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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 8 luglio 1985

Cassazione n. 26010/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 08/07/1985 avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; L_erp.) IAM il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] L che ha concluso chiedendo i ‘- kfi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Vercelli in punto di trattamento sanzionatorio, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen., in relazione alla sottrazione di energia elettrica, e 334 e 349 cod. pen., per avere violato i sigilli di ''autocarro e disperso i rifiuti sottoposti a sequestro dei Carabinieri.

2. Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore dell'imputato che lamenta violazione degli artt. 161, comma 4, 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla notificazione del decreto di citazione a giudizio.

Il verbale di vane ricerche, redatto dalla [OSCURATO:PERSONA], si appalesava generico sull'assenza effettiva e durevole dell'imputato dal luogo designato per le notifiche, atteso che soltanto l'assenza perdurante, rendendo impossibile la notifica, giustifica l'attivazione della procedura prevista dall'art. 161, comma 4 cod. proc. pen. 3.

Con requisitoria scritta, il Procuratore generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

2. La sentenza impugnata osserva come i rilievi di ordine processuale sulla ritualità della notificazione degli atti del giudizio di primo grado siano giunti intempestivi, «in quanto non facenti parte dei motivi dedotti, ma contenuti in una memoria, atteso che non si ha riguardo a nullità assoluta».

L'assunto è corretto e conforme al principio consolidato secondo cui la nullità conseguente alla notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato, è di ordine generale a regime intermedio in quanto detta notifica, seppur irritualmente eseguita, non è inidonea a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, in considerazione del rapporto fiduciario che lo lega al difensore (cfr. ex multis, Sez. 2, n. 35345 del 12/05/2010, Rummo, Rv. 248401 - 01; Sez. 2, n. 559 del 09/12/2008, dep. 2009, Firmanò e altro, Rv. 242715 - 01; Sez. 6, n. 37177 del 08/07/2008, Mosca e altri, Rv. 241206 01; Sez. 2, n. 45990 del 07/11/2007, Spitaleri e altro, Rv. 238509 - 01).

In tema di notificazione della citazione, nell'individuare il criterio discretivo per la configurazione di una nullità assoluta o di una nullità di ordine generale sanabile, le Sezioni Unite di questa Corte ( n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palunnbo, Rv. 229539 - 01) hanno stabilito che, in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. e, comunque, la decadenza della possibilità di rilevare la nullità oltre i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen.

Deve peraltro osservarsi che, nel caso di specie, non si verte in alcuna ipotesi di nullità, stante la regolarità della procedura di notificazione: l'imputato non fu rinvenuto presso il domicilio eletto in Palestro, tanto che gli venne lasciato avviso in busta chiusa presso la sua abitazione, con deposito dell'atto nella casa comunale e spedizione di raccomandata e che furono fatte ulteriori ricerche, le quali portarono a definire irreperibile il prevenuto, con verbale facente fede fino a querela di falso.

La giurisprudenza di legittimità è stabilmente orientata ad affermare, conformemente all'insegnamento delle Sezioni Unite, che «l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen.» (Sez.

U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271772 - 01; nello stesso senso, Sez. 1, n. 23880 del 05/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281419 - 01).

La Corte territoriale ha dunque correttamente concluso che l'irreperibilità e la mancata reperibilità nel domicilio eletto imponevano la notificazione al difensore, così come in effetti è avvenuto, ai sensi dell'art 161, comma 4, cod. proc. pen.

Le censure proposte appaiono, peraltro, meramente assertive e contestative sulla asserita unicità dell'accesso, prive di alcun riscontro documentale, come imposto dalla regola della "autosufficienza" del ricorso.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 febbraio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 08/07/1985 avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; L_erp.) IAM il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] L che ha concluso chiedendo i ‘- kfi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Vercelli in punto di trattamento sanzionatorio, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen., in relazione alla sottrazione di energia elettrica, e 334 e 349 cod. pen., per avere violato i sigilli di ''autocarro e disperso i rifiuti sottoposti a sequestro dei Carabinieri. 2. Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore dell'imputato che lamenta violazione degli artt. 161, comma 4, 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla notificazione del decreto di citazione a giudizio. Il verbale di vane ricerche, redatto dalla [OSCURATO:PERSONA], si appalesava generico sull'assenza effettiva e durevole dell'imputato dal luogo designato per le notifiche, atteso che soltanto l'assenza perdurante, rendendo impossibile la notifica, giustifica l'attivazione della procedura prevista dall'art. 161, comma 4 cod. proc. pen. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 2. La sentenza impugnata osserva come i rilievi di ordine processuale sulla ritualità della notificazione degli atti del giudizio di primo grado siano giunti intempestivi, «in quanto non facenti parte dei motivi dedotti, ma contenuti in una memoria, atteso che non si ha riguardo a nullità assoluta». L'assunto è corretto e conforme al principio consolidato secondo cui la nullità conseguente alla notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato, è di ordine generale a regime intermedio in quanto detta notifica, seppur irritualmente eseguita, non è inidonea a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, in considerazione del rapporto fiduciario che lo lega al difensore (cfr. ex multis, Sez. 2, n. 35345 del 12/05/2010, Rummo, Rv. 248401 - 01; Sez. 2, n. 559 del 09/12/2008, dep. 2009, Firmanò e altro, Rv. 242715 - 01; Sez. 6, n. 37177 del 08/07/2008, Mosca e altri, Rv. 241206 01; Sez. 2, n. 45990 del 07/11/2007, Spitaleri e altro, Rv. 238509 - 01). In tema di notificazione della citazione, nell'individuare il criterio discretivo per la configurazione di una nullità assoluta o di una nullità di ordine generale sanabile, le Sezioni Unite di questa Corte ( n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palunnbo, Rv. 229539 - 01) hanno stabilito che, in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. e, comunque, la decadenza della possibilità di rilevare la nullità oltre i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen. Deve peraltro osservarsi che, nel caso di specie, non si verte in alcuna ipotesi di nullità, stante la regolarità della procedura di notificazione: l'imputato non fu rinvenuto presso il domicilio eletto in Palestro, tanto che gli venne lasciato avviso in busta chiusa presso la sua abitazione, con deposito dell'atto nella casa comunale e spedizione di raccomandata e che furono fatte ulteriori ricerche, le quali portarono a definire irreperibile il prevenuto, con verbale facente fede fino a querela di falso. La giurisprudenza di legittimità è stabilmente orientata ad affermare, conformemente all'insegnamento delle Sezioni Unite, che «l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271772 - 01; nello stesso senso, Sez. 1, n. 23880 del 05/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281419 - 01). La Corte territoriale ha dunque correttamente concluso che l'irreperibilità e la mancata reperibilità nel domicilio eletto imponevano la notificazione al difensore, così come in effetti è avvenuto, ai sensi dell'art 161, comma 4, cod. proc. pen. Le censure proposte appaiono, peraltro, meramente assertive e contestative sulla asserita unicità dell'accesso, prive di alcun riscontro documentale, come imposto dalla regola della "autosufficienza" del ricorso. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 febbraio
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