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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25914/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo attraverso cui si deduce che le minacce ed offese rivolte ai pubblici ufficiali sarebbero state profferite solo a conclusione dell'attività afferente all'ufficio risulta riproduttivo di identica censura confutata dalla Corte di appello che ha, con corretti riferimenti in fatto e pertinenti osservazioni in diritto, rilevato come la condotta della ricorrente fosse intervenuta proprio mentre era in atto detta attività tesa, dopo l'identificazione, a portare a termine la stessa; rilevato il motivo con cui si censura la ritenuta recidiva risulta generico e parimente riproduttivo di identica critica a cui la decisione fornisce completa risposta rilevando come i fatti contestati si ponessero in correlazione con i precedenti della donna e, pertanto, costituissero segnale di aumentata pericolosità sociale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurp tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo attraverso cui si deduce che le minacce ed offese rivolte ai pubblici ufficiali sarebbero state profferite solo a conclusione dell'attività afferente all'ufficio risulta riproduttivo di identica censura confutata dalla Corte di appello che ha, con corretti riferimenti in fatto e pertinenti osservazioni in diritto, rilevato come la condotta della ricorrente fosse intervenuta proprio mentre era in atto detta attività tesa, dopo l'identificazione, a portare a termine la stessa; rilevato il motivo con cui si censura la ritenuta recidiva risulta generico e parimente riproduttivo di identica critica a cui la decisione fornisce completa risposta rilevando come i fatti contestati si ponessero in correlazione con i precedenti della donna e, pertanto, costituissero segnale di aumentata pericolosità sociale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurp tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1
Sentenza Cassazione n. 25914/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris