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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 marzo 2024

Cassazione n. 43997/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE D'APPELLO DI NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il presente procedimento è trattato con la procedura "de plano" [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza resa il 12 marzo 2024 la Corte d'Appello di Napoli applicava all'imputato, ex art. 599 bis cod. proc. pen., la pena concordata di anno uno e mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa, in relazione al reato di ricettazione ascrittogli.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del suo difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, assumendo che agli atti non era emerso alcun elemento idoneo a giustificare una pronuncia di condanna e che la motivazione era mancante o comunque insufficiente.3.

Il ricorso è inammissibile in quanto totalmente aspecifico, dovendosi rilevare, da un lato, che i vizi del provvedimento impugnato sono dedotti esclusivamente con un mero richiamo al disposto di cui all'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., senza alcuna indicazione di una specifica violazione di legge o di un preciso punto della motivazione che si assume viziato, e, dall'altro lato, che il contenuto del ricorso risulta talmente generico che lo stesso potrebbe essere riferito indifferentemente a qualsivoglia provvedimento, mancando totalmente ogni riferimento a specifiche doglianze.

4. Deve, peraltro osservarsi che nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati, salvo il caso di irrogazione di una pena illegale, posto che l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr., ex multis, Sez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619 - 01).

5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE D'APPELLO DI NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il presente procedimento è trattato con la procedura "de plano" [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa il 12 marzo 2024 la Corte d'Appello di Napoli applicava all'imputato, ex art. 599 bis cod. proc. pen., la pena concordata di anno uno e mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa, in relazione al reato di ricettazione ascrittogli. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del suo difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, assumendo che agli atti non era emerso alcun elemento idoneo a giustificare una pronuncia di condanna e che la motivazione era mancante o comunque insufficiente.3. Il ricorso è inammissibile in quanto totalmente aspecifico, dovendosi rilevare, da un lato, che i vizi del provvedimento impugnato sono dedotti esclusivamente con un mero richiamo al disposto di cui all'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., senza alcuna indicazione di una specifica violazione di legge o di un preciso punto della motivazione che si assume viziato, e, dall'altro lato, che il contenuto del ricorso risulta talmente generico che lo stesso potrebbe essere riferito indifferentemente a qualsivoglia provvedimento, mancando totalmente ogni riferimento a specifiche doglianze. 4. Deve, peraltro osservarsi che nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati, salvo il caso di irrogazione di una pena illegale, posto che l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr., ex multis, Sez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619 - 01). 5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
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