CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2025
Cassazione n. 11561/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del reato nel delitto di favoreggiamento personale - è inammissibile perché, lungi dall'evidenziare profili di illogicità della motivazione, si limita ad attaccare profili ricostruttivi del fatto, avendo, per contro, la Corte di appello ribadito, con argomentazioni immuni da censure, il concorso dell'imputato nella detenzione dello stupefacente sequestrato, posto che, come emerge dal contenuto di talune intercettazioni telefoniche (cfr. p. 4 e p. 5 della sentenza impugnata), l'imputato era ben consapevole che nel ricovero posto sul fondo della madre era custodita sostanza stupefacente, la cui presenza, per stessa ammissione dell'imputato, gli era nota da due-tre settimane prima del sequestro, e dovendosi ribadire il principio, correttamente richiamato dalla Corte di merito e con il quale il ricorrente omette di misurarsi criticamente, che il delitto di favoreggiamento personale non è configurabile in corso di consumazione di un reato permanente, come nel caso di specie, essendo contestata la condotta di detenzione, in quanto qualsiasi agevolazione del colpevole posta in essere durante la perpetrazione della sua condotta si risolve, salvo che non sia diversamente previsto, in un concorso, quanto meno morale, nel reato allo stesso ascritto (Sez. 3, n. 14961 del 27/03/2024, Medda, Rv. 286105); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della tassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025.