CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25998/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 17738-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 4253/04/6)20 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 23/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.g. 17738/2021 Agenzia delle entrate C/ [OSCURATO:PERSONA] che: L'Apenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di avviso di accertamento catastale, ex art. 1 comma 335 I. 311/2004, per la rideterminazione della classe e rendita catastale di immobile sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA], microzona 24-Esquilino, ha rigettato l'appello dell'Agenzia. La (2TR ha ritenuto, richiamando la giurisprudenza in materia, che nel caso di specie, "l'Ufficio ha operato, con riferimento all'appartamento di proprietà del Sig. [OSCURATO:PERSONA], un cambio di categoria e di classe, svolgendo un mero raffronto con unità abitative analoghe a quella della società appellata, esclusivamente sotto il profilo della ubicazione in una determinata microfono, senza cioè effettuare alcuna verifica in co n creto sull'immobile". Il contribuente è rimasto intimato. Considerato che: 1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. , cpmma 335, della legge n. 311/2004, nonché dei principi generali in ordine alla motivazione degli atti in materia catastale dell'art.2697 c.c., in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c.; per aver la CTR violato e falsamente applicato le norme indicate in rubrica. 2. Il motivo è inammissibile. 3. Il 1- corso va dichiarato inammissibile per violazione del disposto di cui all'art. 360 -bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. U., n. 7155 del 2017; conf. Cass. n. 29629 del 2020), in quanto la tesi sostenuta dalla ricorrente si pone in insanabile contrasto con il consolidato orientamento espresso da questa Corte in materia di rideterminazione della rendita catastale di unità immobiliari ai sensi dell'art. 1, comma 335, della I. n. 311 del 2004, secondo cui «non può ritenersi congruamente motivato» l'atto di revisione del classamento che «faccia esclusivo riferimento al rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale nella microzona in cui è situato l'immobile rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali e al relativo scostamento, senza indicare gli elementi che hanno in concreto interessato la microzona considerata e il modo in cui essi incidono sul diverso classamento della singola unità immobiliare» (Cass. 1543 del 2020; conf., ex multis, Cass. n. 19810 del 2019; n. 22671 del 2019; n. 23046 del 2019; n. 27180 del 2019; n. 32456 del 2019; in termini, da ultimo, Cass. n. 12023/2022), senza peraltro fornire una valida critica a tale indirizzo giurisprudenziale. Infatti, nel caso di specie, la CTR si è attenuta ai principi espressi, statuendo che l'Ufficio avesse svolto un mero raffronto con unità abitative analoghe a quella della società appellata, esclusivamente sotto il profilo della ubicazione in una determinata microfono, senza cice effettuare alcuna verifica in concreto sull'immobile. NLIla sulle spese in mancanza di costituzione dell'intimato. Risultando soc:combente una parte ammessa alla prenotazione a debito del co,- 1:ributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa da Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Dichiara inammissibilricorso. Roma, 8 giugno 2022 Il Presidente . Lucio ici