CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 1982
Cassazione n. 19153/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 28/04/1982 avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Venezia del 9 maggio 2025, che ha confermato la decisione resa in sede di rito abbreviato dal Tribunale di Padova il 10 luglio 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 1.200 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Padova il 10 settembre 2023. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa censura la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato è manifestamente infondato, in quanto generico e ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pagina 4), nella quale, in modo pertinente, è stata sottolineata, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., la pluralità delle cessioni di stupefacenti avvenute nell'arco di un mese, ciò a riprova dell'abitualità della condotta illecita. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q P.Q.M