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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 2 marzo 2025

Cassazione n. 05860/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13839/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in MONTESILVANO [OSCURATO:PERSONA] di Bracciano, 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di L'AQUILAn.1760/2021depositata il 25/11/2021. letta la rinuncia al ricorso delle parti ricorrent i e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c., dovendosi considerare che il difensore delle parti ricorrenti ha sottoscritto la nota di deposito della rinuncia, recante la sottoscrizione di parte; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma,il 02/03/2025. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13839/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in MONTESILVANO [OSCURATO:PERSONA] di Bracciano, 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di L'AQUILAn.1760/2021depositata il 25/11/2021. letta la rinuncia al ricorso delle parti ricorrent i e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c., dovendosi considerare che il difensore delle parti ricorrenti ha sottoscritto la nota di deposito della rinuncia, recante la sottoscrizione di parte; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 02/03/2025. [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 05860/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris