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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2024

Cassazione n. 40909/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità in ordine al reato contestato è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, invero, i giudici del merito con motivazione congrua e priva di illogicità hanno puntualmente indicato gli elementi oggettivo e soggettivo di entrambe le fattispecie contestate, ritenendo che l'odierno ricorrente aveva acquistato o comunque ricevuto merce di provenienza illecita, al chiaro fine di trarne profitto dalla successiva vendita; osservato che, la Corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado, si è adeguata al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia peraltro indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, potendo anche essere desunta da prove indirette, allorché siano tali da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza della provenienza illecita di quanto ricevuto.

Del resto questa Corte ha più volte affermato che la conoscenza della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dal comportamento dell'imputato che dimostri la consapevolezza della provenienza illecita della cosa ricettata, ovvero dalla mancata - o non attendibile - indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. 2, n. 25756 del 11/6/2008, Nardino, Rv. 241458; Sez. 2, n. 29198 del 25/5/2010, Fontanella, Rv. 248265); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con riferimento all'art.131-bis cod. pen. è inammissibile in quanto non dedotto in appello ovvero chiesto l'applicazione con le conclusioni scritte ivi depositate e tanto a prescindere da una motivazione che, seppur espressa in punto di pena, risulta implicitamente espressiva di un giudizio di diniego (Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, Rv. 275635 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui contesta la violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche è inammissibile per carenza di interesse risultando dalla lettura della sentenza impugnata che le attenuanti generiche sono state concesse nella loro massima estensione (vedi pag. 3); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità in ordine al reato contestato è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, invero, i giudici del merito con motivazione congrua e priva di illogicità hanno puntualmente indicato gli elementi oggettivo e soggettivo di entrambe le fattispecie contestate, ritenendo che l'odierno ricorrente aveva acquistato o comunque ricevuto merce di provenienza illecita, al chiaro fine di trarne profitto dalla successiva vendita; osservato che, la Corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado, si è adeguata al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia peraltro indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, potendo anche essere desunta da prove indirette, allorché siano tali da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza della provenienza illecita di quanto ricevuto. Del resto questa Corte ha più volte affermato che la conoscenza della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dal comportamento dell'imputato che dimostri la consapevolezza della provenienza illecita della cosa ricettata, ovvero dalla mancata - o non attendibile - indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. 2, n. 25756 del 11/6/2008, Nardino, Rv. 241458; Sez. 2, n. 29198 del 25/5/2010, Fontanella, Rv. 248265); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con riferimento all'art.131-bis cod. pen. è inammissibile in quanto non dedotto in appello ovvero chiesto l'applicazione con le conclusioni scritte ivi depositate e tanto a prescindere da una motivazione che, seppur espressa in punto di pena, risulta implicitamente espressiva di un giudizio di diniego (Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, Rv. 275635 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui contesta la violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche è inammissibile per carenza di interesse risultando dalla lettura della sentenza impugnata che le attenuanti generiche sono state concesse nella loro massima estensione (vedi pag. 3); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 40909/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris