CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 02105/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 29304/18 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] sas in liquidazione, rappresenta e difesa dagli avv.ti prof. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] controricorrente - e A.D.E.R. intimata avverso la sentenza della CTR della Lombardia n. 1088/18 depositata il 14.3.2018; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18.01.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato l'atto di espropriazione presso terzi proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti contestando il diniego dell'Amministrazione alla c.d. rottamazione dei ruoli di cui all'art. 1 comma 618 e ss. Legge n. 147/13. La CTP di Milano, con sentenza n. 9575/15, ha accolto il ricorso, respingendo l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, chiamata in causa, e, nel merito, affermando il diritto della società di aderire al beneficio invocato con esclusione degli interessi di ogni tipo, compresi quelli previsti in materia doganale dall'art. 86 d.P.R. n. 43/73. Avverso questa sentenza ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA] spa che ha insistito nel difetto di giurisdizione, rilevando che l'impugnativa riguardava l'atto di espropriazione presso terzi promosso dalla stessa Equitalia, nonché nella spettanza degli interessi doganali, non rientranti nelle disposizioni relative alla rottamazione. La CTR Lombardia con la sentenza impugnata ha rigettato l'appello. Con riferimento al primo profilo, ha rilevato che l'oggetto del giudizio non riguardava il processo di esecuzione ma il diritto della società di accedere alla rottamazione a seguito del diniego espresso dall'Ufficio mediante l'atto di pignoramento, che costituiva il primo atto con cui, implicitamente, il contribuente era stato informato del rifiuto. Sugli interessi ha osservato che poiché l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rientra tra gli enti nei confronti dei quali è ammissibile la rottamazione e poiché la normativa condonistica stabilisce l'esclusione di ogni tipo di interesse, anche gli interessi doganali di cui all'art. 86 cit. non sono dovuti. Avverso questa sentenza l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Ha resistito con controricorso la società, che ha anche depositato memoria. E' rimasta intimata la A.D.E.R.. Nelle more la contribuente ha depositato istanza di sospensione della causa ai sensi dell'art. 1 comma 197 L. 197/22. [OSCURATO:PERSONA]: Deve provvedersi a rinvio a nuovo ruolo essendo il processo sospeso sino al 10 luglio 2023 secondo l'invocata normativa. p.q.m. dichiara la sospensione e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tri