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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 aprile 2026

Cassazione n. 10052/2026

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tato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Geova in persona del legalerappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Nardi unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n.55/2020 depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

L’Agenzia delle Entrate propone, sulla base di due motivi, ricorso per lacassazione della sentenza della CTR Umbria n. 55/2/2020 in dataNumero registro generale 28578/2020Numero sezionale 2797/2026Numero di raccolta generale 10052/2026Data pubblicazione 18/04/202617.2.2020 che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamentoper rettifica di rendita (da euro “0” ad euro “5.530,60”) a seguito diprocedura “DOCFA” in base a dichiarazione di variazione del 12/12/2016,in relazione ad un fabbricato sito in Assisi, loc. [OSCURATO:PERSONA] degli [OSCURATO:SOCIETA]., adibito a culto pubblico e censito in catasto incategoria E/7 foglio 121, part. 2996, del quale la “[OSCURATO:PERSONA] di Geova” era proprietaria, ha rigettato l’appello propostodall’Ufficio nei confronti della predetta [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto chegli edifici adibiti al culto pubblico non sono produttivi di rendita, salvo chenel caso di locazione.2. [OSCURATO:PERSONA] dei Testimoni di Geova resiste concontroricorso, in forza del quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorsosotto plurimi profili, e successiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Osserva, in primo luogo, il Collegio che deve essere disattesa l’istanzaavanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] controricorrente la quale, nella memoria exart. 380-bis.1. c.p.c., ha chiesto, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., la fissazionedella pubblica udienza, “in considerazione del particolare rilievo e dellanovità della questione di diritto sottesa al presente procedimento, avutoriguardo anche ai contrasti interpretativi delle corti di merito sullanormativa catastale”, in adesione all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unitedi questa Corte secondo cui il collegio giudicante ben può escludere,nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presuppostidella trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidatodei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass., Sez.

Un., 5giugno 2018, n. 14437 - nello stesso senso, da ultime: Cass., 6 settembre2024, nn. 24033, 24042 e 24050; Cass., 15 ottobre 2024, n. 26807), conla precisazione che la sede dell’adunanza camerale non è incompatibile, diper sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se nonoggettivamente inedite e già assistite da un pregresso orientamento, cuiNumero registro generale 28578/2020Numero sezionale 2797/2026Numero di raccolta generale 10052/2026Data pubblicazione 18/04/2026la Corte fornisce il proprio contributo.

Peraltro, nel caso di specie, come diseguito sarà evidenziato, il tema oggetto del giudizio non è nemmenonuovo nella giurisprudenza di questa Corte.2.

Va, quindi, rilevato che, con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delleentrate deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto degliartt. 6 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, 8 e 30 d.P.R. 1142/1949, nonchédel D.M. 701/1994 e dell’art. 3, comma 2, D.M. 28/1998, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere erroneamente ritenuto igiudici di appello che era stata attribuita una rendita al di fuori delleipotesi previste dalla legge in quanto gli edifici adibiti al culto, quale quelloin esame, si considerano produttivi di rendita solo se oggetto di locazione,circostanza che nella specie pacificamente non ricorreva, nonconsiderando che all’unità immobiliare in questione in quanto iscritta ilcatasto alla categoria E/7, doveva per legge essere attribuita una renditacatastale determinata mediante “stima diretta”.3.

Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione delcombinato disposto degli artt. 36, comma 3, del d.P.R. 22 dicembre 1986,n. 917 e 6 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., assumendo che i giudici di appello avevano omesso diconsiderare che la circostanza che gli immobili non siano in concretoproduttivi di un reddito imponibile non contrasta con il fatto che gli stessi,in linea, concettuale abbiano una potenzialità reddituale ad essi vada,quindi, associata una rendita catastale, come specificamente previsto dald.P.R. 1142/1949.4.

I suddetti motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra loroconnessi, sono da ritenere fondati per le ragioni appresso specificate, conla precisazione che appaiono prive di pregio alcuno le eccezioni diinammissibilità per ricorso formulate della parte controricorrente per averel’ufficio invocato una norma (art. 2 d.l. 514/1998) la cui violazione non eraNumero registro generale 28578/2020Numero sezionale 2797/2026Numero di raccolta generale 10052/2026Data pubblicazione 18/04/2026stata in precedenza dedotta ed in ragione della formazione di un giudicato“per acquiescenza”.4.1.

Sotto il primo profilo va osservato che l’ufficio ha richiamato, ingenerale, nelle sue difese la normativa in tema di catasto riguardante gliedifici di culto, mentre in alcun modo può parlarsi un giudicato peracquiescenza avendo l’Agenzia delle entrate insistito, in sede di appello,sulla piena legittimità del proprio avviso.5.

Ritiene questa Corte, nell’accogliere la prospettazione dell’Ufficioricorrente, di dovere dare continuità all’indirizzo inaugurato con lasentenza Cass., 12 ottobre 2016, n. 20537 - che in relazione ad un benedi culto della chiesa Parrocchia S.S.P.P. in Ventimiglia, ha ritenuto correttauna rendita di valore diverso da zero - e di recente confermato da Cass.,19/11/2024 n. 29823.5.1.

Appare opportuno richiamare, in questa sede, i punti salienti delladecisione da ultimo indicata ove è stato precisato che:- con specifico riferimento ai fabbricati adibiti al culto non sussistel’obbligo della dichiarazione in catasto, a norma dell’art. 6, comma 3, lett.c, del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dallalegge 11 agosto 1939, n. 1249 (secondo cui: «3.

Non sono soggetti adichiarazione: [...] c) i fabbricati destinati all'esercizio dei culti;»,esclusione confermata dall’art. 8, seconda parte, del regolamento per laformazione del nuovo catasto edilizio urbano di cui al d.P.R. 1° dicembre1949, n. 1142 (a tenore del quale: «Parimenti non si classificano le unitàimmobiliari che, per la singolarità delle loro caratteristiche, non sianoraggruppabili in classi, quali [...] fabbricati destinati all'esercizio pubblicodel culto [...], e simili»);- l’art. 3, comma 2, del d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, non ha ricompreso gliedifici destinati al culto pubblico tra le unità che si possono iscrivere incatasto senza attribuzione di rendita (essendovi elencati soltanto «[...] iseguenti immobili: a) fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione o diNumero registro generale 28578/2020Numero sezionale 2797/2026Numero di raccolta generale 10052/2026Data pubblicazione 18/04/2026definizione; b) costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, acausa dell'accentuato livello di degrado; c) lastrici solari; d) areeurbane»);- la nota trasmessa dall’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] ServiziCatastali Cartografici e di [OSCURATO:PERSONA] il 25 maggio 2018, prot.n. 105363, ha aggiunto che: «Pertanto, sotto il profilo strettamentecatastale, si ritiene che ad ogni unità immobiliare urbana, se dichiarata,deve essere comunque associata una rendita ordinaria che, inconsiderazione della richiamata esenzione stabilita dal citato art. 36 edalle norme connesse alle attività impositive dei Comuni, non è opportunosia sottoposta a rettifica, sempreché la relativa quantificazione sia stataindividuata secondo criteri di ragionevolezza, sulla base delle regoledell’estimo catastale;- secondo il costante orientamento di legittimità non sussiste alcunarelazione tra rendita catastale attribuita ed esenzione dall'imposizionericonosciuta ad un edificio per la sua specifica destinazione d'uso in quantola rendita catastale non costituisce un'imposta né un presuppostod'imposta (Cass., 7 giugno 2006, n. 13319; Cass., Sez., 19 febbraio 2015,n. 3354; Cass., 12 ottobre 2016, n. 20537).

Per cui, l’attribuzione dellarendita non esclude che l’ente possa beneficiare dell’esenzione da untributo in relazione alla speciale destinazione dell’immobile censito incatasto.

In tal senso, l’art. 36, comma 3, prima parte, del d.lgs. 22dicembre 1986, n. 917, secondo cui: «Non si considerano produttive direddito, se non sono oggetto di locazione, le unità immobiliari destinateesclusivamente all'esercizio del culto», deve essere riferito al redditocostituente il presupposto delle imposte dirette, non avendo alcunaevidenziata anche dall’art. 25, comma 1, del d.lgs. 22 dicembre 1986, n.917, che definisce i redditi fondiari come «quelli inerenti ai terreni e aifabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti,Numero registro generale 28578/2020Numero sezionale 2797/2026Numero di raccolta generale 10052/2026Data pubblicazione 18/04/2026con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto ediliziourbano»;- ne discende che gli edifici adibiti al culto pubblico sono esentati dalladichiarazione in catasto, ma, nel caso di inserimento o aggiornamento delclassamento, soggiacciono sempre all’attribuzione di una rendita, sia purea soli fini statistico–inventariali.6.

Ad avviso di questo Collegio tale orientamento - da cui si è discostata laCTR – va in questa sede ribadito non apparendo, peraltro, decisive, insenso contrario, le considerazioni svolte dalla parte controricorrente.6.1.

Va osservato, in particolare, che la [OSCURATO:PERSONA] assume, in sintesi,richiamando il decisum dei giudici territoriali, che nel caso degli edifici diculto, non essendo considerati gli stessi, di per sé, produttivi di reddito inbase all’art. 36 del d.P.R. n. 917 del 1986, se non sono oggetto dilocazione, sarebbe preclusa la possibilità di attribuire una renditacatastale, neppure con finalità inventariali.

Ciò sarebbe confermatodall’art. 5 del r.d.l. n. 652/1939, per il quale un immobile inadatto aprodurre un reddito non potrebbe essere iscritto in catasto, e dall’art. 6del medesimo r.d.l., che comprende nell’elenco di tipologie di immobili nonespressivi di reddito per loro natura, dispensati dall’iscrizione in catastoed, altresì, dalla massima 59 contenuta nella Circolare n. 134 del 1941 delMinistero delle finanze e dalla circolare dell'Agenzia del territorio n.6/2012 del 30 novembre 2012, ora assurta a legge ex art.1, comma 244,n. 190/2014, qualificandola norma di rango superiore.Secondo le norme citate, quindi, a dire della controricorrente, per lamaggior parte degli immobili ricadenti all’interno delle categorie D ed E èrichiesta l’attribuzione della rendita con metodo diretto, tuttavia, nellospecifico caso riferito ai luoghi di culto (E/7), stante la loro funzione qualiopere pubbliche a servizio della collettività e la loro oggettiva incapacità diprodurre reddito, in quanto autonomia funzionale e reddituale, ladeterminazione della rendita avviene in un solo caso, quello in cuiNumero registro generale 28578/2020Numero sezionale 2797/2026Numero di raccolta generale 10052/2026Data pubblicazione 18/04/2026l’immobile sia oggetto di un contratto di locazione.

Evidenzia che il fulcrodell’argomentazione dell’Agenzia ricorrente risiede nell’art. 3, comma 2,del d.m. n. 28/1998, il quale elenca alcune tipologie di immobili daiscrivere in catasto senza attribuzione di rendita (es. fabbricati in corso dicostruzione, lastrici solari), tesi che non considera che il d.m. citato è unafonte normativa secondaria (regolamento) e, come tale, non puòderogare, modificare o abrogare le disposizioni contenute in fonti di rangoprimario, quali il r.d.l. n. 652/1939 e il d.P.R. n. 1142/1949.Inoltre la controricorrente lamenta che sarebbe stata discriminata pereffetto della decisione impugnata, anche rispetto ad altri culti presenti nelterritorio.6.2.

Giova ribadire che questa la Corte ha più volte chiarito che la renditacatastale attribuita ad un immobile adibito a culto non è un tributo né unpresupposto di imposizione fiscale, ma ha un valore tecnico-estimativolegato all’iscrizione nel catasto.

Ciò implica che l’attribuzione di unarendita non incide sull’imponibilità fiscale dell’immobile ai fini dei tributidiretti e locali, nel senso che l’esenzione legata alla specifica destinazionedell’immobile non viene meno per il solo fatto che l’immobile ha unarendita catastale positiva.

Sulla distinzione ontologica tra rendita catastalee presupposto d’imposta occorre ricordare che è principio consolidato dellagiurisprudenza di legittimità che la rendita catastale costituisca un valoretecnico-patrimoniale, funzionale all’inventariazione e classificazione delpatrimonio immobiliare, e non integri di per sé né un tributo né unautonomo presupposto impositivo.

È stato reiteratamente affermato chenon sussiste alcuna relazione tra la rendita catastale attribuita edesenzione dall’imposizione riconosciuta a un edificio per la sua specificadestinazione d’uso, in quanto la rendita catastale non costituisceun’imposta né un presupposto d’imposta, sulla scorta dei principigiurisprudenziali sopra richiamati.

Ne deriva che l’attribuzione di unarendita catastale non determina né può determinare la trasformazione diNumero registro generale 28578/2020Numero sezionale 2797/2026Numero di raccolta generale 10052/2026Data pubblicazione 18/04/2026un immobile esente in immobile imponibile.

L’esenzione fiscale degli edificidestinati esclusivamente al culto deriva, quindi, dalla loro destinazioneoggettiva e funzionale, non dalla loro iscrizione o meno in catasto, nédall’ammontare della rendita eventualmente attribuita.

Pertanto,l’eventuale presenza di rendita catastale non incide l’esenzione, noncostituisce elemento idoneo a dimostrare l’esistenza di capacitàcontributiva e non integra un autonomo fatto generatore di imposta.6.3.

Fatte tale necessaria premessa, occorre evidenziare che, ad avviso diquesto Collegio, non appare condivisibile la lettura delle disposizioninormative in questione fatta propria dai primi giudici e sulla quale laCongregazione ha insistito sulla base delle considerazioni sopra formulate,dovendosi ribadire che in base alla normativa catastale sopra richiamatase è vero che l’art. 6 del r.d.l. n. 652/ 1939, comma 3, e l’art. 36 deld.P.R. n. 917/1986 esentino gli edifici di culto sia dall’imposizione, inragione della loro specifica destinazione d’uso, sia dall’iscrizione in catastoin ragione della mancanza di produttività in assenza di locazione, taliesenzioni non implicano l’esclusione della facoltà dell’ente religioso diprocedere a dichiarazione al catasto ai fini civilistici e gestionali ed, inquesta diversa ipotesi, subentra l’applicazione delle norme appositamentecontemplate volte a realizzare il coordinamento con i principi vigenti inmateria di attribuzione della rendita catastale nelle ipotesi di esenzionepreviste in relazione a particolari tipologie di beni.6.4.

Qualora, quindi, il proprietario proceda alla dichiarazione o vengaeffettuata la variazione catastale – così come avvenuto nella fattispecie -l’immobile deve necessariamente essere censito secondo le regolegenerali, sulla scorta delle norme catastali di riferimento, fra cui il d.m.28/1998, con attribuzione di rendita.6.5.

Occorre, quindi, muovere dalle citate norme integrative di cui al d.m.n. 28/1998 e al d.m. n. 701/1994, che disciplinano tale coordinamento nelcaso specifico dell’iscrizione in catasto di un bene esentato, ammessoNumero registro generale 28578/2020Numero sezionale 2797/2026Numero di raccolta generale 10052/2026Data pubblicazione 18/04/2026dall’ordinamento su iniziativa del proprietario e ai fini civilistici, conindicazione da parte dello stesso di quella che ritenga essere la renditaNella fattispecie in esame, sulla scorta delle norme integrative soprarichiamate, emerge chiaramente che per gli edifici di culto non locatil’eventuale iscrizione in catasto ai fini civili non prescinde dall’attribuzionedi una rendita, non essendo individuata la relativa fattispecie nell’appositoelenco dei beni ritenuti suscettibili di iscrizione senza rendita (art. 3, d.m.n. 28 del 1998), disposizione speciale non suscettibile di applicazioneanalogica.Ciò risulta, peraltro, logico e comprensibile tenuto conto che dallaformulazione dell’art. 36, comma 1, d.P.R. n. 917/1986 da cui emerge cheper la sussistenza del reddito di fabbricati non è necessaria l’effettivaproduttività del bene, essendo soltanto richiesta la “suscettibilità del benea produrla”.Nel caso degli edifici di culto tale suscettibilità è pacificamente sussistentee connessa alla (potenziale) locazione dell’immobile, condizione cheancorché possa non essere concreta e attuale, non di meno potrebberealizzarsi in futuro, consentendo la valorizzazione di una rendita.6.6.

Nemmeno le istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia del territorio n.6/2012 del 30 novembre 2012, citata dalla parte controricorrente, relativealle modalità di determinazione della rendita catastale degli immobili dellecategorie speciali (D) e particolari (E), possono, per loro natura econtenuti, ritenersi preminenti né configurare un mezzo per orientarel’interpretazione della disciplina catastale dei beni di culto.Come è dato desumere dal contenuto di detta circolare la stessa dettaistruzioni finalizzate a fornire genericamente, sul piano pratico-applicativo,le modalità di redazione delle dichiarazioni, e non a fissare la disciplina deicasi specifici che è, invece, riservata, nel caso dei beni di culto, alNumero registro generale 28578/2020Numero sezionale 2797/2026Numero di raccolta generale 10052/2026Data pubblicazione 18/04/2026complesso delle norme sopra richiamate, rispetto alle quali le modalità diredazione risultano meramente strumentali.In particolare, non è corretto ragionare in termini di gerarchia delle fontinormative, posto che le disposizioni ricomprese nella categoria E/7 – benidestinati al culto di cui al d.m. n. 28 del 1998 e al d.m. n. 701 del 1994,che prevedono l’attribuzione di un valore ai beni iscritti in catasto anche inassenza di rendita catastale non si pongono né in un rapporto disubordinazione né di prevalenza rispetto alla circolare n. 6/2012dell’Agenzia delle Entrate.Le due fonti operano, infatti, su piani differenti della disciplina: da unaparte, le norme relative alla categoria E/7 si limitano a stabilire che, ai finidell’imposizione fiscale, anche i beni censiti in catasto ma privi di renditacatastale debbano, comunque, essere valorizzati, introducendo, dunque,un criterio di rilevanza fiscale del bene sia pure a fini inventariali; sottoaltro profilo, la circolare n. 6/2012 interviene esclusivamente sul diverso esuccessivo versante tecnico-estimativo, fornendo indicazioni operativecirca le metodologie da adottare per l’attribuzione della rendita catastalenei casi in cui essa debba essere determinata.

