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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2025

Cassazione n. 32704/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso proposti a mezzo dei difensori nominati da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di cui agli artt. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies cod. strada (capo a della rubrica); 187, comma 1, 1-bis ed 1-quater cod. strada (capo b della rubrica).

Rilevato che, a motivi di ricorso, i difensori lamentano quanto segue.

Avv.[OSCURATO:PERSONA]: I) Violazione di legge e difetto di motivazione ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen.; travisamento della prova rappresentata dalle dichiarazioni del testimone Lombardi e del testimone [OSCURATO:PERSONA], escusso ai sensi dell'articolo 507 c.p.p., avendo la Corte di appello, unitamente al giudice di prime cure, travisato l'informazione probatoria introdotta dai testimoni ed utilizzata per il riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato.

Entrambi i giudici, lamenta la difesa, travisano le dichiarazioni del testimone Lombardi e poi del testimone [OSCURATO:PERSONA] nell'aspetto riguardante la presenza di quest'ultimo sul luogo del fatto.

II) Violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento all'art. 131-bis cod. pen Avv. [OSCURATO:PERSONA]: I) Violazione di legge e difetto assoluto di motivazione ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera b) ed e) c.p.p. in riferimento agli artt. 186 e 187 cod. strada in relazione all'accertamento del tasso alcolemico ed alla positività ai cannabinoidi.

La sentenza impugnata sarebbe affetta da violazione di legge, non avendo la Corte di merito superato la censura con cui si metteva in discussione la validità, a fini probatori, dell'accertamento effettuato presso il nosocomio di Formia sui campioni biologici del ricorrente, in ragione del quale è stata confermata la sussistenza dei reati.

II) Violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento all'art. 131-bis cod. pen.

Rilevato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argornentativo sotto ogni profilo dedotto dai difensori.

Considerato, quanto al primo motivo di ricorso proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che il vizio del travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermo restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio; e che, invece, le doglianze del ricorrente si risolvono nel dissenso sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito con motivazione esente dalle dedotte censure.

Considerato, quanto al primo motivo di ricorso proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che i rilievi difensivi riguardanti la metodologia impiegata nell'accertamento ematico a cui è stato sottoposto l'imputato presso il nosocomio di Formia - in cui lo stesso è stato ricoverato in seguito all'incidente stradale causato - si pongono in termini puramente oppositivi rispetto alla risposta fornita dalla Corte di merito; considerato che la doglianza non si confronta con l'argomentazione contenuta in sentenza, in base alla quale la prospettata inaffidabilità del risultato delle analisi non è sostenuta dalla indicazione di concreti elementi a sostegno.

Considerato, quanto alla doglianza riguardante la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (motivo secondo di ambedue i ricorsi), che la causa di non punibilità invocata è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata (condizione psico-fisica di quasi incoscienza dell'imputato al momento del fatto, con elevato grado di esposizione a pericolo degli utenti della strada), elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 settembre 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso proposti a mezzo dei difensori nominati da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di cui agli artt. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies cod. strada (capo a della rubrica); 187, comma 1, 1-bis ed 1-quater cod. strada (capo b della rubrica). Rilevato che, a motivi di ricorso, i difensori lamentano quanto segue. Avv.[OSCURATO:PERSONA]: I) Violazione di legge e difetto di motivazione ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen.; travisamento della prova rappresentata dalle dichiarazioni del testimone Lombardi e del testimone [OSCURATO:PERSONA], escusso ai sensi dell'articolo 507 c.p.p., avendo la Corte di appello, unitamente al giudice di prime cure, travisato l'informazione probatoria introdotta dai testimoni ed utilizzata per il riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato. Entrambi i giudici, lamenta la difesa, travisano le dichiarazioni del testimone Lombardi e poi del testimone [OSCURATO:PERSONA] nell'aspetto riguardante la presenza di quest'ultimo sul luogo del fatto. II) Violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento all'art. 131-bis cod. pen Avv. [OSCURATO:PERSONA]: I) Violazione di legge e difetto assoluto di motivazione ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera b) ed e) c.p.p. in riferimento agli artt. 186 e 187 cod. strada in relazione all'accertamento del tasso alcolemico ed alla positività ai cannabinoidi. La sentenza impugnata sarebbe affetta da violazione di legge, non avendo la Corte di merito superato la censura con cui si metteva in discussione la validità, a fini probatori, dell'accertamento effettuato presso il nosocomio di Formia sui campioni biologici del ricorrente, in ragione del quale è stata confermata la sussistenza dei reati. II) Violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento all'art. 131-bis cod. pen. Rilevato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argornentativo sotto ogni profilo dedotto dai difensori. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che il vizio del travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermo restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio; e che, invece, le doglianze del ricorrente si risolvono nel dissenso sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito con motivazione esente dalle dedotte censure. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che i rilievi difensivi riguardanti la metodologia impiegata nell'accertamento ematico a cui è stato sottoposto l'imputato presso il nosocomio di Formia - in cui lo stesso è stato ricoverato in seguito all'incidente stradale causato - si pongono in termini puramente oppositivi rispetto alla risposta fornita dalla Corte di merito; considerato che la doglianza non si confronta con l'argomentazione contenuta in sentenza, in base alla quale la prospettata inaffidabilità del risultato delle analisi non è sostenuta dalla indicazione di concreti elementi a sostegno. Considerato, quanto alla doglianza riguardante la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (motivo secondo di ambedue i ricorsi), che la causa di non punibilità invocata è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata (condizione psico-fisica di quasi incoscienza dell'imputato al momento del fatto, con elevato grado di esposizione a pericolo degli utenti della strada), elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2025
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