Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 settembre 2026

Cassazione n. 25171/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

!Numero registro generale 6624/2026Numero sezionale 748/2026Numero di raccolta generale 25171/2026Data pubblicazione 10/09/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] DELEGATOEsaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 6624/2026;vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio,formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata aidifensori delle parti;rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazionedell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto ladecisione del ricorso;ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e chedeve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio dicassazione;del giudizio di legittimità a carico della parte che ha dato causa alprocedimento, che si liquidano come in dispositivo; P.Q.Mvisti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio dicassazione e condanna la ricorrente alla refusione, in favore dellacontroricorrente, delle spese di tale giudizio, che liquida incomplessivi euro 1.300,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltreaccessori come per legge.Roma, 9 settembre 2026Il Consigliere delegatoCesare Trapuzzano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 6624/2026Numero sezionale 748/2026Numero di raccolta generale 25171/2026Data pubblicazione 10/09/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] DELEGATOEsaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 6624/2026;vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio,formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata aidifensori delle parti;rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazionedell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto ladecisione del ricorso;ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e chedeve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio dicassazione;del giudizio di legittimità a carico della parte che ha dato causa alprocedimento, che si liquidano come in dispositivo; P.Q.Mvisti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio dicassazione e condanna la ricorrente alla refusione, in favore dellacontroricorrente, delle spese di tale giudizio, che liquida incomplessivi euro 1.300,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltreaccessori come per legge.Roma, 9 settembre 2026Il Consigliere delegatoCesare Trapuzzano
Sentenza Cassazione n. 25171/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris