CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 giugno 2024
Cassazione n. 25059/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7639/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rapp. p.t. elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 77, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp. p.t., elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA B. CAIROLI 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura speciale in atti. -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 4449/2022depositata il 25/10/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso con quattro mezzi per conseguire la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli, sez. IX civile, n. 4449/2022, emessa ai sensi degli articoli 281 sexies e 352 c.p.c. in data 25/10/2022, pubblicata in pari data, mai notificata, tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro [OSCURATO:PERSONA], con la quale era stato rigettato l’appello della ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 1858/2021 pubblicata il 27.09.2021, tra le stesse parti, recante declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice italiano adito. [OSCURATO:PERSONA] ha replicato con controricorso. Poco prima dell’adunanza camerale già fissata, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha dichiarato di rinunciare al ricorso e [OSCURATO:PERSONA] ha accettato la rinuncia. Entrambe le parti hanno chiesto la compensazione delle spese di giudizio. Ne consegue che, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio di legittimità, senza alcuna statuizione sulle spese, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, c.p.c. Per effetto della rinuncia, neppure trova applicazione l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (Cass. n. 19071/2018; Cass. n. 23175/2015; Cass. n. 19560/2015). P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio