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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 marzo 2024

Cassazione n. 11915/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 33184-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Rettore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via MarcelloPrestinari n. 13, presso lo studio dell ’ avv .

M assimo Pallini, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA]Ichino; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, viaAlberico II n. 33, presso lo studio dell ’ avv .

A ndrea M anzi , rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchécontro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viaCesare B eccaria n. 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avv.

A ntonino S groi , L elio Maritato , C arla D’Aloisio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con mandato - [OSCURATO:PERSONA] linguistici.

Trattamento economico.

Efficacia del giudicato.

R.G.N.33184/2019 Cron.

Rep.

Ud.07/03/2024 CC avverso la sentenza n. 536/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 7/5/2019 R.G.N. 398/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/3/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; rilevato parte ricorrent e ha depositato motivata « istanza di estinzione per sopravvenuta carenza di interesse » , sottoscritta per adesione dal difensore del controricorrente; ritenuto che l’istanza di estinzione va considerata equivalente a una dichiarazione di rinuncia al ricorso, accettata dal controricorrente, mentrel’I.N.P.S. non ha svolto difese ; ritenuto, pertanto, che il processo si è estinto e che non occorre provvedere sulle spese di lite, stanti l’adesione all’istanza della parte controricorrente e l’assenza di attività difensiva da parte dell’I.N.P.S.; dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel D.P.R. 115 del 2002, posto che l’estinzione del processo è ipotesi non contemplata in quella disposizione; P.Q.M. la Corte dichiara l’estinzione del pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 33184-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Rettore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via MarcelloPrestinari n. 13, presso lo studio dell ’ avv . M assimo Pallini, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA]Ichino; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, viaAlberico II n. 33, presso lo studio dell ’ avv . A ndrea M anzi , rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchécontro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viaCesare B eccaria n. 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avv. A ntonino S groi , L elio Maritato , C arla D’Aloisio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con mandato - [OSCURATO:PERSONA] linguistici. Trattamento economico. Efficacia del giudicato. R.G.N.33184/2019 Cron. Rep. Ud.07/03/2024 CC avverso la sentenza n. 536/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 7/5/2019 R.G.N. 398/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/3/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; rilevato parte ricorrent e ha depositato motivata « istanza di estinzione per sopravvenuta carenza di interesse » , sottoscritta per adesione dal difensore del controricorrente; ritenuto che l’istanza di estinzione va considerata equivalente a una dichiarazione di rinuncia al ricorso, accettata dal controricorrente, mentrel’I.N.P.S. non ha svolto difese ; ritenuto, pertanto, che il processo si è estinto e che non occorre provvedere sulle spese di lite, stanti l’adesione all’istanza della parte controricorrente e l’assenza di attività difensiva da parte dell’I.N.P.S.; dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel D.P.R. 115 del 2002, posto che l’estinzione del processo è ipotesi non contemplata in quella disposizione; P.Q.M. la Corte dichiara l’estinzione del pr
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