CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2025
Cassazione n. 16032/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Brescia che ha confermato la pronuncia resa in data 19 marzo 2024 dal Tribunale di Bergamo che lo ha dichiarato colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale e dall'orario notturno. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della responsabilità penale dell'imputato, con particolare riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) non è consentito in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici (p. 4 sent. app.) dal Giudice di merito, rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto, limitandosi a reiterare quanto già espresso nell'atto di appello. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]