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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 26985/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 17 febbraio 2021, il Tribunale di Milano applicava, su richiesta delle parti ex art. 444 cod.proc.pen., ad [OSCURATO:PERSONA], la pena di anni uno di reclusione, per il reato di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, in qualità di liquidatore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, al fine di evadere le imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto, non presentava - pur essendovi obbligato - la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014, evadendo un'imposta superiore a euro 557.074,00 e 256,644,00 per ciascuna imposta, superiore al valore soglia.

Il giudice disponeva altresì ai sensi dell'art. 12 bis del Digs. n. 74/2000 la confisca in danaro o in mancanza in beni di valore corrispondente, del profitto del reato, pari a euro 813.718,00.

2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.

2.1. Con un primo motivo di censura si deduce l'illegalità della misura accessoria della confisca ordinata ai sensi dell'art. 12 bis del Dlgs. n. 74/2000 per violazione degli art. 3, 24 e 111 Cost., dato che la stessa è posta a carico del ricorrente, e non della società che aveva tratto profitto dalla commissione del reato, evadendo l'imposta.

La confisca, diretta o per equivalente, è stata disposta direttamente sui beni personali del ricorrente senza che sia stata dapprima verificata la possibilità di esecuzione in capo alla persona giuridica, soggetto che si è immediatamente avvantaggiato della commissione del reato e del profitto conseguito.

Richiede quindi che si proceda in prima battuta sui beni dell'ente, e solo in caso di incapienza patrimoniale dell'impresa, in via subordinata, sui beni di cui l'amministratore ha la disponibilità.

2.2. Solleva questione di illegittimità costituzionale dell'art. 12 bis in relazione alle norme costituzionali di cui agli artt. 3, comma 1, 24 comma 2, e 11, comma 2, nella parte in cui prevede l'automatica applicazione della confisca diretta o per equivalente all'amministratore della società di capitali in assenza della preventiva escussione sulla persona giuridica e di un contraddittorio con la stessa quale effettiva beneficiaria del profitto del reato.

Deduce anche assenza e vizio di motivazione in quanto il Tribunale ha disposto direttamente la confisca del danaro o dei beni dei quali l'imputato abbia la disponibilità, nella misura dell'imposta evasa, senza motivare sulla disponibilità del profitto in capo al liquidatore, anche in considerazione del fatto che, in tal caso, non opera alcuna presunzione.

3. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato perché la norma di cui all'art. 12 bis del Dlgs. n. 74/2000, richiamata nel provvedimento impugnato, fa riferimento testualmente, sia per la confisca diretta che per quella per equivalente, ai beni nella disponibilità del reo, senza fare alcuna distinzione a seconda che del profitto si sia avvantaggiata la società in nome e per conto della quale il reo ha posto in essere il reato, o esclusivamente il reo autore materiale del reato.

Ne segue pertanto che la misura di sicurezza della confisca debba innanzitutto indirizzarsi sui beni di cui il reo persona fisica abbia la disponibilità.

2. Peraltro, si ricorda che l'orientamento di codesta Corte è costante nell'affermare che, quando si procede per reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica il quale abbia operato in tale sua qualità, avvantaggiando in prima battuta il soggetto impersonale da lui amministrato, è legittimo disporre la confisca per equivalente, ancorché non preceduta dal sequestro preventivo, del profitto del reato - corrispondente all'ammontare delle imposte o delle ritenute non versate al fisco - sul patrimonio dell'amministratore.

Ciò, quanto meno, nei casi in cui nulla risulti acquisito circa la disponibilità di beni in capo alla persona giuridica (Sez. 5, n. 31450 del 20/01/2017 Cc. (dep. 23/06/2017) Rv. 272111 - 01).

Si afferma infatti che la valutazione allo stato degli atti sulla condizione patrimoniale della persona giuridica, tale da rendere impossibile il sequestro diretto del profitto del reato rinvenibile presso l'ente che ha immediatamente tratto vantaggio dalla commissione del reato (Cass., Sez.4, n. 10418 del 7/06/2018), non comporta la preventiva infruttuosa "escussione" del patrimonio della società in questione (Cass., Sez. 5, n. 31450 del 23/06/2017).

Si è infatti stabilito che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto nei confronti del legale rappresentate di una società quando, all'esito di una valutazione allo stato degli atti sullo stato patrimoniale della persona giuridica, risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato nel patrimonio dell'ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, non essendo necessaria, ai fini dell'accertamento di tale impossibilità, l'inutile escussione del patrimonio sociale, soprattutto se già vi sono elementi sintomatici dell'inesistenza di beni in capo all'ente (Sez. 3, n. 3591 del 20/09/2018, dep. 24/01/2019, Bennati, Rv. 275687).

Non è quindi necessaria una preventiva ricerca di liquidità o di cespiti riferibili alla persona giuridica ove, ex actis emerga sia pure in termini deduttivi e non materialmente accertati, una situazione di incapienza dei patrimonio sociale (Cass., Sez.3, n. 6205 del 11/02/2015 ).

Nel caso di specie, il ricorrente non fornisce alcun elemento da cui poter desumere la possibilità di procedere alla confisca di beni di proprietà dell'ente, né nessun cenno si fa alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, peraltro, come risulta agli atti, in stato di liquidazione.

Sotto questo profilo, il ricorso è carente del requisito della specificità.

Il requisito della specificità dei motivi, implica infatti, per l'impugnante, l'onere di spiegare le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, all'uopo evidenziando, in modo preciso e completo, anche se succintamente, tutti gli elementi, anche fattuall, che si pongono a fondamento delle censure, per consentire al giudice del gravarne l'esercizio del potere di controllo sul provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 2896 del 3/03/1999, Rv. 212610; Sez.1, del 31/01/1996 n. 5161, Rv. 203513).

Onere in questo caso non assolto dal ricorrente che nulla ha dedotto in ordine alla capacità patrimoniale dell'ente, pur ricoprendo la carica di liquidatore.

3. La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata perché la norma prevede che tutte le conseguenze penalistiche del reato fanno capo al reo autore del reato, non individuando altro soggetto beneficiario dell' interesse e/o dal vantaggio che ne può in concreto derivare, e pertanto sarebbe priva di senso la preventiva escussione della società beneficiaria del reato.

4. Il ricorso va dunque rigettato, poiché basato su motivi infondati, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM Rigetta il ricorso e condan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 febbraio 2021, il Tribunale di Milano applicava, su richiesta delle parti ex art. 444 cod.proc.pen., ad [OSCURATO:PERSONA], la pena di anni uno di reclusione, per il reato di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, in qualità di liquidatore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, al fine di evadere le imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto, non presentava - pur essendovi obbligato - la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014, evadendo un'imposta superiore a euro 557.074,00 e 256,644,00 per ciascuna imposta, superiore al valore soglia. Il giudice disponeva altresì ai sensi dell'art. 12 bis del Digs. n. 74/2000 la confisca in danaro o in mancanza in beni di valore corrispondente, del profitto del reato, pari a euro 813.718,00. 2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di censura si deduce l'illegalità della misura accessoria della confisca ordinata ai sensi dell'art. 12 bis del Dlgs. n. 74/2000 per violazione degli art. 3, 24 e 111 Cost., dato che la stessa è posta a carico del ricorrente, e non della società che aveva tratto profitto dalla commissione del reato, evadendo l'imposta. La confisca, diretta o per equivalente, è stata disposta direttamente sui beni personali del ricorrente senza che sia stata dapprima verificata la possibilità di esecuzione in capo alla persona giuridica, soggetto che si è immediatamente avvantaggiato della commissione del reato e del profitto conseguito. Richiede quindi che si proceda in prima battuta sui beni dell'ente, e solo in caso di incapienza patrimoniale dell'impresa, in via subordinata, sui beni di cui l'amministratore ha la disponibilità. 2.2. Solleva questione di illegittimità costituzionale dell'art. 12 bis in relazione alle norme costituzionali di cui agli artt. 3, comma 1, 24 comma 2, e 11, comma 2, nella parte in cui prevede l'automatica applicazione della confisca diretta o per equivalente all'amministratore della società di capitali in assenza della preventiva escussione sulla persona giuridica e di un contraddittorio con la stessa quale effettiva beneficiaria del profitto del reato. Deduce anche assenza e vizio di motivazione in quanto il Tribunale ha disposto direttamente la confisca del danaro o dei beni dei quali l'imputato abbia la disponibilità, nella misura dell'imposta evasa, senza motivare sulla disponibilità del profitto in capo al liquidatore, anche in considerazione del fatto che, in tal caso, non opera alcuna presunzione. 3. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato perché la norma di cui all'art. 12 bis del Dlgs. n. 74/2000, richiamata nel provvedimento impugnato, fa riferimento testualmente, sia per la confisca diretta che per quella per equivalente, ai beni nella disponibilità del reo, senza fare alcuna distinzione a seconda che del profitto si sia avvantaggiata la società in nome e per conto della quale il reo ha posto in essere il reato, o esclusivamente il reo autore materiale del reato. Ne segue pertanto che la misura di sicurezza della confisca debba innanzitutto indirizzarsi sui beni di cui il reo persona fisica abbia la disponibilità. 2. Peraltro, si ricorda che l'orientamento di codesta Corte è costante nell'affermare che, quando si procede per reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica il quale abbia operato in tale sua qualità, avvantaggiando in prima battuta il soggetto impersonale da lui amministrato, è legittimo disporre la confisca per equivalente, ancorché non preceduta dal sequestro preventivo, del profitto del reato - corrispondente all'ammontare delle imposte o delle ritenute non versate al fisco - sul patrimonio dell'amministratore. Ciò, quanto meno, nei casi in cui nulla risulti acquisito circa la disponibilità di beni in capo alla persona giuridica (Sez. 5, n. 31450 del 20/01/2017 Cc. (dep. 23/06/2017) Rv. 272111 - 01). Si afferma infatti che la valutazione allo stato degli atti sulla condizione patrimoniale della persona giuridica, tale da rendere impossibile il sequestro diretto del profitto del reato rinvenibile presso l'ente che ha immediatamente tratto vantaggio dalla commissione del reato (Cass., Sez.4, n. 10418 del 7/06/2018), non comporta la preventiva infruttuosa "escussione" del patrimonio della società in questione (Cass., Sez. 5, n. 31450 del 23/06/2017). Si è infatti stabilito che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto nei confronti del legale rappresentate di una società quando, all'esito di una valutazione allo stato degli atti sullo stato patrimoniale della persona giuridica, risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato nel patrimonio dell'ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, non essendo necessaria, ai fini dell'accertamento di tale impossibilità, l'inutile escussione del patrimonio sociale, soprattutto se già vi sono elementi sintomatici dell'inesistenza di beni in capo all'ente (Sez. 3, n. 3591 del 20/09/2018, dep. 24/01/2019, Bennati, Rv. 275687). Non è quindi necessaria una preventiva ricerca di liquidità o di cespiti riferibili alla persona giuridica ove, ex actis emerga sia pure in termini deduttivi e non materialmente accertati, una situazione di incapienza dei patrimonio sociale (Cass., Sez.3, n. 6205 del 11/02/2015 ). Nel caso di specie, il ricorrente non fornisce alcun elemento da cui poter desumere la possibilità di procedere alla confisca di beni di proprietà dell'ente, né nessun cenno si fa alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, peraltro, come risulta agli atti, in stato di liquidazione. Sotto questo profilo, il ricorso è carente del requisito della specificità. Il requisito della specificità dei motivi, implica infatti, per l'impugnante, l'onere di spiegare le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, all'uopo evidenziando, in modo preciso e completo, anche se succintamente, tutti gli elementi, anche fattuall, che si pongono a fondamento delle censure, per consentire al giudice del gravarne l'esercizio del potere di controllo sul provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 2896 del 3/03/1999, Rv. 212610; Sez.1, del 31/01/1996 n. 5161, Rv. 203513). Onere in questo caso non assolto dal ricorrente che nulla ha dedotto in ordine alla capacità patrimoniale dell'ente, pur ricoprendo la carica di liquidatore. 3. La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata perché la norma prevede che tutte le conseguenze penalistiche del reato fanno capo al reo autore del reato, non individuando altro soggetto beneficiario dell' interesse e/o dal vantaggio che ne può in concreto derivare, e pertanto sarebbe priva di senso la preventiva escussione della società beneficiaria del reato. 4. Il ricorso va dunque rigettato, poiché basato su motivi infondati, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condan
Sentenza Cassazione n. 26985/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris