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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 gennaio 2021

Cassazione n. 21330/2022

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rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore; [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di socio della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. cancellata; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 122/2021 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA, depositata il 27/01/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propose appello avverso la sentenza n. 582/2012 del Giudice di pace di Fiumicino, con cui era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla causa promossa da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (indicata in atti anche quale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., ora [OSCURATO:SOCIETA]., assicuratrice della Felici, al fine di ottenere: a) il pagamento della somma di euro 2.707,08, quale parte di un unico e più ampio credito extracontrattuale vantato dall'appellante nei confronti della detta società assicuratrice ex art. 149 C.d.a. per il risarcimento dei danni conseguenti al sinistro stradale verificatosi in data 5 febbraio 2010, per colpa esclusiva di [OSCURATO:PERSONA], conducente dell'auto Fiat 600, tg. [OSCURATO:TARGA], di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], assicurata dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (come da modello CAI), credito ceduto pro so/vendo all'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. dalla Felici in adempimento dell'obbligo di pagamento del corrispettivo delle riparazioni eseguite sul veicolo di quest'ultima, e b) il risarcimento dei costi sostenuti dalla società attrice per l'attività stragiudiziale e per l'acquisizione della documentazione necessaria all'istruzione del giudizio; in subordine, l'attrice aveva chiesto la condanna della Felici, pure evocata in giudizio, tenuta a garantire la cessione pro so/vendo.

L'impugnazione era stata proposta avverso il solo capo relativo alla regolamentazione delle spese, sostenendo l'appellante che il primo giudice avesse errato nel rigettare la domanda dalla medesima proposta e volta alla condanna di ma [OSCURATO:SOCIETA]. alle spese di lite, in applicazione del principio di causalità quale corollario del principio di soccombenza.

Ric. 2021 n. 22951 sez.

M3 - ud. 17-03-2022 -2-Tutti gli appellati rimasero contumaci.

Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza n. 122/2021, pubblicata il 27 gennaio 2021, rigettò l'appello.

Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo e illustrato da memoria.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico motivo, rubricato «Violazione o falsa applicazione dell'art. 91 cpc, dell'art. 92 cpc, dell'art. 132, comma 2, n. 4, cpc, e dell'art. 111, comma 6 (art. 360, n. 3, 4 e 5 cpc)», la ricorrente lamenta che il Tribunale abbia confermato la sentenza appellata ritenendo che la pronuncia del Giudice di pace «consistesse in una compensazione delle spese e non in una omessa pronuncia nei rapporti processuali tra le parti che non avevano raggiunto l'accordo transattivo che ha determinato la cessazione della materia del contendere», sostiene che la decisione del Tribunale contravverrebbe al dettato normativo di cui all'art. 91 c.p.c., alla stregua di quella di primo grado, in quanto se la sua "chiamata in causa" sia stata determinata dalla condotta di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., ritenuta illegittima dai giudici del merito, l'attuale ricorrente avrebbe diritto alla consequenziale pronuncia in relazione alle «proprie spese in relazione al rapporto processuale», pur sostenendo, invece, la Felici che il processo sarebbe stato causato dall'iniziale inadempimento della società da ultimo indicata.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Ed invero il Tribunale ha ritenuto che il «percorso logico-argomentativo espresso nella sentenza appellata con riferimento alla Ric. 2021 n. 22951 sez.

M3 - ud. 17-03-2022 -3-compensazione delle spese non possa essere smentito alla luce delle contestazioni di parte appellante circa l'erronea applicazione del principio di causalità» non sussistendo «elementi per sostenere che [OSCURATO:SOCIETA]. abbia dato causa alla lite con il proprio comportamento inerte rispetto alla richiesta di pagamento di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c..

In altre parole, ai fini, dell'applicazione del criterio di causalità, così come di quello della soccombenza virtuale, l'odierna appellante avrebbe dovuto argomentare e provare la soccombenza virtuale di [OSCURATO:SOCIETA]. in base agli elementi probatori acquisiti nel giudizio di primo grado, ciò che invece non ha fatto».

In tal modo il Tribunale ha sostanzialmente ritenuto non specifico il motivo di appello e ha rigettato il gravame.

Orbene, la ricorrente non intercetta tale ratio decidendi né la censura specificamente ma si limita ad affermare che il giudice del merito avrebbe dovuto provvedere sulle spese e che il processo sarebbe stato causato dall'inadempimento iniziale della società ceduta, senza tuttavia riportare dettagliatamente, per quanto rileva in questa sede, il contenuto dell'atto di appello sì da smentire la sua ritenuta aspecificità.

Peraltro, va evidenziato che, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi previste dalla norma di cui all'art. 92 cod. proc. civ. (Cass. 19/06/2013, n. 15317; Cass., ord., 31/03/2017, n. 8421; v. anche Cass. 31/01/2014, n. 2149).

E nella specie le spese non sono state poste a carico della parte totalmente vittoriosa né risulta Ric. 2021 n. 22951 sez.

M3 - ud. 17-03-2022 -4-specificamente e argomentatamente contestata l'affermazione del Tribunale secondo cui il primo giudice ha compensato le spese.

2. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

3. Non vi è luogo a provvedere per le spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva in questa sede.

4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell'insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame (v.

Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

P.Q.M.

La C P.Q.MLIERE E' 2,;sirminr),Ric. 2021 n. 22951 sez.

M3 - ud. 17-03-2022 -5-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore; [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di socio della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. cancellata; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 122/2021 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA, depositata il 27/01/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propose appello avverso la sentenza n. 582/2012 del Giudice di pace di Fiumicino, con cui era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla causa promossa da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (indicata in atti anche quale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., ora [OSCURATO:SOCIETA]., assicuratrice della Felici, al fine di ottenere: a) il pagamento della somma di euro 2.707,08, quale parte di un unico e più ampio credito extracontrattuale vantato dall'appellante nei confronti della detta società assicuratrice ex art. 149 C.d.a. per il risarcimento dei danni conseguenti al sinistro stradale verificatosi in data 5 febbraio 2010, per colpa esclusiva di [OSCURATO:PERSONA], conducente dell'auto Fiat 600, tg. [OSCURATO:TARGA], di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], assicurata dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (come da modello CAI), credito ceduto pro so/vendo all'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. dalla Felici in adempimento dell'obbligo di pagamento del corrispettivo delle riparazioni eseguite sul veicolo di quest'ultima, e b) il risarcimento dei costi sostenuti dalla società attrice per l'attività stragiudiziale e per l'acquisizione della documentazione necessaria all'istruzione del giudizio; in subordine, l'attrice aveva chiesto la condanna della Felici, pure evocata in giudizio, tenuta a garantire la cessione pro so/vendo. L'impugnazione era stata proposta avverso il solo capo relativo alla regolamentazione delle spese, sostenendo l'appellante che il primo giudice avesse errato nel rigettare la domanda dalla medesima proposta e volta alla condanna di ma [OSCURATO:SOCIETA]. alle spese di lite, in applicazione del principio di causalità quale corollario del principio di soccombenza. Ric. 2021 n. 22951 sez. M3 - ud. 17-03-2022 -2-Tutti gli appellati rimasero contumaci. Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza n. 122/2021, pubblicata il 27 gennaio 2021, rigettò l'appello. Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo e illustrato da memoria. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo, rubricato «Violazione o falsa applicazione dell'art. 91 cpc, dell'art. 92 cpc, dell'art. 132, comma 2, n. 4, cpc, e dell'art. 111, comma 6 (art. 360, n. 3, 4 e 5 cpc)», la ricorrente lamenta che il Tribunale abbia confermato la sentenza appellata ritenendo che la pronuncia del Giudice di pace «consistesse in una compensazione delle spese e non in una omessa pronuncia nei rapporti processuali tra le parti che non avevano raggiunto l'accordo transattivo che ha determinato la cessazione della materia del contendere», sostiene che la decisione del Tribunale contravverrebbe al dettato normativo di cui all'art. 91 c.p.c., alla stregua di quella di primo grado, in quanto se la sua "chiamata in causa" sia stata determinata dalla condotta di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., ritenuta illegittima dai giudici del merito, l'attuale ricorrente avrebbe diritto alla consequenziale pronuncia in relazione alle «proprie spese in relazione al rapporto processuale», pur sostenendo, invece, la Felici che il processo sarebbe stato causato dall'iniziale inadempimento della società da ultimo indicata. 1.1. Il motivo è inammissibile. Ed invero il Tribunale ha ritenuto che il «percorso logico-argomentativo espresso nella sentenza appellata con riferimento alla Ric. 2021 n. 22951 sez. M3 - ud. 17-03-2022 -3-compensazione delle spese non possa essere smentito alla luce delle contestazioni di parte appellante circa l'erronea applicazione del principio di causalità» non sussistendo «elementi per sostenere che [OSCURATO:SOCIETA]. abbia dato causa alla lite con il proprio comportamento inerte rispetto alla richiesta di pagamento di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.. In altre parole, ai fini, dell'applicazione del criterio di causalità, così come di quello della soccombenza virtuale, l'odierna appellante avrebbe dovuto argomentare e provare la soccombenza virtuale di [OSCURATO:SOCIETA]. in base agli elementi probatori acquisiti nel giudizio di primo grado, ciò che invece non ha fatto». In tal modo il Tribunale ha sostanzialmente ritenuto non specifico il motivo di appello e ha rigettato il gravame. Orbene, la ricorrente non intercetta tale ratio decidendi né la censura specificamente ma si limita ad affermare che il giudice del merito avrebbe dovuto provvedere sulle spese e che il processo sarebbe stato causato dall'inadempimento iniziale della società ceduta, senza tuttavia riportare dettagliatamente, per quanto rileva in questa sede, il contenuto dell'atto di appello sì da smentire la sua ritenuta aspecificità. Peraltro, va evidenziato che, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi previste dalla norma di cui all'art. 92 cod. proc. civ. (Cass. 19/06/2013, n. 15317; Cass., ord., 31/03/2017, n. 8421; v. anche Cass. 31/01/2014, n. 2149). E nella specie le spese non sono state poste a carico della parte totalmente vittoriosa né risulta Ric. 2021 n. 22951 sez. M3 - ud. 17-03-2022 -4-specificamente e argomentatamente contestata l'affermazione del Tribunale secondo cui il primo giudice ha compensato le spese. 2. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. 3. Non vi è luogo a provvedere per le spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva in questa sede. 4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell'insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306). P.Q.M. La C P.Q.MLIERE E' 2,;sirminr),Ric. 2021 n. 22951 sez. M3 - ud. 17-03-2022 -5-
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