Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2026

Cassazione n. 08528/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 40031/2025 R.G.

Motivi della decisione

1. Con sentenza del 21 tri:UgM CHJ24, !a Corte d'Appello di Bologna ha con- fermato la pronuncia del Tribunale della stessa sede del 23 gennaio 2024, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda, in ordine al reato di cui all'art.186, commi 1 e 2, lett. c), commi 2- bis e 2-sexies, cod. strada, per aver guidato in stato di ebbrezza (esito accerta- mento 1,73 g/l) il veicolo [OSCURATO:PERSONA] tg.to [OSCURATO:TARGA], provocando incidente stradale; fatto aggravato dall'essere stato commesso dopo le ore 22.00 e prima delle ore 7.00; condotta tenuta in Bologna 1'8 dicembre 2019.

La Corte territoriale ha disatteso l'unico motivo di impugnazione, relativo al trattamento sanzionatorio, perché la pena inflitta risultava pari al minimo edittale e non ricorrevano i presup- posti per una riduzione.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso tale sentenza, deducendo un unico motivo, intitolato violazione di legge, con i! quale lamenta che la Corte d'Appello abbia fornito una motivazione carente e ap- parente in ordine all'accertamento della responsabilità.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto deduce, in forma del tutto priva di specificità, vizio di motivazione riferito all'accertamento della responsabilità penale, tema neanche proposto con motivi d'appello che avevano avuto riguardo al solo trattamento sanzionatorio.

Il motivo dedotto, dunque, non è deducibile in questa sede perché non ri- spetta la catena devolutiva e non è specifico perché non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, pro- spettando deduzioni generiche e assertive, prive delle ragioni dì diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, su questione non devoluta alla Corte territo- riale.

Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plu- rimis, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584-01), la fun- zione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il prov- vedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la pre- sentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. 4 N. 40031/2025 R.G.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 18/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 40031/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Con sentenza del 21 tri:UgM CHJ24, !a Corte d'Appello di Bologna ha con- fermato la pronuncia del Tribunale della stessa sede del 23 gennaio 2024, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda, in ordine al reato di cui all'art.186, commi 1 e 2, lett. c), commi 2- bis e 2-sexies, cod. strada, per aver guidato in stato di ebbrezza (esito accerta- mento 1,73 g/l) il veicolo [OSCURATO:PERSONA] tg.to [OSCURATO:TARGA], provocando incidente stradale; fatto aggravato dall'essere stato commesso dopo le ore 22.00 e prima delle ore 7.00; condotta tenuta in Bologna 1'8 dicembre 2019. La Corte territoriale ha disatteso l'unico motivo di impugnazione, relativo al trattamento sanzionatorio, perché la pena inflitta risultava pari al minimo edittale e non ricorrevano i presup- posti per una riduzione. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso tale sentenza, deducendo un unico motivo, intitolato violazione di legge, con i! quale lamenta che la Corte d'Appello abbia fornito una motivazione carente e ap- parente in ordine all'accertamento della responsabilità. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto deduce, in forma del tutto priva di specificità, vizio di motivazione riferito all'accertamento della responsabilità penale, tema neanche proposto con motivi d'appello che avevano avuto riguardo al solo trattamento sanzionatorio. Il motivo dedotto, dunque, non è deducibile in questa sede perché non ri- spetta la catena devolutiva e non è specifico perché non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, pro- spettando deduzioni generiche e assertive, prive delle ragioni dì diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, su questione non devoluta alla Corte territo- riale. Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plu- rimis, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584-01), la fun- zione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il prov- vedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la pre- sentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. 4 N. 40031/2025 R.G. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 18/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore
Sentenza Cassazione n. 08528/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris