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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 maggio 2022

Cassazione n. 14102/2022

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 422/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) – ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n. 3570/20/10, depositata in data 01/07/2020, F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 422/2021 Numero sezionale 3102/2022 Numero di raccolta generale 14102/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatole per IVA e IRAP 2010; - la CTP accoglieva il ricorso; tal pronuncia era impugnata dall’ente impositore; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a tre motivi; la società è rimasta qui intimata; Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c. e degli artt. 14 e 29 del d.

Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., per avere la CTR reso una sentenza nulla, non avendo disposto la riunione dei procedimenti e quindi l’integrazione del contraddittorio con i soci della intimata società [OSCURATO:PERSONA] di Accordino G.& [OSCURATO:SOCIETA].; - come questa Corte ha confermato anche di recente (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 6303 del 14/03/2018), nel caso di accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, esso, se autonomamente operato, non determina, in caso d'impugnazione, la necessità d'integrare il contraddittorio nei confronti dei soci, salvo che l'Ufficio abbia contestualmente proceduto, con un unico atto, ad accertamenti ai fini anche di altre imposte (nella specie, IRAP come in questo caso), fondati su elementi comuni, atteso che, in detta ipotesi, il profilo dell'accertamento impugnato concernente l'imponibile IVA non si sottrae al vincolo necessario del "simultaneus Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 422/2021 Numero sezionale 3102/2022 Numero di raccolta generale 14102/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 processus" per l'inscindibilità delle due situazioni, in quanto insuscettibile di autonoma definizione; - pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio alla CTP di Messina; l’intero giudizio sin qui svolto va dichiarato nullo; il giudice del rinvio dovrà pertanto disporre l’integrazione del contraddittorio con i soci della società contribuente e all’esito rinnovare il giudizio provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità; - i restanti motivi, divenuti irrilevanti al fine di decidere, sono assorbiti; p.q.m. accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata, dichiarando nullo l’intero giudizio, e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] di Messina in diversa composizione, che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 422/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) – ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n. 3570/20/10, depositata in data 01/07/2020, F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 422/2021 Numero sezionale 3102/2022 Numero di raccolta generale 14102/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatole per IVA e IRAP 2010; - la CTP accoglieva il ricorso; tal pronuncia era impugnata dall’ente impositore; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a tre motivi; la società è rimasta qui intimata; Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c. e degli artt. 14 e 29 del d. Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., per avere la CTR reso una sentenza nulla, non avendo disposto la riunione dei procedimenti e quindi l’integrazione del contraddittorio con i soci della intimata società [OSCURATO:PERSONA] di Accordino G.& [OSCURATO:SOCIETA].; - come questa Corte ha confermato anche di recente (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 6303 del 14/03/2018), nel caso di accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, esso, se autonomamente operato, non determina, in caso d'impugnazione, la necessità d'integrare il contraddittorio nei confronti dei soci, salvo che l'Ufficio abbia contestualmente proceduto, con un unico atto, ad accertamenti ai fini anche di altre imposte (nella specie, IRAP come in questo caso), fondati su elementi comuni, atteso che, in detta ipotesi, il profilo dell'accertamento impugnato concernente l'imponibile IVA non si sottrae al vincolo necessario del "simultaneus Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 422/2021 Numero sezionale 3102/2022 Numero di raccolta generale 14102/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 processus" per l'inscindibilità delle due situazioni, in quanto insuscettibile di autonoma definizione; - pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio alla CTP di Messina; l’intero giudizio sin qui svolto va dichiarato nullo; il giudice del rinvio dovrà pertanto disporre l’integrazione del contraddittorio con i soci della società contribuente e all’esito rinnovare il giudizio provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità; - i restanti motivi, divenuti irrilevanti al fine di decidere, sono assorbiti; p.q.m. accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata, dichiarando nullo l’intero giudizio, e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] di Messina in diversa composizione, che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimit
Sentenza Cassazione n. 14102/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris