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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31562/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce l'omessa motivazione in ordine alla ragione per la quale il nuovo reato sia sintomatico di una maggiore capacità a delinquere dell'imputata, sino al punto di fondare l'applicazione della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva a causa delle condizioni di disagio psichico dell'imputata; Considerato che tali censure sono inammissibili, in quanto, pur deducendo formalmente vizi della sentenza impugnata, si risolvono nella sollecitazione ad una diversa valutazione delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità; Ritenuto che la Corte di appello ha congruamente motivato sulla lunghissima serie di condanne riportate dalla ricorrente per i reati di resistenza e di oltraggio a pubblico ufficiale e di processi pendenti per analoghi reati e ha rilevato come la stessa, pur mossa dalle proprie condizioni di fragilità psichica, non abbia avvertito alcun monito dalle pregresse condanne, reiterando consapevolmente la propria condotta illecita (pag. 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 7 lug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce l'omessa motivazione in ordine alla ragione per la quale il nuovo reato sia sintomatico di una maggiore capacità a delinquere dell'imputata, sino al punto di fondare l'applicazione della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva a causa delle condizioni di disagio psichico dell'imputata; Considerato che tali censure sono inammissibili, in quanto, pur deducendo formalmente vizi della sentenza impugnata, si risolvono nella sollecitazione ad una diversa valutazione delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità; Ritenuto che la Corte di appello ha congruamente motivato sulla lunghissima serie di condanne riportate dalla ricorrente per i reati di resistenza e di oltraggio a pubblico ufficiale e di processi pendenti per analoghi reati e ha rilevato come la stessa, pur mossa dalle proprie condizioni di fragilità psichica, non abbia avvertito alcun monito dalle pregresse condanne, reiterando consapevolmente la propria condotta illecita (pag. 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 lug
Sentenza Cassazione n. 31562/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris