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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 4 maggio 2026

Cassazione n. 12433/2026

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te pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], iscritto da questasocietà con il n.25134/2025 R.G.-controricorrente iscrivente a ruolo-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.2239/2025.letta la “rinuncia al controricorso” della parte resistente che ha provvedutoa iscrivere a ruolo il ricorso non iscritto dalla parte ricorrente;considerato che, avendo l’iscrizione determinato la pendenza del giudiziodi cassazione sul ricorso nonostante il difetto di iscrizione a ruolo da partedella ricorrente e, conseguentemente il dovere della Corte di decidere sudi esso, la “rinuncia al controricorso” ha l’effetto di determinare comunquel’effetto della rinuncia alla decisione sul ricorso e, dunque, l’estinzione delprocedimento;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;Numero registro generale 25134/2025Numero sezionale 186/2026Numero di raccolta generale 12433/2026Data pubblicazione 04/05/2026che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, poiché l’iniziativa della rinuncia alladecisione su ricorso proviene dalla parte controricorrente; P.Q.MDichiara estinto per rinuncia il giudizio di Cassazione iscritto dalla partecontroricorrente.Così deciso in Roma, il 28/04/2026.Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Raffaele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], iscritto da questasocietà con il n.25134/2025 R.G.-controricorrente iscrivente a ruolo-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.2239/2025.letta la “rinuncia al controricorso” della parte resistente che ha provvedutoa iscrivere a ruolo il ricorso non iscritto dalla parte ricorrente;considerato che, avendo l’iscrizione determinato la pendenza del giudiziodi cassazione sul ricorso nonostante il difetto di iscrizione a ruolo da partedella ricorrente e, conseguentemente il dovere della Corte di decidere sudi esso, la “rinuncia al controricorso” ha l’effetto di determinare comunquel’effetto della rinuncia alla decisione sul ricorso e, dunque, l’estinzione delprocedimento;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;Numero registro generale 25134/2025Numero sezionale 186/2026Numero di raccolta generale 12433/2026Data pubblicazione 04/05/2026che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, poiché l’iniziativa della rinuncia alladecisione su ricorso proviene dalla parte controricorrente; P.Q.MDichiara estinto per rinuncia il giudizio di Cassazione iscritto dalla partecontroricorrente.Così deciso in Roma, il 28/04/2026.Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Raffaele [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 12433/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris