CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28883/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ello di MilanoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], laquale ha chiesto il rigetto del ricorso;letta la memoria dell’ avv. [OSCURATO:PERSONA], in rappresentanza della parte civile delprocedimento nei confronti del medesimo istante, la quale ha chiesto dichiararsiinammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 27 marzo 2026, decidendo ai sensi dell'art. 41 cod. proc.pen., la Corte d'appello di Milano ha dichiarato de plano l'inammissibilità dell'istanzadi ricusazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del magistrato incaricato ditrattare il procedimento penale monocratico avviato nei suoi confronti.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], deducendosette motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazioneai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 39 cod.proc. pen. deducendo che la Corte di appello milanese avrebbe dovuto attendere ladecisione del capo dell'ufficio giudiziario sulla istanza di astensione del giudicepresentata parallelamente all’istanza di ricusazione.2.2. Con secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 611,127 e 41 cod. proc. pen. per avere la Corte di appello deciso senza una camera diconsiglio.2.3. Con terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 96 ess. cod. proc. pen. per essere stata la decisione emessa senza previa fissazione diudienza camerale e notifica ai difensori.2.4. Con quarto motivo denuncia vizio di motivazione in relazione all'art.41 cod.proc. pen. per avere la Corte deciso senza indicare le ragioni della manifestainfondatezza del motivo.2.5. Con quinto motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 468e 495 cod. proc. pen., oltre che 6 CEDU e vizio di motivazione per avereerroneamente la Corte d'appello ritenuto che il provvedimento sulla prova non possacostituire motivo di ricusazione essendo un atto processualmente rilevante anche ladecisione di revoca di un testimone.2.6. Con sesto motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 468 e495 cod. proc. pen. non essendosi considerato che anche l'anticipazione del giudiziosulla revoca del testimone costituisce motivo di ricusazione, rilevando, inoltre, lanon pertinenza del precedente richiamato nel provvedimento impugnato.2.7. Con settimo motivo denuncia violazione dell'art. 133 cod. proc. pen. inrelazione alla decisione di non disporre l'accompagnamento coattivo dei testi inquanto immotivata.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha depositato conclusioni scritte con le qualiha chiesto il rigetto del ricorso.Il difensore della parte civile ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1. Il primo motivo, con il quale si prospetta una sorta di pregiudizialità delladecisione del capo dell'ufficio sull'istanza di astensione proposta dal giudice rispettoalla decisione sulla ricusazione, è infondato.L'art. 39 cod. proc. pen. stabilisce che la dichiarazione di ricusazione siconsidera come non proposta quando il giudice, anche successivamente alla suapresentazione, dichiari di astenersi e l'astensione venga accolta.Tale disposizione non è applicabile al caso di specie.Risulta, infatti, che l'istanza di astensione presentata dal giudice assegnatariodel procedimento nei confronti dell'odierno ricorrente sia stata respinta conprovvedimento presidenziale del 23 maggio 2025, con la conseguenza che non si èverificata la condizione prevista dall'art. 39 cod. proc. pen. per la perdita di efficaciadella dichiarazione di ricusazione.La dedotta pregiudizialità tra i due procedimenti risulta, pertanto, insussistente,essendo mancato proprio il presupposto normativo rappresentato dall'accoglimentodell'istanza di astensione.2. Sono manifestamente infondati il secondo, il terzo e il quarto motivo diricorso, che possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione,con i quali il ricorrente censura la declaratoria di inammissibilità dell'istanza diricusazione pronunciata all'esito di procedimento camerale non partecipato.L'art. 41, comma 1, cod. proc. pen. prevede espressamente che la cortecompetente dichiari inammissibile la dichiarazione di ricusazione con procedura deplano non soltanto quando essa sia stata proposta da soggetto privo del relativopotere ovvero senza l'osservanza dei termini o delle forme previsti dall'art. 38 cod.proc. pen., ma anche quando i motivi addotti risultino manifestamente infondati.Dalla lettura del provvedimento impugnato emerge che la Corte di appello haritenuto manifestamente infondate le ragioni poste a fondamento dell'istanza diricusazione.La prospettazione difensiva della presunta anticipazione del giudizio è statafondata sull'avvertimento verbalizzato dal giudice assegnatario del procedimentosecondo cui, in caso di ulteriore mancata comparizione dei testimoni della difesaall'udienza di rinvio, l'ordinanza ammissiva sarebbe stata revocata per superfluitàdella prova.La Corte di appello ha disatteso tale prospettazione rilevando che l'anticipazionedel giudizio attiene alla valutazione del merito dell'accusa e della colpevolezzadell'imputato e non può essere desunta da provvedimenti ordinatori adottati dalgiudice nella conduzione del dibattimento, neppure quando riguardino l'ammissioneo l'eventuale revoca dei mezzi di prova.La scelta del rito camerale non partecipato è stata, pertanto, la direttaconseguenza della ritenuta manifesta infondatezza delle doglianze dedotte asostegno dell'istanza di ricusazione, essendosi escluso che ricorresse un'ipotesi diindebita anticipazione del giudizio e considerato che il giudice, lungi dall'esprimereun convincimento sull'esito del processo, si era limitato a richiamare le conseguenzeordinamentali connesse all'eventuale protratta assenza dei testimoni già ammessi.Sotto tale profilo, l'ordinanza impugnata si pone in linea con il consolidatoorientamento di questa Corte secondo cui la revoca dei testimoni, a prescinderedalla parte che ne abbia richiesto l'ammissione, non costituisce manifestazione diun convincimento circa la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato e non integra,pertanto, alcuna anticipazione del giudizio, trattandosi di provvedimento ordinatorioprocessualmente neutro (Sez. 3, n. 2201 del 14/12/2011, dep. 2012, Rv. 251896).Né può dubitarsi della legittimità di una simile valutazione allorché essa trovifondamento nel potere attribuito al giudice dall'art. 495 cod. proc. pen. di escludereprove manifestamente sovrabbondanti o superflue, come precisato dallagiurisprudenza di questa Corte (si veda in motivazione Sez. 5, n. 49452 del03/11/2022, Ingusci, Rv. 284111-01).Nel caso di specie, peraltro, il giudice ricusato si era limitato a prospettarel'eventualità di una futura revoca per superfluità della prova, nell'ipotesi di ulterioremancata comparizione dei testimoni all'udienza di rinvio.3. Sono inammissibili il quinto, il sesto e il settimo motivo.Le doglianze, con le quali si sostiene che il riferimento alla possibile revoca diuna prova testimoniale già ammessa possa integrare una indebita anticipazione delgiudizio e, conseguentemente, costituire motivo di ricusazione, risultanosostanzialmente reiterative delle precedenti censure e non evidenziano alcunaeffettiva falla logica nel percorso argomentativo seguito dai giudici di merito.Il provvedimento contestato è stato adottato dal giudice nell'esercizio delleproprie funzioni e non rivela alcuna anticipazione di convincimento in ordine all'esitodel processo, limitandosi ad esternare una valutazione funzionale ad assicurare unapiù celere definizione dei tempi processuali.L'oggetto dell'osservazione posta a fondamento dell'istanza di ricusazione erainfatti, come emerge dal provvedimento impugnato, una questione esclusivamenteprocessuale, attinente all'accoglimento della richiesta di rinvio e alla mancataadozione di un provvedimento di accompagnamento coattivo dei testimoni, e nongià il merito dell'accusa o la responsabilità dell'imputato.Ne consegue che nessuna anticipazione del giudizio può essere ravvisata nelcomportamento del magistrato, restando del tutto impregiudicata la possibilità dipervenire, all'esito dell'istruzione dibattimentale, ad una decisione assolutoria,indipendentemente dalla reiezione dell'istanza difensiva e dalle valutazioni espressein ordine alla gestione della prova.4. In conclusione il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.Non è dovuto nulla per le spese di parte civile, sia perché la memoria è statadepositata oltre il termine previsto dall'art. 611 cod. proc. pen., sia perché lequestioni dedotte attengono ad una materia rispetto alla quale la parte civile èestranea. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 18/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndreina [OSCURATO:PERSONA]