazione del tipo di pena da irrogare nel caso concreto, che, in conseguenza del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del relativo giudizio di bilanciamento con la contestata circostanza aggravante, avrebbe dovuto essere quella della multa, di cui all'art. 612, co. 1, c.p., e non quella della reclusione di cui al secondo comma dello stesso articolo. 3. Il ricorso è fondato e va accolto. 4. Come si evince dallo stesso testo della sentenza oggetto di ricorso, il giudice di primo grado aveva condannato l'imputato alla pena di mesi sei di reclusione, in relazione al reato di minaccia grave, di cui all'art. 612, co. 2, c.p., fattispecie che integra pacificamente un caso di circostanza aggravante del reato di minaccia semplice di cui all'art. 612, co. 1, c.p., previo riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche. A tale riconoscimento, tuttavia, in virtù del quale seguiva necessariamente il giudizio di bilanciamento tra le concorrenti circostanze di segno opposto, ai sensi dell'art. 69, c.p., in termini di equivalenza o di prevalenza, ha fatto seguito, come si è detto, l'irrogazione della pena detentiva della reclusione, prevista per l'ipotesi aggravata, che, tuttavia, non si giustifica, essendo venuto meno, in conseguenza del giudizio di comparazione tra circostanze, il presupposto per l'operatività della previsione normativa di cui all'art. 612, co. 2, c.p., vale a dire l'idoneità della circostanza aggravante in essa prevista a incidere sulla scelta della pena da infliggere (sul punto, con riferimento a un caso di patteggiamento in cui la concessione delle circostanze attenuanti generiche aveva determinato, con riferimento al delitto ex art 612 comma 2, c.p., l'applicazione della sola pena pecuniaria, cfr. Cass., Sez. 5, n. 5047 del 21/10/1999, Rv. 214602). In conclusione la pena irrogata al ricorrente deve considerarsi rientrante nella nozione di pena illegale "ah origine", risolvendosi in una pena diversa, per specie, da quella che per legge si sarebbe dovuto irrogare all'esito del giudizio di bilanciamento tra la circostanza aggravante ex art. 612, co. 2, c.p., e le circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis, c.p. (cfr. Cass., Sez. 5, n. 8639 del 20/01/2016, Rv. 266080). 5. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata va pertanto annullata, limitatamente alla determinazione della specie e della quantità della pena da irrogare, con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Caltanissetta, che vi provvederà, uniformandosi ai principi di diritto in precedenza indicati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della corte di appello di Caltanissetta. Così deciso in Roma il 27.1.2022 [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENA