CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24569/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 19011/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentat a e difes a da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della Corte di cassazione, giusta procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campanian. 548/28/ 20 1 6, depositata il 26.01.2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 maggio2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - C on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto da lla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Oggetto: Tributi, Avviso di accertamento, IRES, IVA IRAP2 Avellino, che aveva parzialmente accolto il ricorso propos to da l la predetta contribuente – esercente attività di lavori di costruzione di edifici - avverso un avviso di accertamento per [OSCURATO:PERSONA] , IRAP e IVA relativoall’anno d’imposta 2004; -dalla sentenza impugnata si evince , per quello che ancora interessa in questa sede,che: -la sentenza di primo grado aveva confermato la pretesa riguardante il pagamento dell’IVA con riferimento all’acquisto di un terreno, avvenuto in data 11.10.2003, “indicato come rimanenza finale al 31.12.2003 anche se poi stralciato con il meccanismo della compensazione peraltro ampiamente giustificata dal punto di vista civilistico”; - l a sentenza di primo grado non era contraddittoria, in quanto la CTP, nel decidere le questioni controverse, si era discostata in parte dalle conclusioni del CTU, che non riflettevano, peraltro, la questione dell’assoggettamento ad IVA dell’acquisto del terreno; - le doglianze di merito non erano pertinenti, in quanto riguardavano la sottoposizione ad IVA di ricavi, mentre la sentenza appellata aveva ritenuto la debenza dell’IVA in relazione all’atto di acquisto del terreno; - le altre censure erano tardive o, comunque, non oggetto dell’impugnazione; - la [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unicomotivo; -l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] - C on l’unico, articolato motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degliartt. 132 , n. 4 cod. proc. civ. e 111, comma 6, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., anche per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di motivare sulla mancata adesione alle conclusioni del CTUche aveva escluso la debenza dell’IVA; -il motivo è inammissibile; - in primo luogo, il motivo evoca, in maniera cumulata ed indistinta, vizi diversi ed eterogenei, adducendo la violazione di alcune norme di legge e sovrapponendo le censure in fatto a quelle relative alla asserita violazione di legge sostanziale e alla reiterata denuncia di una pretesa carenza di motivazione, dando luogo ad una sostanziale mescolanza e sovrapposizione, con l'inammissibile prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili (Cass.23.10.2018, n. 26874 e Cass. 23.09.2011, n. 19443) , e richiedendo un inesigibile intervento della Corte che, per giungere alla compiuta formulazione del motivo, dovrebbe individuare per ciascuna delle doglianze lo specifico vizio dedotto; - - il motivo è, infatti, formulato in modo generico ed è, pertanto, inammissibile anche per difetto di specificità; - il principio di autosufficienza del ricorso, quale corollario del requisito di specificità dei motivi, previsto dall’art. 366, comma 1, n. 6) cod. proc. civ., anche alla luce della sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, è soddisfatto, solo se viene precisato , all’interno delle censure, il contenuto degli atti richiamati e viene indicata la loro localizzazionenel giudizio di merito ; - il motivo è in ogni caso infondato, laddove denuncia il vizio motivazionale, posto che, come hanno sottolineato le Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 7.04.2014), l’anomalia motivazionale denunciabile in Cassazione è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; - deve trattarsi, dunque, di un’anomalia che si es aurisce nella mancanza assoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile; - solo in tali casi la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", in quanto, benché graficamente esistente, non rend e percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture(Cass. S.U. 3.11.2016, n. 22232); - la sentenza impugnata ha, invece, indicato in maniera esaustiva gli elementi dai quali la CTR ha tratto il proprio convincimento, argomentando con autonomo processo deliberativo sulle ragioni del mancato accoglimento del gravame, sia con riferimento all’assenza di contraddizione interna della sentenza di primo grado, sia in relazione alla mancata pertinenza del motivo di merito, oltre che alla tardività delle ulteriori doglianzeprospettate dall’appellante; - in conclusione, il ricorso va dichiara to inammissibile , con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle Entrate; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle Entrate, che si liquidano in complessivi euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito; Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteri ore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis de