CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 aprile 2021
Cassazione n. 36279/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 19834-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]'AMM.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]-TEMPORE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 283, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 246/2015 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e la sentenza n. 880 della medesima CORTE D'APPELLO, depositata il 19/08/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; 7. R.G. 19834/2016 [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello dell'Aquila 19 agosto 2016, n. 880, che ha rigettato la revocazione per errore di fatto fatta valere dalla ricorrente, e contro la pronuncia 18 febbraio 2015, n. 246 della medesima Corte d'appello. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con atto datato 1 aprile 2021, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso. L'atto è stato notificato al controricorrente, che ha dichiarato di accettare la rinuncia. L'atto di rinuncia è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 390 c.p.c. Nulla si dispone in punto spese ai sensi dell'ultimo comma dell'art.391 c.p.c. P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 20 aprile 2021. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) \\ T [OSCURATO:PERSONA] ogg1,2 3 is