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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 gennaio 2022

Cassazione n. 09210/2022

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seguente ORDINANZA sull'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], nata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] relativa alla richiesta di restituzione in termini per impugnare la Sentenza Corte di Appello di Brescia del 3 marzo 2017 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Brescia [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOrilevato che con istanza depositata il 17 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha chiesto di essere restituita nel termine per impugnare in cassazione la sentenza della Corte di appello di Brescia emessa il 3 marzo 2017 resa a definizione del gravame di merito interposto dal difensore della Rotamartir avverso ia sentenza di condanna dell'istante, disposta nrì primo grado dai Tribunale di Bergamo il 20 gennaio 2014; rilevato che con requisitoria pervenuta il 27/12/21 la Procura Generale della Cassazione, ha chiesto disporsi la trasmissione degli atti alla Corte di appello territorialmente competente; rilevato ancora che con nota pervenuta il 30/12/21 la difesa dell'istante ha segnalato che con provvedimento del 28/12/21 la Corte di appello di Brescia, autonomamente adita con analoga istanza, ha restituito la Rotamartir nel termine per impugnare la sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Bergamo; ritenuto che tale ultima e sopravvenuta circostanza determina il venir meno dell'interesse della ricorrente allo scrutinio dell'istanza veicolata ai sensi dell'art. 175, comma 2 , cod. proc. pen., con conseguente inammissibilità cui non fanno seguito le pronunce di cui all'ad 616, comma 1, cod. proc. pen., per le ragioni della pregiudizialità rilevata; P.Q.M. t Dichiara inammissibile l'istanza per sopravvenuta carena di interesse.

Così deciso il 19/1/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] u gi St f ec/ DEPOSI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sull'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], nata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] relativa alla richiesta di restituzione in termini per impugnare la Sentenza Corte di Appello di Brescia del 3 marzo 2017 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Brescia [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOrilevato che con istanza depositata il 17 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha chiesto di essere restituita nel termine per impugnare in cassazione la sentenza della Corte di appello di Brescia emessa il 3 marzo 2017 resa a definizione del gravame di merito interposto dal difensore della Rotamartir avverso ia sentenza di condanna dell'istante, disposta nrì primo grado dai Tribunale di Bergamo il 20 gennaio 2014; rilevato che con requisitoria pervenuta il 27/12/21 la Procura Generale della Cassazione, ha chiesto disporsi la trasmissione degli atti alla Corte di appello territorialmente competente; rilevato ancora che con nota pervenuta il 30/12/21 la difesa dell'istante ha segnalato che con provvedimento del 28/12/21 la Corte di appello di Brescia, autonomamente adita con analoga istanza, ha restituito la Rotamartir nel termine per impugnare la sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Bergamo; ritenuto che tale ultima e sopravvenuta circostanza determina il venir meno dell'interesse della ricorrente allo scrutinio dell'istanza veicolata ai sensi dell'art. 175, comma 2 , cod. proc. pen., con conseguente inammissibilità cui non fanno seguito le pronunce di cui all'ad 616, comma 1, cod. proc. pen., per le ragioni della pregiudizialità rilevata; P.Q.M. t Dichiara inammissibile l'istanza per sopravvenuta carena di interesse. Così deciso il 19/1/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] u gi St f ec/ DEPOSI
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