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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 settembre 2021

Cassazione n. 42195/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Procuratore Generale, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla parte che imputa le spese al querelato.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Lamentando violazione di legge, viene proposto ricorso per cassazione, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del giudice di pace di Trieste del 05/03/2020, con la quale il primo, pur assolto dal reato di cui all'art. 595 cod. pen. è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Sono state depositate conclusioni scritte nell'interesse del ricorrente.

2. Il ricorso è fondato, poiché la condanna al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 535, comma 1, cod. proc. pen. presuppone la sentenza di condanna dell'imputato.

3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente alla condanna del querelato alle spese processuali, che va eliminata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla condanna alle spese processuali del querelato che elimina.

Così deciso 17/09/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Procuratore Generale, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla parte che imputa le spese al querelato. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Lamentando violazione di legge, viene proposto ricorso per cassazione, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del giudice di pace di Trieste del 05/03/2020, con la quale il primo, pur assolto dal reato di cui all'art. 595 cod. pen. è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Sono state depositate conclusioni scritte nell'interesse del ricorrente. 2. Il ricorso è fondato, poiché la condanna al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 535, comma 1, cod. proc. pen. presuppone la sentenza di condanna dell'imputato. 3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente alla condanna del querelato alle spese processuali, che va eliminata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla condanna alle spese processuali del querelato che elimina. Così deciso 17/09/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 42195/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris