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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 novembre 2023

Cassazione n. 35506/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente: ORDINANZA sul ricorso 7011-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso l’ORDINANZA N. 368/2021DELLA CORTE D’APPELLO DI NAPOLIdel 16/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] rilevato chei ricorrenti ha nno dichiarato di rinunciare al ricorso e che il controricorrente ha dichiarato di accettare la rinuncia;Ric. 2021n.7011 - Sez. 1 - CC del 2 2 novembre 20 2 3 considerato che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio di cassazione e che, a fronte dell’adesione del controricorrente, la condanna alle spese non è pronunciata (art.391 c.p.c.).

P.Q.M. la Corte così provvede: dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.

Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: ORDINANZA sul ricorso 7011-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso l’ORDINANZA N. 368/2021DELLA CORTE D’APPELLO DI NAPOLIdel 16/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] rilevato chei ricorrenti ha nno dichiarato di rinunciare al ricorso e che il controricorrente ha dichiarato di accettare la rinuncia;Ric. 2021n.7011 - Sez. 1 - CC del 2 2 novembre 20 2 3 considerato che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio di cassazione e che, a fronte dell’adesione del controricorrente, la condanna alle spese non è pronunciata (art.391 c.p.c.). P.Q.M. la Corte così provvede: dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima S
Sentenza Cassazione n. 35506/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris