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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 753/2007

ECLI:EU:T:2007:183
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62004TO0431_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di provvedimenti provvisori mirante ad ottenere, in via principale, la sospensione, fino alla pronuncia della sentenza della Corte nelle cause riunite C‑23/07 e C‑24/07, dell’esecuzione della disposizione che limita al 31 marzo 2007 il diritto di utilizzare la denominazione «tocai friulano», disposizione contenuta, sotto forma di nota esplicativa, al punto 103 dell’allegato I del regolamento (CE) della Commissione 9 agosto 2004, n. 1429 recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GU L 263, pag. 11), e, in subordine, la sospensione dell’esecuzione della stessa disposizione nel territorio della Repubblica italiana, fino alla pronuncia della sentenza della Corte nelle cause riunite C‑23/07 e C‑24/07, con divieto di esportazione della produzione nella [OSCURATO:PERSONA] e senza pregiudizio della commercializzazione del vino con la denominazione «tokaj» di produzione ungherese o dei vini omonimi ammessi alla commercializzazione in Italia e nella [OSCURATO:PERSONA] 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) Le spese sono riservate.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62004TO0431_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di provvedimenti provvisori mirante ad ottenere, in via principale, la sospensione, fino alla pronuncia della sentenza della Corte nelle cause riunite C‑23/07 e C‑24/07, dell’esecuzione della disposizione che limita al 31 marzo 2007 il diritto di utilizzare la denominazione «tocai friulano», disposizione contenuta, sotto forma di nota esplicativa, al punto 103 dell’allegato I del regolamento (CE) della Commissione 9 agosto 2004, n. 1429 recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GU L 263, pag. 11), e, in subordine, la sospensione dell’esecuzione della stessa disposizione nel territorio della Repubblica italiana, fino alla pronuncia della sentenza della Corte nelle cause riunite C‑23/07 e C‑24/07, con divieto di esportazione della produzione nella [OSCURATO:PERSONA] e senza pregiudizio della commercializzazione del vino con la denominazione «tokaj» di produzione ungherese o dei vini omonimi ammessi alla commercializzazione in Italia e nella [OSCURATO:PERSONA] 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) Le spese sono riservate.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 753/2007 — Fons Iuris — Fons Iuris