Ne discende che le duenormative non interferiscono fra di loro, atteso che le stesse disciplinanoprofili differenti e tra loro complementari della medesima materia: leprime attengono al presupposto di rilevanza fiscale del bene e concernonol’an della valorizzazione fiscale del bene, mentre la circolare suddetta silimita a dettare criteri tecnico-estimativi per la determinazione dellarendita catastale e, quindi, attiene al quomodo della determinazione dellarendita.7.

Sotto altro profilo deve rilevarsi che, come condivisibilmente dedottodall’Ufficio ricorrente, l’art. 10 r.d.l. 652/1939, in vigore dal 9 giugno1948, per effetto delle modifiche di cui all’art. 2 d.lgs. 514/1948 cosìdispone: “La rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opificied in genere dai fabbricati di cui all' art. 28 della legge 8 giugno 1936, n.Numero registro generale 28578/2020Numero sezionale 2797/2026Numero di raccolta generale 10052/2026Data pubblicazione 18/04/20261231 costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale ocommerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenzesuddette senza radicali trasformazioni, è determinata con stima diretta perogni singola unità.

2. Egualmente si procede per la determinazione dellarendita catastale delle unità immobiliari che non sono raggruppabili incategorie e classi, per la singolarità delle loro caratteristiche”.L’art. 8 d.P.R. 1142/1949 in tema di “Accertamento di immobili adestinazione speciale o particolare” in vigore dal 19 marzo 1950, a suavolta, prevede: “La classificazione non si esegue nei riguardi dellecategorie comprendenti unità immobiliari costituite da opifici ed in generedai fabbricati previsti nell' art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231,costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale enon suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senzaradicali trasformazioni.

Parimenti non si classificano le unità immobiliariche, per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili inclassi, quali stazioni per servizi di trasporto terrestri e di navigazioneinterna, marittimi ed aerei, fortificazioni, fari, fabbricati destinatiall'esercizio pubblico del culto, costruzioni mortuarie, e simili” ed ilsuccessivo art. 30 avente ad oggetto “Determinazione della renditacatastale di immobili a destinazione speciale o particolare” precisa: “Letariffe non si determinano per le unità immobiliari indicate nell'art. 8.Tuttavia la rendita catastale delle unità immobiliari appartenenti a talicategorie si accerta ugualmente, con stima diretta per ogni singola unità”.Con riferimento agli edifici in questione la rendita va, dunque, sempresopravvenuta citata, le richiamate “Istruzioni” del 1941, ritenute decisiveai fini che occupano da parte controricorrente.8.

Quindi risulta palese che, nel caso di specie, l’attribuzione di unarendita diversa da zero sia dovuta alla corretta interpretazione del quadronormativo di riferimento valevole nella generalità dei casi in relazione aiNumero registro generale 28578/2020Numero sezionale 2797/2026Numero di raccolta generale 10052/2026Data pubblicazione 18/04/2026beni di culto e tale orientamento non contrasta con i principi costituzionalidi capacità contributiva (art. 53 Cost.), di ragionevolezza e proporzionalitàdell’imposizione e di tutela costituzionale della libertà religiosa e del culto(artt. 8 e 19 Cost.)9.

Né vengono in rilievo questioni relative alla violazione della normativasovranazionale di cui agli artt. 9, 11, 14 Convenzione Europea dei dirittidell’uomo, art.1 del Protocollo 1 alla Convenzione europea ed art. 10Trattato Funzionamento Unione Europea in ragione di condottediscriminatorie e non imparziali dell’Agenzia rispetto agli altri edifici diculto accettati dall’ Ufficio.9.1.

Come già rilevato da questa Corte, con la pronunzia n. 20396/2025relativa ad un giudizio in cui era parte la [OSCURATO:PERSONA] deiTestimoni di Geova, non sono chiare le ragioni per cui dovrebbe venire inrilievo, nel caso di specie, la Convenzione EDU, atteso che si verte inmateria fiscale, che è, in linea generale, sottratta dalla nozione di diritticivili (cfr.

Corte EDU, Ferrazzini c Italia).Si citano, peraltro, talune decisioni della Corte di Strasburgo, ma senzaspiegare quale rilievo, in concreto, possano avere nel caso di specie.Invero se da un verso non è dato comprendere sotto quale profilo lanormativa in esame, per come interpretata, si porrebbe quale ostacolo alperseguimento di scopi religiosi, la parte controricorrente evoca profili didiscriminazione religiosa che non appaiono in discussione nel caso dispecie atteso che, nel presente giudizio, si tratta semplicemente di unavviso di rettifica del valore dichiarato rispetto ad ud edificio adibito alculto rientrante nella categoria E/7, questione di applicazione generale neiconfronti di tutti i potenziali contribuenti, e del tutto avulsa dalla religioneprofessata dell’ente interessato.10.

In conclusione il ricorso va accolto dovendosi ribadire il seguenteprincipio di diritto: «In ipotesi di dichiarazione o variazione catastale diedifici adibiti al culto pubblico, l’immobile deve necessariamente essereNumero registro generale 28578/2020Numero sezionale 2797/2026Numero di raccolta generale 10052/2026Data pubblicazione 18/04/2026censito secondo le regole generali sulla scorta delle norme catastali diriferimento ed atteso che i predetti edifici non rientrano tra gli immobiliiscrivibili in catasto senza attribuzione di rendita di cui all’art. 3, comma 2,del d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, la dichiarazione per l'accertamento diimmobili urbani di nuova costruzione (ex art. 56 del regolamento di cui ald.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142), ovvero la dichiarazione di variazione(ex art. 20 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. 8aprile 1948, n. 514), devono contenere la proposta di attribuzione dellacategoria e della rendita che non può essere pari a zero (in quanto unità a“destinazione particolare”) e sono soggette al controllodell’amministrazione finanziaria anche in vista della determinazione,seppure a soli fini statistico–inventariali, della rendita definitiva, ai sensidell’art. 1, commi 2 e 3, del d.m. 19 aprile 1994, n. 701».10.1.

La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata; nonoccorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nelmerito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte, c.p.c., con ilrigetto del ricorso originario della [OSCURATO:PERSONA] contribuente e laconferma dell’avviso di rettifica.10.2.

La peculiarità della questione controversa, prima d’oggi non ancoraoggetto di un orientamento consolidato, giustifica la integralecompensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, rigetta il ricorso originario; compensa tra le parti le spesedell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, indata 26 marzo 2026IL PRESIDENTE([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Geova in persona del legalerappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Nardi unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n.55/2020 depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle Entrate propone, sulla base di due motivi, ricorso per lacassazione della sentenza della CTR Umbria n. 55/2/2020 in dataNumero registro generale 28578/2020Numero sezionale 2797/2026Numero di raccolta generale 10052/2026Data pubblicazione 18/04/202617.2.2020 che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamentoper rettifica di rendita (da euro “0” ad euro “5.530,60”) a seguito diprocedura “DOCFA” in base a dichiarazione di variazione del 12/12/2016,in relazione ad un fabbricato sito in Assisi, loc. [OSCURATO:PERSONA] degli [OSCURATO:SOCIETA]., adibito a culto pubblico e censito in catasto incategoria E/7 foglio 121, part. 2996, del quale la “[OSCURATO:PERSONA] di Geova” era proprietaria, ha rigettato l’appello propostodall’Ufficio nei confronti della predetta [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto chegli edifici adibiti al culto pubblico non sono produttivi di rendita, salvo chenel caso di locazione.2. [OSCURATO:PERSONA] dei Testimoni di Geova resiste concontroricorso, in forza del quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorsosotto plurimi profili, e successiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Osserva, in primo luogo, il Collegio che deve essere disattesa l’istanzaavanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] controricorrente la quale, nella memoria exart. 380-bis.1. c.p.c., ha chiesto, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., la fissazionedella pubblica udienza, “in considerazione del particolare rilievo e dellanovità della questione di diritto sottesa al presente procedimento, avutoriguardo anche ai contrasti interpretativi delle corti di merito sullanormativa catastale”, in adesione all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unitedi questa Corte secondo cui il collegio giudicante ben può escludere,nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presuppostidella trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidatodei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass., Sez. Un., 5giugno 2018, n. 14437 - nello stesso senso, da ultime: Cass., 6 settembre2024, nn. 24033, 24042 e 24050; Cass., 15 ottobre 2024, n. 26807), conla precisazione che la sede dell’adunanza camerale non è incompatibile, diper sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se nonoggettivamente inedite e già assistite da un pregresso orientamento, cuiNumero registro generale 28578/2020Numero sezionale 2797/2026Numero di raccolta generale 10052/2026Data pubblicazione 18/04/2026la Corte fornisce il proprio contributo. Peraltro, nel caso di specie, come diseguito sarà evidenziato, il tema oggetto del giudizio non è nemmenonuovo nella giurisprudenza di questa Corte.2. Va, quindi, rilevato che, con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delleentrate deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto degliartt. 6 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, 8 e 30 d.P.R. 1142/1949, nonchédel D.M. 701/1994 e dell’art. 3, comma 2, D.M. 28/1998, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere erroneamente ritenuto igiudici di appello che era stata attribuita una rendita al di fuori delleipotesi previste dalla legge in quanto gli edifici adibiti al culto, quale quelloin esame, si considerano produttivi di rendita solo se oggetto di locazione,circostanza che nella specie pacificamente non ricorreva, nonconsiderando che all’unità immobiliare in questione in quanto iscritta ilcatasto alla categoria E/7, doveva per legge essere attribuita una renditacatastale determinata mediante “stima diretta”.3. Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione delcombinato disposto degli artt. 36, comma 3, del d.P.R. 22 dicembre 1986,n. 917 e 6 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., assumendo che i giudici di appello avevano omesso diconsiderare che la circostanza che gli immobili non siano in concretoproduttivi di un reddito imponibile non contrasta con il fatto che gli stessi,in linea, concettuale abbiano una potenzialità reddituale ad essi vada,quindi, associata una rendita catastale, come specificamente previsto dald.P.R. 1142/1949.4. I suddetti motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra loroconnessi, sono da ritenere fondati per le ragioni appresso specificate, conla precisazione che appaiono prive di pregio alcuno le eccezioni diinammissibilità per ricorso formulate della parte controricorrente per averel’ufficio invocato una norma (art. 2 d.l. 514/1998) la cui violazione non eraNumero registro generale 28578/2020Numero sezionale 2797/2026Numero di raccolta generale 10052/2026Data pubblicazione 18/04/2026stata in precedenza dedotta ed in ragione della formazione di un giudicato“per acquiescenza”.4.1. Sotto il primo profilo va osservato che l’ufficio ha richiamato, ingenerale, nelle sue difese la normativa in tema di catasto riguardante gliedifici di culto, mentre in alcun modo può parlarsi un giudicato peracquiescenza avendo l’Agenzia delle entrate insistito, in sede di appello,sulla piena legittimità del proprio avviso.5. Ritiene questa Corte, nell’accogliere la prospettazione dell’Ufficioricorrente, di dovere dare continuità all’indirizzo inaugurato con lasentenza Cass., 12 ottobre 2016, n. 20537 - che in relazione ad un benedi culto della chiesa Parrocchia S.S.P.P. in Ventimiglia, ha ritenuto correttauna rendita di valore diverso da zero - e di recente confermato da Cass.,19/11/2024 n. 29823.5.1. Appare opportuno richiamare, in questa sede, i punti salienti delladecisione da ultimo indicata ove è stato precisato che:- con specifico riferimento ai fabbricati adibiti al culto non sussistel’obbligo della dichiarazione in catasto, a norma dell’art. 6, comma 3, lett.c, del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dallalegge 11 agosto 1939, n. 1249 (secondo cui: «3. Non sono soggetti adichiarazione: [...] c) i fabbricati destinati all'esercizio dei culti;»,esclusione confermata dall’art. 8, seconda parte, del regolamento per laformazione del nuovo catasto edilizio urbano di cui al d.P.R. 1° dicembre1949, n. 1142 (a tenore del quale: «Parimenti non si classificano le unitàimmobiliari che, per la singolarità delle loro caratteristiche, non sianoraggruppabili in classi, quali [...] fabbricati destinati all'esercizio pubblicodel culto [...], e simili»);- l’art. 3, comma 2, del d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, non ha ricompreso gliedifici destinati al culto pubblico tra le unità che si possono iscrivere incatasto senza attribuzione di rendita (essendovi elencati soltanto «[...] iseguenti immobili: a) fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione o diNumero registro generale 28578/2020Numero sezionale 2797/2026Numero di raccolta generale 10052/2026Data pubblicazione 18/04/2026definizione; b) costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, acausa dell'accentuato livello di degrado; c) lastrici solari; d) areeurbane»);- la nota trasmessa dall’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] ServiziCatastali Cartografici e di [OSCURATO:PERSONA] il 25 maggio 2018, prot.n. 105363, ha aggiunto che: «Pertanto, sotto il profilo strettamentecatastale, si ritiene che ad ogni unità immobiliare urbana, se dichiarata,deve essere comunque associata una rendita ordinaria che, inconsiderazione della richiamata esenzione stabilita dal citato art. 36 edalle norme connesse alle attività impositive dei Comuni, non è opportunosia sottoposta a rettifica, sempreché la relativa quantificazione sia stataindividuata secondo criteri di ragionevolezza, sulla base delle regoledell’estimo catastale;- secondo il costante orientamento di legittimità non sussiste alcunarelazione tra rendita catastale attribuita ed esenzione dall'imposizionericonosciuta ad un edificio per la sua specifica destinazione d'uso in quantola rendita catastale non costituisce un'imposta né un presuppostod'imposta (Cass., 7 giugno 2006, n. 13319; Cass., Sez., 19 febbraio 2015,n. 3354; Cass., 12 ottobre 2016, n. 20537). Per cui, l’attribuzione dellarendita non esclude che l’ente possa beneficiare dell’esenzione da untributo in relazione alla speciale destinazione dell’immobile censito incatasto. In tal senso, l’art. 36, comma 3, prima parte, del d.lgs. 22dicembre 1986, n. 917, secondo cui: «Non si considerano produttive direddito, se non sono oggetto di locazione, le unità immobiliari destinateesclusivamente all'esercizio del culto», deve essere riferito al redditocostituente il presupposto delle imposte dirette, non avendo alcunaevidenziata anche dall’art. 25, comma 1, del d.lgs. 22 dicembre 1986, n.917, che definisce i redditi fondiari come «quelli inerenti ai terreni e aifabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti,Numero registro generale 28578/2020Numero sezionale 2797/2026Numero di raccolta generale 10052/2026Data pubblicazione 18/04/2026con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto ediliziourbano»;- ne discende che gli edifici adibiti al culto pubblico sono esentati dalladichiarazione in catasto, ma, nel caso di inserimento o aggiornamento delclassamento, soggiacciono sempre all’attribuzione di una rendita, sia purea soli fini statistico–inventariali.6. Ad avviso di questo Collegio tale orientamento - da cui si è discostata laCTR – va in questa sede ribadito non apparendo, peraltro, decisive, insenso contrario, le considerazioni svolte dalla parte controricorrente.6.1. Va osservato, in particolare, che la [OSCURATO:PERSONA] assume, in sintesi,richiamando il decisum dei giudici territoriali, che nel caso degli edifici diculto, non essendo considerati gli stessi, di per sé, produttivi di reddito inbase all’art. 36 del d.P.R. n. 917 del 1986, se non sono oggetto dilocazione, sarebbe preclusa la possibilità di attribuire una renditacatastale, neppure con finalità inventariali. Ciò sarebbe confermatodall’art. 5 del r.d.l. n. 652/1939, per il quale un immobile inadatto aprodurre un reddito non potrebbe essere iscritto in catasto, e dall’art. 6del medesimo r.d.l., che comprende nell’elenco di tipologie di immobili nonespressivi di reddito per loro natura, dispensati dall’iscrizione in catastoed, altresì, dalla massima 59 contenuta nella Circolare n. 134 del 1941 delMinistero delle finanze e dalla circolare dell'Agenzia del territorio n.6/2012 del 30 novembre 2012, ora assurta a legge ex art.1, comma 244,n. 190/2014, qualificandola norma di rango superiore.Secondo le norme citate, quindi, a dire della controricorrente, per lamaggior parte degli immobili ricadenti all’interno delle categorie D ed E èrichiesta l’attribuzione della rendita con metodo diretto, tuttavia, nellospecifico caso riferito ai luoghi di culto (E/7), stante la loro funzione qualiopere pubbliche a servizio della collettività e la loro oggettiva incapacità diprodurre reddito, in quanto autonomia funzionale e reddituale, ladeterminazione della rendita avviene in un solo caso, quello in cuiNumero registro generale 28578/2020Numero sezionale 2797/2026Numero di raccolta generale 10052/2026Data pubblicazione 18/04/2026l’immobile sia oggetto di un contratto di locazione. Evidenzia che il fulcrodell’argomentazione dell’Agenzia ricorrente risiede nell’art. 3, comma 2,del d.m. n. 28/1998, il quale elenca alcune tipologie di immobili daiscrivere in catasto senza attribuzione di rendita (es. fabbricati in corso dicostruzione, lastrici solari), tesi che non considera che il d.m. citato è unafonte normativa secondaria (regolamento) e, come tale, non puòderogare, modificare o abrogare le disposizioni contenute in fonti di rangoprimario, quali il r.d.l. n. 652/1939 e il d.P.R. n. 1142/1949.Inoltre la controricorrente lamenta che sarebbe stata discriminata pereffetto della decisione impugnata, anche rispetto ad altri culti presenti nelterritorio.6.2. Giova ribadire che questa la Corte ha più volte chiarito che la renditacatastale attribuita ad un immobile adibito a culto non è un tributo né unpresupposto di imposizione fiscale, ma ha un valore tecnico-estimativolegato all’iscrizione nel catasto. Ciò implica che l’attribuzione di unarendita non incide sull’imponibilità fiscale dell’immobile ai fini dei tributidiretti e locali, nel senso che l’esenzione legata alla specifica destinazionedell’immobile non viene meno per il solo fatto che l’immobile ha unarendita catastale positiva. Sulla distinzione ontologica tra rendita catastalee presupposto d’imposta occorre ricordare che è principio consolidato dellagiurisprudenza di legittimità che la rendita catastale costituisca un valoretecnico-patrimoniale, funzionale all’inventariazione e classificazione delpatrimonio immobiliare, e non integri di per sé né un tributo né unautonomo presupposto impositivo. È stato reiteratamente affermato chenon sussiste alcuna relazione tra la rendita catastale attribuita edesenzione dall’imposizione riconosciuta a un edificio per la sua specificadestinazione d’uso, in quanto la rendita catastale non costituisceun’imposta né un presupposto d’imposta, sulla scorta dei principigiurisprudenziali sopra richiamati. Ne deriva che l’attribuzione di unarendita catastale non determina né può determinare la trasformazione diNumero registro generale 28578/2020Numero sezionale 2797/2026Numero di raccolta generale 10052/2026Data pubblicazione 18/04/2026un immobile esente in immobile imponibile. L’esenzione fiscale degli edificidestinati esclusivamente al culto deriva, quindi, dalla loro destinazioneoggettiva e funzionale, non dalla loro iscrizione o meno in catasto, nédall’ammontare della rendita eventualmente attribuita. Pertanto,l’eventuale presenza di rendita catastale non incide l’esenzione, noncostituisce elemento idoneo a dimostrare l’esistenza di capacitàcontributiva e non integra un autonomo fatto generatore di imposta.6.3. Fatte tale necessaria premessa, occorre evidenziare che, ad avviso diquesto Collegio, non appare condivisibile la lettura delle disposizioninormative in questione fatta propria dai primi giudici e sulla quale laCongregazione ha insistito sulla base delle considerazioni sopra formulate,dovendosi ribadire che in base alla normativa catastale sopra richiamatase è vero che l’art. 6 del r.d.l. n. 652/ 1939, comma 3, e l’art. 36 deld.P.R. n. 917/1986 esentino gli edifici di culto sia dall’imposizione, inragione della loro specifica destinazione d’uso, sia dall’iscrizione in catastoin ragione della mancanza di produttività in assenza di locazione, taliesenzioni non implicano l’esclusione della facoltà dell’ente religioso diprocedere a dichiarazione al catasto ai fini civilistici e gestionali ed, inquesta diversa ipotesi, subentra l’applicazione delle norme appositamentecontemplate volte a realizzare il coordinamento con i principi vigenti inmateria di attribuzione della rendita catastale nelle ipotesi di esenzionepreviste in relazione a particolari tipologie di beni.6.4. Qualora, quindi, il proprietario proceda alla dichiarazione o vengaeffettuata la variazione catastale – così come avvenuto nella fattispecie -l’immobile deve necessariamente essere censito secondo le regolegenerali, sulla scorta delle norme catastali di riferimento, fra cui il d.m.28/1998, con attribuzione di rendita.6.5. Occorre, quindi, muovere dalle citate norme integrative di cui al d.m.n. 28/1998 e al d.m. n. 701/1994, che disciplinano tale coordinamento nelcaso specifico dell’iscrizione in catasto di un bene esentato, ammessoNumero registro generale 28578/2020Numero sezionale 2797/2026Numero di raccolta generale 10052/2026Data pubblicazione 18/04/2026dall’ordinamento su iniziativa del proprietario e ai fini civilistici, conindicazione da parte dello stesso di quella che ritenga essere la renditaNella fattispecie in esame, sulla scorta delle norme integrative soprarichiamate, emerge chiaramente che per gli edifici di culto non locatil’eventuale iscrizione in catasto ai fini civili non prescinde dall’attribuzionedi una rendita, non essendo individuata la relativa fattispecie nell’appositoelenco dei beni ritenuti suscettibili di iscrizione senza rendita (art. 3, d.m.n. 28 del 1998), disposizione speciale non suscettibile di applicazioneanalogica.Ciò risulta, peraltro, logico e comprensibile tenuto conto che dallaformulazione dell’art. 36, comma 1, d.P.R. n. 917/1986 da cui emerge cheper la sussistenza del reddito di fabbricati non è necessaria l’effettivaproduttività del bene, essendo soltanto richiesta la “suscettibilità del benea produrla”.Nel caso degli edifici di culto tale suscettibilità è pacificamente sussistentee connessa alla (potenziale) locazione dell’immobile, condizione cheancorché possa non essere concreta e attuale, non di meno potrebberealizzarsi in futuro, consentendo la valorizzazione di una rendita.6.6. Nemmeno le istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia del territorio n.6/2012 del 30 novembre 2012, citata dalla parte controricorrente, relativealle modalità di determinazione della rendita catastale degli immobili dellecategorie speciali (D) e particolari (E), possono, per loro natura econtenuti, ritenersi preminenti né configurare un mezzo per orientarel’interpretazione della disciplina catastale dei beni di culto.Come è dato desumere dal contenuto di detta circolare la stessa dettaistruzioni finalizzate a fornire genericamente, sul piano pratico-applicativo,le modalità di redazione delle dichiarazioni, e non a fissare la disciplina deicasi specifici che è, invece, riservata, nel caso dei beni di culto, alNumero registro generale 28578/2020Numero sezionale 2797/2026Numero di raccolta generale 10052/2026Data pubblicazione 18/04/2026complesso delle norme sopra richiamate, rispetto alle quali le modalità diredazione risultano meramente strumentali.In particolare, non è corretto ragionare in termini di gerarchia delle fontinormative, posto che le disposizioni ricomprese nella categoria E/7 – benidestinati al culto di cui al d.m. n. 28 del 1998 e al d.m. n. 701 del 1994,che prevedono l’attribuzione di un valore ai beni iscritti in catasto anche inassenza di rendita catastale non si pongono né in un rapporto disubordinazione né di prevalenza rispetto alla circolare n. 6/2012dell’Agenzia delle Entrate.Le due fonti operano, infatti, su piani differenti della disciplina: da unaparte, le norme relative alla categoria E/7 si limitano a stabilire che, ai finidell’imposizione fiscale, anche i beni censiti in catasto ma privi di renditacatastale debbano, comunque, essere valorizzati, introducendo, dunque,un criterio di rilevanza fiscale del bene sia pure a fini inventariali; sottoaltro profilo, la circolare n. 6/2012 interviene esclusivamente sul diverso esuccessivo versante tecnico-estimativo, fornendo indicazioni operativecirca le metodologie da adottare per l’attribuzione della rendita catastalenei casi in cui essa debba essere determinata. Ne discende che le duenormative non interferiscono fra di loro, atteso che le stesse disciplinanoprofili differenti e tra loro complementari della medesima materia: leprime attengono al presupposto di rilevanza fiscale del bene e concernonol’an della valorizzazione fiscale del bene, mentre la circolare suddetta silimita a dettare criteri tecnico-estimativi per la determinazione dellarendita catastale e, quindi, attiene al quomodo della determinazione dellarendita.7. Sotto altro profilo deve rilevarsi che, come condivisibilmente dedottodall’Ufficio ricorrente, l’art. 10 r.d.l. 652/1939, in vigore dal 9 giugno1948, per effetto delle modifiche di cui all’art. 2 d.lgs. 514/1948 cosìdispone: “La rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opificied in genere dai fabbricati di cui all' art. 28 della legge 8 giugno 1936, n.Numero registro generale 28578/2020Numero sezionale 2797/2026Numero di raccolta generale 10052/2026Data pubblicazione 18/04/20261231 costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale ocommerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenzesuddette senza radicali trasformazioni, è determinata con stima diretta perogni singola unità. 2. Egualmente si procede per la determinazione dellarendita catastale delle unità immobiliari che non sono raggruppabili incategorie e classi, per la singolarità delle loro caratteristiche”.L’art. 8 d.P.R. 1142/1949 in tema di “Accertamento di immobili adestinazione speciale o particolare” in vigore dal 19 marzo 1950, a suavolta, prevede: “La classificazione non si esegue nei riguardi dellecategorie comprendenti unità immobiliari costituite da opifici ed in generedai fabbricati previsti nell' art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231,costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale enon suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senzaradicali trasformazioni. Parimenti non si classificano le unità immobiliariche, per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili inclassi, quali stazioni per servizi di trasporto terrestri e di navigazioneinterna, marittimi ed aerei, fortificazioni, fari, fabbricati destinatiall'esercizio pubblico del culto, costruzioni mortuarie, e simili” ed ilsuccessivo art. 30 avente ad oggetto “Determinazione della renditacatastale di immobili a destinazione speciale o particolare” precisa: “Letariffe non si determinano per le unità immobiliari indicate nell'art. 8.Tuttavia la rendita catastale delle unità immobiliari appartenenti a talicategorie si accerta ugualmente, con stima diretta per ogni singola unità”.Con riferimento agli edifici in questione la rendita va, dunque, sempresopravvenuta citata, le richiamate “Istruzioni” del 1941, ritenute decisiveai fini che occupano da parte controricorrente.8. Quindi risulta palese che, nel caso di specie, l’attribuzione di unarendita diversa da zero sia dovuta alla corretta interpretazione del quadronormativo di riferimento valevole nella generalità dei casi in relazione aiNumero registro generale 28578/2020Numero sezionale 2797/2026Numero di raccolta generale 10052/2026Data pubblicazione 18/04/2026beni di culto e tale orientamento non contrasta con i principi costituzionalidi capacità contributiva (art. 53 Cost.), di ragionevolezza e proporzionalitàdell’imposizione e di tutela costituzionale della libertà religiosa e del culto(artt. 8 e 19 Cost.)9. Né vengono in rilievo questioni relative alla violazione della normativasovranazionale di cui agli artt. 9, 11, 14 Convenzione Europea dei dirittidell’uomo, art.1 del Protocollo 1 alla Convenzione europea ed art. 10Trattato Funzionamento Unione Europea in ragione di condottediscriminatorie e non imparziali dell’Agenzia rispetto agli altri edifici diculto accettati dall’ Ufficio.9.1. Come già rilevato da questa Corte, con la pronunzia n. 20396/2025relativa ad un giudizio in cui era parte la [OSCURATO:PERSONA] deiTestimoni di Geova, non sono chiare le ragioni per cui dovrebbe venire inrilievo, nel caso di specie, la Convenzione EDU, atteso che si verte inmateria fiscale, che è, in linea generale, sottratta dalla nozione di diritticivili (cfr. Corte EDU, Ferrazzini c Italia).Si citano, peraltro, talune decisioni della Corte di Strasburgo, ma senzaspiegare quale rilievo, in concreto, possano avere nel caso di specie.Invero se da un verso non è dato comprendere sotto quale profilo lanormativa in esame, per come interpretata, si porrebbe quale ostacolo alperseguimento di scopi religiosi, la parte controricorrente evoca profili didiscriminazione religiosa che non appaiono in discussione nel caso dispecie atteso che, nel presente giudizio, si tratta semplicemente di unavviso di rettifica del valore dichiarato rispetto ad ud edificio adibito alculto rientrante nella categoria E/7, questione di applicazione generale neiconfronti di tutti i potenziali contribuenti, e del tutto avulsa dalla religioneprofessata dell’ente interessato.10. In conclusione il ricorso va accolto dovendosi ribadire il seguenteprincipio di diritto: «In ipotesi di dichiarazione o variazione catastale diedifici adibiti al culto pubblico, l’immobile deve necessariamente essereNumero registro generale 28578/2020Numero sezionale 2797/2026Numero di raccolta generale 10052/2026Data pubblicazione 18/04/2026censito secondo le regole generali sulla scorta delle norme catastali diriferimento ed atteso che i predetti edifici non rientrano tra gli immobiliiscrivibili in catasto senza attribuzione di rendita di cui all’art. 3, comma 2,del d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, la dichiarazione per l'accertamento diimmobili urbani di nuova costruzione (ex art. 56 del regolamento di cui ald.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142), ovvero la dichiarazione di variazione(ex art. 20 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. 8aprile 1948, n. 514), devono contenere la proposta di attribuzione dellacategoria e della rendita che non può essere pari a zero (in quanto unità a“destinazione particolare”) e sono soggette al controllodell’amministrazione finanziaria anche in vista della determinazione,seppure a soli fini statistico–inventariali, della rendita definitiva, ai sensidell’art. 1, commi 2 e 3, del d.m. 19 aprile 1994, n. 701».10.1. La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata; nonoccorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nelmerito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte, c.p.c., con ilrigetto del ricorso originario della [OSCURATO:PERSONA] contribuente e laconferma dell’avviso di rettifica.10.2. La peculiarità della questione controversa, prima d’oggi non ancoraoggetto di un orientamento consolidato, giustifica la integralecompensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, rigetta il ricorso originario; compensa tra le parti le spesedell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, indata 26 marzo 2026IL PRESIDENTE([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 10052/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris