CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2026
Cassazione n. 17313/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nza del 16/04/2025 della Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui indata 16.4.2025 la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di condannadel Tribunale di Velletri del 18.9.2017, ha rideterminato la pena in anni uno, mesi uno egiorni venti di reclusione ed euro 5.000 di multa per il reato di illecita detenzione di arma daguerra;Rilevato che il ricorso lamenta il vizio di mancanza di motivazione in ordine al diniego dellecircostanze attenuanti generiche, ma senza articolare alcuna critica specifica alla sentenzae, anzi, senza confrontarsi in alcun modo con il suo contenuto, laddove i giudici d’appellohanno adeguatamente richiamato, onde escludere la meritevolezza nel caso concreto di unariduzione sanzionatoria, le modalità della condotta, dotata di elevata capacità offensiva, e inumerosi precedenti penali dell’imputato;[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso, in quanto generico, debba essere dichiarato inammissibile,con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]