CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 gennaio 2025
Cassazione n. 23497/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31-03-2025 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di fiducia dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 novembre 2021, il G.U.P. del Tribunale di Roma affermava, per quanto in questa sede rileva, la responsabilità penale degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto ritenuti colpevoli di una pluralità di reati in materia di stupefacenti. In particolare, [OSCURATO:PERSONA], rispetto a un unico episodio del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo F), veniva condannato alla pena di anni 5 di reclusione ed euro 50.000 di multa; [OSCURATO:PERSONA], rispetto a due episodi del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capi F e H), veniva condannato alla pena di anni 6 di reclusione ed euro 40.000 di multa; [OSCURATO:PERSONA], rispetto a tre episodi del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capi B, C e D), veniva condannato alla pena di anni 8 di reclusione ed euro 50.000 di multa; i fatti di causa risultano commessi in Spagna, Olanda, Roma, Milano, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fino al 30 novembre 2014. Con sentenza del 31 marzo 2025, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, su concorde richiesta delle parti. rideterminava le pene inflitte agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella seguente misura: anni 3, mesi 4 di reclusione ed euro 34.000 di multa per [OSCURATO:PERSONA] e anni 4 di reclusione ed euro 28.000 di multa per [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla posizione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello dichiarava non doversi procedere nei suoi confronti limitatamente al reato di cui al capo D perché estinto per prescrizione e, per l'effetto, rideterminava la pena a suo carico, rispetto alle residue imputazioni, in anni 7, mesi 8 di reclusione ed euro 35.000 di multa. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello capitolina, hanno proposto ricorsi personali gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] ha proposto distinti ricorsi per cassazione, tramite i suoi due difensori di fiducia. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei loro distinti ricorsi personali, hanno dedotto l'erronea applicazione della legge penale, invocando la riduzione della pena. 2.2. Tramite il ricorso a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato sette motivi. Con il primo, la difesa deduce il difetto assoluto di motivazione in ordine alla eccezione di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni per omessa redazione dei verbali delle operazioni captative presso i locali della Procura della Repubblica, non avendo la sentenza impugnata dato risposta all'eccezione formulata nei motivi nuovi di appello e nella memoria depositata in data 24 gennaio 2025 ed essendosi in presenza di un vizio di inutilizzabilità patologica, stante la violazione dell'art. 268 cod. proc. pen., espressamente sanzionata dal successivo art. 271. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il vizio di motivazione in ordine all'identificazione del ricorrente quale compartecipe dei reati contestati. 2Si osserva al riguardo che manca nel caso di specie la prova del collegamento tra l'imputato e le utenze telematiche, non implicando il fatto che il ricorrente sia stato identificato fisicamente in occasione di una trasferta in Albania nell'aprile 2014 e del suo arresto in Spagna che egli fosse l'usuario del nickname attribuitogli, tanto più che il dispositivo Blackberry sequestrato dalla polizia iberica al presunto [OSCURATO:PERSONA] era associato a un pin diverso da quello monitorato con il R.I.T. 5647/2014. Con il terzo motivo, si contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato rispetto al capo B, rimarcandosi che la Corte di appello, pur a fronte di una specifica doglianza sul punto, ha omesso di spiegare per quale ragione le conversazioni valorizzate in chiave accusatoria debbano inequivocabilmente intendersi ancorate al fatto contestato, risultando violati i principi di materialità del reato e "dell'oltre ogni ragionevole dubbio" nella misura in cui la dimostrazione del buon esito della operazione è stata affidata alla mera espressione "bene fratello, a posto" e alla ipotesi di un viaggio di rientro in Italia degli imputati, sebbene non sia intervenuto alcun sequestro di sostanza stupefacente. Con il quarto motivo, a essere censurata è la conferma del giudizio di colpevolezza del ricorrente rispetto al capo C, osservandosi al riguardo che il reato contestato non poteva ritenersi configurabile, non desumendosi affatto dalle conversazioni intercettate l'esistenza di un accordo per la cessione della droga. Piuttosto, i giudici di merito avrebbero dovuto considerare sia che non è stata rinvenuta alcuna sostanza stupefacente né al momento dell'arresto degli imputati da parte della polizia iberica, né in seguito, sia che non vi è traccia delle modalità e del luogo di occultamento del presunto carico di droga, né dei tempi e dei modi di recupero dello stesso, apparendo contrario alle massime di esperienza che, dopo un arresto, si perseveri imperterriti in una rischiosissima operazione illecita. Il quinto motivo è dedicato al diniego delle attenuanti generiche, avendo la Corte di appello indebitamente omesso di valorizzare la positiva condotta antecedente al reato del ricorrente, risultando del tutto apodittica l'affermazione secondo cui l'attività lavorativa fungesse da schermo per celare i traffici illeciti. Con il sesto motivo, la difesa lamenta la sproporzione del trattamento sanzionatorio riservato all'imputato [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quello inflitto al coimputato [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti la Corte di appello ha applicato, senza motivazione, una pena base inferiore di due anni di reclusione rispetto a quella inflitta al ricorrente, risultando irragionevole la disparità di trattamento tra le due posizioni. Con il settimo motivo, è stata eccepita la violazione del principio di proporzione tra le pene relative ai reati-satellite di cui ai capi CeDe la mancanza di motivazione in ordine ai singoli aumenti operati a titolo di continuazione a seguito della declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo D, rilevandosi che la pena elisa riferita a quest'ultimo è risultata eccessivamente contenuta. 32.2.1. Con memoria pervenuta il 17 febbraio 2026, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nel replicare alla requisitoria del Procuratore generale, ha insistito nell'accoglimento del ricorso, con particolare riferimento al sesto e al settimo motivo e il 19 febbraio 2026 ha trasmesso la richiesta di archiviazione presentata il 29 novembre 2019 dalla Procura della Repubblica di Roma nel procedimento penale n. 22585/2014 R.G.N.R. 2.2.2. Tramite il ricorso a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato otto motivi. Con il primo, è stata censurata la mancata valutazione delle eccezioni relative all'illegittimità patologica delle prove, stante l'omessa iscrizione dell'imputato nel registro ex art. 335 cod. proc. pen., da ciò derivando l'inutilizzabilità degli atti di indagine, come affermato dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale, essendo state sollevate in sede di merito (e ribadite in questa sede) o la questione di legittimità costituzionale o la richiesta di rinvio pregiudiziale per contrasto con l'art. 6 C.E.D.U. e comunque con gli art. 3, 24, 111 e 117 della Costituzione, degli art. 190 ss., 335 e 405 ss. cod. proc. pen., laddove non prevedono l'inutilizzabilità degli atti di indagine in assenza dell'iscrizione dell'indagato. Con il secondo motivo, si contesta l'omessa valutazione dell'eccezione di inutilizzabilità delle attività di captazione ex art. 268 cod. proc. pen., risultando violati i criteri ermeneutici fissati dalle Sezioni Unite nella cd. sentenza Cavallo, stante la mancanza dei verbali di inizio e fine delle registrazioni delle intercettazioni, essendovi in atti solo i verbali di ascolto da remoto in tempi e luoghi differiti, mentre non vi sono i verbali attestanti le attività svolte presso la Procura. Con il terzo motivo, ci si duole dell'acquisizione dei tabulati telefonici e dell'utilizzo dei pedinamenti elettronici GPS, in assenza dei dovuti provvedimenti autorizzativi giurisdizionali, venendo in rilievo profili di inutilizzabilità patologica, in ragione della pronuncia della Corte di giustizia C140/20, del tenore dell'art. 267 del T.F.U.E., secondo cui l'applicazione di una sentenza pregiudiziale deve avere efficacia negli Stati membri ex tunc, e dei criteri costituzionali del principio di ragionevolezza ex art. 3-117 Cost., dovendosi altresì ritenere che il pedinamento elettronico dei movimenti sia equiparabile alle intercettazioni delle interlocuzioni vocali, ricalcando la trasposizione dei dati acquisiti la concentrazione dei dati tipica di un tabulato, con conseguente attribuzione della relativa attività alla riserva di giurisdizione e con inutilizzabilità dei dati acquisiti senza motivazione nel giudizio. Con il quarto motivo, le critiche difensive investono il rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio, rilevandosi che tale eccezione è stata sollevata tempestivamente in sede di udienza preliminare prima dell'opzione per il rito abbreviato, per cui alcuna decadenza era maturata, ai sensi degli art. 8-21 cod. proc. pen. e dei principi elaborati dalle Sezioni Unite con la sentenza Forcelli. 4 V-2Il quinto motivo ha ad oggetto l'omessa motivazione rispetto al criterio valutativo dei tabulati, non avendo la Corte di appello correttamente applicato l'art. 1, comma 1 bis, del decreto legge n. 132 del 2021, convertito dalla legge n. 178 del 2021, secondo cui i dati relativi al traffico telefonico acquisiti nei procedimenti penali anche prima della predetta novella normativa possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'art. 4 cod. proc. pen., e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi, trattandosi di una norma processuale avente efficacia retroattiva. Con il sesto motivo, la difesa contesta la conferma del giudizio di colpevolezza rispetto ai reati di cui ai capi B, C e D, osservando, quanto al capo B, che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe del tutto carente, anche rispetto all'identificazione dell'imputato, fondata sull'attribuzione di ben 5 diversi nicknames all'usuario del telefono, mai verificati, neppure attraverso il sequestro del telefono, eccependosi inoltre il difetto di giurisdizione, in ragione del mancato ingresso in Italia di [OSCURATO:PERSONA] 1'8 agosto 2014, essendo il fatto al più avvenuto in Spagna. Quanto al capo C, si sottolinea che l'imputato è stato condannato per una condotta che non risulta accertata da alcuno, avendo anzi l'Autorità giurisdizionale spagnola disposto, all'esito delle indagini, l'immediata liberazione dei fermati, a fronte della verifica della mancata esistenza della sostanza stupefacente ipotizzata. Rispetto al capo D, invece, si evidenzia che i giudici di merito hanno dato per provato un fatto mai accertato storicamente, omettendo di considerare la mancanza della sostanza, la mancata ricostruzione della vicenda avvenuta in Spagna, oltre che la mancata individuazione del luogo di consegna in Italia, violando in tal modo i criteri valutativi fissati dall'art. 192 cod. proc. pen. Con il settimo motivo, è stata eccepita la violazione del principio di materialità del reato rispetto ai fatti di cui ai capi B e C, in relazione ai quali non sarebbe stata accertata l'effettiva esistenza della droga commissionata, eccependosi in tal senso anche la violazione dell'art. 7 della C.E.D.U. in ordine alla prevedibilità delle conseguenze giuridiche della condotta. L'ottavo motivo è infine dedicato al diniego delle attenuanti generiche e all'eccessività della pena, fissata indebitamente in misura superiore al minimo edittale, pur in presenza di fatti risalenti, non essendo stato altresì considerato che l'imputato negli ultimi 10 anni non si è reso autore di altre condotte illecite. 2.2.3. Con memoria pervenuta il 21 febbraio 2026, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nel replicare alla requisitoria del Procuratore generale, ha insistito nell'accoglimento del ricorso, sviluppandone gli argomenti. 5CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili, mentre, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], sono meritevoli di accoglimento le sole doglianze concernenti l'aumento di pena operato a titolo di continuazione, essendo invece i ricorsi infondati nel resto. 1. Partendo dai ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], occorre rilevare che la loro inammissibilità deriva dal fatto che gli stessi sono stati proposti dagli interessati personalmente e non da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. Alla declaratoria dell'inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. 2. Passando alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], occorre partire innanzitutto dalle questioni processuali, che risultano tutte destituite di fondamento. 2.1. Iniziando dall'eccezione di incompetenza per territorio (quarto motivo del ricorso a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]), deve rilevarsi che la stessa è inammissibile, posto che, ai sensi dell'art. 438, comma 6 bis, cod. proc. pen., la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare preclude ogni questione sulla competenza per territorio del giudice: tale norma processuale, introdotta con la legge n. 103 del 2017, è applicabile nel caso di specie, essendosi svolta l'udienza preliminare nel 2021, per cui, al di là delle pur pertinenti considerazioni di merito espresse sul punto dalla sentenza impugnata (pagina 13), l'eccezione di incompetenza per territorio, prima che infondata, è inammissibile. 2.2. Non meritevoli di accoglimento sono anche le censure concernenti l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni per omessa redazione dei verbali delle operazioni captative presso i locali della Procura della Repubblica (primo motivo del ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], secondo motivo del ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]), dovendo sul punto richiamarsi il principio affermato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 4111 del 20/11/2007, dep. 2008, Rv. 238535 e ribadito anche più di recente (cfr. Sez. 3, n. 18372 del 28/02/2024, non mass.), secondo cui, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, non determina l'inutilizzabilità delle intercettazioni la circostanza che il verbale delle operazioni eseguite venga redatto in un luogo diverso da quello in cui viene effettuata la registrazione, né la predetta sanzione processuale può essere estesa all'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 89 disp. att. cod. proc. pen., tra cui non è compresa l'identificazione del luogo di redazione del verbale con quello in cui le registrazioni sono state materialmente eseguite, dovendosi a ciò aggiungere che le eccezioni sollevate risultano generiche, stante la mancata specificazione dei verbali contestati. 6Resta solo da precisare che, in ogni caso, le violazioni dedotte in tema di dati probatori acquisiti dalle intercettazioni, in ragione della loro contenuta rilevanza, non potrebbero integrare un'ipotesi di inutilizzabilità patologica, avendo questa Corte affermato (cfr. Sez. 3, n. 32019 del 04/06/2025, Rv. 288547) che, in tema di giudizio abbreviato, sono inutilizzabili ai sensi dell'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., in quanto affette da patologia correlata alla "violazione di un divieto probatorio", non tutte le prove assunte in "violazione dei divieti stabiliti dalla legge" ex art. 191, comma 1, cod. proc. pen., ma solo quelle acquisite in spregio di una regola contenutistica che priva il giudice del potere di assumerle o in violazione di regole procedimentali espressive di principi o disposizioni costituzionali o sovranazionali, essendosi altresì affermato (cfr. Sez. 3, n. 882 del 09/06/2017, dep. 2018, Rv. 272258) che l'inutilizzabilità "patologica", rilevabile, a differenza di quella "fisiologica", anche nell'ambito del giudizio abbreviato, costituisce un'ipotesi estrema e residuale, ravvisabile solo con riguardo a quegli atti la cui assunzione sia avvenuta in modo contrastante con i principi fondamentali dell'ordinamento o tale da pregiudicare in modo grave e insuperabile il diritto di difesa dell'imputato, il che non si è verificato nel caso di specie, né con riferimento alle intercettazioni, né rispetto alle altre questioni processuali sollevate. 2.3. In tal senso, parimenti infondate sono anche le doglianze riguardanti l'acquisizione e la valutazione dei tabulati telefonici (terzo e quinto motivo del ricorso a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]), dovendosi rilevare in proposito, da un lato, che le relative eccezioni sono generiche, non essendo stati specificati né il tenore né la rilevanza di tali acquisizioni probatorie, e, dall'altro lato, che in ogni caso non si ravvisano criticità nel ricorso a tali mezzi probatori, avendo questa Corte chiarito (cfr. Sez. 2, n. 37395 del 18/09/2024, Rv. 286949) che, in tema di indagini preliminari, la localizzazione degli spostamenti tramite sistema di rilevamento satellitare GPS (c.d. pedinamento elettronico) è mezzo dì ricerca della prova atipico, non implicante un accumulo massivo di dati sensibili da parte del gestore del servizio, sicché le relative risultanze sono utilizzabili senza necessità di autorizzazione da parte dell'Autorità giudiziaria, non trovando applicazione per analogia né la disciplina di cui all'art. 132, comma 3, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, in tema di tabulati, né i principi affermati dalla sentenza della CGUE del 05/04/2022, C. 140/2020, relativa alla compatibilità di "data retention" con le Direttive 2002/58/CE e 2009/136/CE, sul trattamento dei dati personali e la tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni. È stato altresì affermato (cfr. Sez. 3, n. 11991 del 31/01/2022, Rv. 283029) che la disciplina transitoria introdotta dall'art. 1, comma 1-bis, del d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, che ha consentito, a determinate condizioni, l'utilizzazione dei dati relativi al 7traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta pur acquisiti nei procedimenti penali in data antecedente all'entrata in vigore del d.l. citato, è compatibile con l'art. 15, par. 1, della Direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni, modificata dalla Direttiva 2009/136/CE, in quanto, in un'ottica di ragionevole ed equilibrato contemperamento di interessi diversi, persegue la finalità di non disperdere dati già acquisiti, subordinandone l'utilizzazione alla significativa illiceità penale di predeterminate ipotesi per cui è consentita l'acquisizione a regime e alla sussistenza di "altri elementi di prova", quale requisito di compensazione della mancanza di un provvedimento giudiziale di autorizzazione all'acquisizione stessa, necessario nella disciplina a regime. Alla luce di tali considerazioni, le obiezioni difensive devono essere quindi disattese, non essendovi spazio, anche in ragione della già rimarcata genericità delle eccezioni, per dare seguito alla richiesta subordinata di sollevare alcuna questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione Europea. 2.4. Analogo discorso vale anche per il primo motivo del ricorsò dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], concernente la mancata iscrizione degli imputati nel registro ex art. 335 cod. proc. pen., dovendosi al riguardo osservare non solo che la questione non è stata sollevata nel giudizio di primo grado, ma anche che la doglianza è stata formulata in termini meramente teorici ed esplorativi, senza alcun richiamo alle attività investigative che si assumono illegittime, per cui l'eccezione risulta inammissibile, trovando applicazione il principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, Rv. 274996 - 03), secondo cui l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini non è rilevabile d'ufficio, ma soltanto su eccezione di parte immediatamente dopo il compimento dell'atto o nella prima occasione utile, con la conseguenza che non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità. Anche in tal caso non vi sono dunque i presupposti per accogliere la richiesta difensiva, invero fondata su considerazioni non direttamente riferibili all'odierna vicenda processuale, di ricorrere alla Corte europea dei diritti dell'uomo o alla Corte costituzionale. 2.5. Passando ai motivi in punto di colpevolezza, suscettibili di essere affrontati unitariamente, perché tra loro sovrapponibili, occorre evidenziare che la conferma dell'affermazione di responsabilità penale del ricorrente in ordine alle imputazioni a lui ascritte ai capi B e C non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. Deve al riguardo premettersi che le due conformi sentenze di merito, le cui argomentazioni sono destinate a integrarsi un apparato motivazionale unitario, hanno innanzitutto operato un'adeguata ricostruzione dei fatti di causa, richiamando gli esiti dell'attività investigativa compiuta tra il marzo 2014 e il febbraio 2015 dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, che ha 8riguardato un gruppo di cittadini albanesi residenti a Roma e sospettati di gestite un traffico internazionale di stupefacenti, in particolare hashish e cocaina. Pur non risultando provata l'esistenza di un vero e proprio sodalizio ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (contestazione per la quale fu disposta l'archiviazione), tuttavia le indagini svolte, concretizzatesi prevalentemente in intercettazioni, servizi di osservazione, controllo e pedinamento e localizzazioni geografica dei veicoli utilizzati dagli indagati, hanno consentite di dimostrare il compimento di specifiche operazioni illecite, in alcune delle quali è risultato coinvolto [OSCURATO:PERSONA]. 2.5.1. In particolare, per quanto concerne il tema dell'identificazione dell'imputato, è stato evidenziato (cfr. pagina 15 della sentenza impugnata) che la stessa doveva ritenersi ampiamente provata, in quanto [OSCURATO:PERSONA] è stato fisicamente identificato con certezza in occasione di una sua trasferta in Albania nel luglio 2014, per cui, nonostante il mancato reperimento degli apparati Blackberry intercettati, non sono emersi dubbi sull'individuazione di [OSCURATO:PERSONA] come utilizzatore degli stessi e come titolare dei vari nickname da lui adoperati (come [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA]), alla luce della natura e della frequenza degli accertati contatti con gli altri componenti stabili del gruppo ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), della consequenzialità logica delle conversazioni e dei riferimenti a precedenti situazioni comuni, tutte volte al reperimento di sostanze stupefacenti. È risultato del resto significativo in tal senso l'arresto dell'imputato da parte della Polizia spagnola il 7 agosto 2014, mentre era in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in un'area di servizio nei pressi di Barcellona, ciò a conferma dell'attività di intercettazione dei giorni precedenti e dei rapporti con tali soggetti, oltre che con [OSCURATO:PERSONA], che si teneva in contatto con loro da Roma. 2.5.2. Ciò posto, quanto al reato di cui al capo B, sia il G.U.P. (cfr. pag. 7 ss. della sentenza di primo grado) che la Corte di appello (cfr. pag. 16 ss. della decisione impugnata) hanno ritenuto provato il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella importazione dalla Spagna di un quantitativo di cocaina acquistata al prezzo di 44.000 euro al kg., rimarcando, pur a fronte del mancato sequestro della sostanza, la convergenza degli elementi probatori acquisiti, da cui è emerso che, dopo un tentativo di acquisto, non andato a buon fine, di una partita di droga in Olanda, il gruppo degli albanesi di cui faceva parte [OSCURATO:PERSONA] si attivava per un'operazione analoga in Spagna, dove le trattative andavano a buon fine, tanto è vero che fu organizzato il trasporto della droga in Italia, venendo le sostanze importate rivendute a Roma (il che rende peraltro infondata l'eccezione circa l'asserito difetto di giurisdizione. I passaggi salienti della vicenda sono stati ricostruiti in base al tenore di talune conversazioni intercettate tra il 19 e il 27 luglio 2014 (riportate in sintesi nella sentenza di primo grado alle pagine 8 e 9), il cui significato è stato interpretato dai giudici di merito in maniera non illogica, anche avuto riguardo al lessico 9utilizzato e all'incedere degli eventi, dovendosi in proposito richiamare l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 2637159), secondo cui, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità. 2.5.3. Anche lo scrutinio dedicato al capo C non presenta criticità, avendo il G.U.P. (cfr. pag. 10 ss. della sentenza di primo grado) e la Corte di appello (cfr. pag. 17 ss. della decisione impugnata) ripercorso le fasi principali dell'ulteriore e successiva importazione di cocaina dalla Spagna, avvenuta tra il 5 e il 9 agosto 2014 in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cui veniva consegnata in Italia la droga portata in Italia), valorizzando a tal fine sia gli esiti della geolocalizzazione dei veicoli, sia i dialoghi e i messaggi intercettati, sia i controlli della Polizia spagnola che consentirono di accertare che l'autovettura Audi A4 in uso a [OSCURATO:PERSONA] presentava un doppio fondo ricavato dietro il sedile posteriore sinistro, al quale si accedeva mediante un apposito comando elettrico composto da tre interruttori ubicato sul quadro comando dell'auto. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in occasione del primo controllo, forzò un posto di blocco, rischiando addirittura di investire un poliziotto, ciò a riprova del fatto che egli stava trasportando qualcosa di illecito. Il fatto poi che, in occasione dell'arresto del 7 agosto 2014, non sia stato rinvenuto lo stupefacente è stato ritenuto spiegabile in ragione del fatto che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l'avevano evidentemente nascosto perché allarmati dai controlli. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente veniva trovato in possesso di un apparecchio Blackberry abbinato a un pin monitorato con il R.I.T. 5647/14, essendo riconducibile a un mero refuso l'errata indicazione dell'ultima cifra da parte della Polizia spagnola. 2.5.4. In definitiva, in quanto sorretta da considerazioni coerenti con le acquisizioni probatorie e scevre da aspetti di irrazionalità, il giudizio compiuto nelle due conformi sentenze di merito circa la sussistenza e l'ascrivibilità al ricorrente delle condotte illecite di cui ai capi B e C non presta il fianco alle censure difensive, che si articolano nella sostanziale proposta di una lettura alternativa del materiale dovendosi ribadire che, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601), essendosi in tal senso precisato che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure 10attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre diversa conclusione del processo, sicché non sono consentite tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr. in termini Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747). Di qui l'infondatezza delle censure in tema di responsabilità, ivi comprese quelle, invero molto generiche, riferite al reato di cui al capo D, che è stato dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte territoriale. 2.6. Residuano le doglianze in punto di trattamento sanzionatorio. Al riguardo, deve innanzitutto osservarsi che alcuna criticità è ravvisabile rispetto al diniego delle attenuanti generiche, contestato in entrambi i ricorsi. In proposito, occorre richiamare la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. È stato inoltre precisato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549-02 e Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899) che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione. Orbene, in applicazione di tale premessa interpretativa, devono escludersi i vizi motivazionali e i profili di illegittimità evocati dalle difese, avendo i giudici di merito sottolineato, in maniera non illogica, l'assenza di elementi meritevoli di positiva considerazione, non potendo ritenersi di per sé tali né l'eventuale condizione di incensurato dell'imputato, stante la previsione di cui all'art. 62 bis comma 3 cod. pen., né il fatto che egli fosse integrato nel territorio italiano, circostanza questa che non gli ha affatto impedito di rendersi autore dei gravi fatti per cui si procede, avendo anzi l'attività commerciale di [OSCURATO:PERSONA] costituito una copertura per le operazioni di acquisto e importazione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti; non è deducibile inoltre alcuna disparità di trattamento rispetto alla pena applicata al 11 vgcoimputato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha definito la posizione a suo carico mediante concordato in appello, venendo in rilievo posizioni processuali non sovrapponibili. In presenza di un apparato argomentativo non irrazionale, non vi è dunque spazio per l'accoglimento delle obiezioni difensive, che sollecitano differenti apprezzamenti di merito che non possono trovare ingresso in sede di legittimità. 2.6.1. È invece meritevole di accoglimento il settimo motivo del ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] riguardante l'aumento di pena per la continuazione. Ed invero la Corte di appello, dopo aver dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui al capo D, ha confermato la pena base individuata dal primo giudice (anni 9 di reclusione e 40.000 euro di multa con riferimento al capo B) e su di essa ha operato l'aumento di anni 2, mesi 6 di reclusione ed euro 12.500 di multa per la continuazione con il residuo capo C, prima di applicare la riduzione di un terzo per il rito, giungendo così alla pena finale di anni 7, mesi 8 di reclusione ed euro 35.000 di multa. Ora, considerando che l'aumento complessivo a titolo di continuazione operato dal G.U.P., sia per il capo C che per il capo D, era stato di 3 anni e 35.000 euro, deve concludersi che, in sede di appello, è stata operata una netta differenza tra i due reati satellite, nel senso che per il capo D, quello dichiarato prescritto, l'aumento è stato calcolato in 6 mesi e 22.500 euro, mentre per il capo C l'aumento è stato quantificato in anni 2, mesi 6 di reclusione ed euro 12.500 di multa. Orbene, tale differenziazione tra i due aumenti (quello espunto e quello applicato), contraddistinta peraltro da un'evidente asimmetria tra pena detentiva e pena pecuniaria, avrebbe imposto un adeguato onere motivazionale, che tuttavia è mancato nella sentenza impugnata, il che ne giustifica l'annullamento in parte qua, dovendosi richiamare al riguardo l'affermazione della Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269), secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, con la precisazione che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. 3. Ne consegue che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'aumento di pena per la continuazione, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, mentre i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] devono essere rigettati nel resto, da ciò derivando, ex art. 624 cod. proc. pen., l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato rispetto ai reati di cui ai capi B e C. 12 P.Q.M