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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 13395/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

972avverso la sentenza del 04/04/2025 della Corte d’appello di Bresciavisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;visti i motivi nuovi presentati dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e diCuccato [OSCURATO:PERSONA];udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che i ricorsi siano rigettati;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale si èriportato ai motivi e ai motivi nuovi, chiedendone l’accoglimento, e ha depositatodocumentazione.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 04/04/2025, la Corte d’appello di Brescia, in parziale riforma dellasentenza del 29/02/2024 del Tribunale di Brescia, emessa in esito a giudizio ordinario:a) dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ordine ai reati di truffa di cui ai capi 4), 14), 17), 18), 19) e 20) per essere gli stessi estintiper prescrizione;b) dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ordine ai reati di truffa di cui ai capi 1), 3), 6), 16) e 22) limitatamente ai fatti commessi finoal 24/07/2017, per essere gli stessi estinti per prescrizione;c) confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di truffa dicui ai capi 1) (limitatamente ai fatti commessi dopo il 24/07/2017), 3) (limitatamente ai fatticommessi dopo il 24/07/2017), 6 (limitatamente ai fatti commessi dopo il 24/07/2017), 15),16) (limitatamente ai fatti commessi dopo il 24/07/2017) e 22) (limitatamente ai fatticommessi dopo il 24/07/2017);d) per l’effetto:d.1) quanto a [OSCURATO:PERSONA], riconosciuta la continuazione tra i più gravi fatti giudicaticon la sentenza del 22/01/2024 del G.u.p. del Tribunale di Padova, divenuta irrevocabile il24/02/2024, e i fatti di cui sub c), irrogava, per questi ultimi, un aumento di pena di un annodi reclusione;d.2) quanto a [OSCURATO:PERSONA], rideterminava la pena per i fatti di cui sub c) in due annidi reclusione ed € 900,00 di multa;e) revocava la sospensione condizionale della pena che era stata concessa a MarcoBertoli con la sentenza del 22/01/2024 del G.u.p. del Tribunale di Padova, divenutairrevocabile il 24/02/2024;e) confermava le statuizioni civili della sentenza di primo grado.I reati di truffa attribuiti al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA] in concorso tra loro, aggravati, quanto aireati di cui ai capi 1), 3) e 22), dall’avere cagionato alle persone offese un dannopatrimoniale di rilevante gravità, sarebbero consistiti nell’avere artificiosamente prospettatoalle persone offese degli investimenti, consistenti nell’acquisto di macchine per il caffè,garantendo loro la percezione di fruttuosi rendimenti – che sarebbero derivati dallacollocazione di tali macchine sul mercato –, oltre che la restituzione del capitale investito,senza poi né corrispondere i suddetti rendimenti né restituire il capitale investito.2.

Avverso l’indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’appello di Brescia, hannoproposto ricorsi per cassazione, con un unico atto a firma del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidati a cinque motivi.2.1.

Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano, con riferimento all’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale conriferimento alla dichiarazione di inammissibilità dei motivi nuovi di appello in quantoerroneamente ritenuti tardivi, nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicitàdella motivazione «con riferimento al mancato accoglimento [degli stessi] motivi nuovi».Rappresentano la contraddizione nella quale sarebbe incorsa la Corte d’appello diBrescia per avere indicato, quale data della presentazione dei motivi nuovi di appello: a pag.23 della sentenza impugnata, il «9 gennaio 2025» (terzultimo capoverso); a pag. 28 dellastessa sentenza, il «15 gennaio 2024» (terzultimo capoverso).Ciò rappresentato, i ricorrenti deducono che, come risulta dalla ricevuta allegata alricorso, il loro difensore presentò i motivi nuovi di appello il 09/01/2025 (per un mero erroremateriale il ricorso indica la data del «09/04/2025»), con la conseguenza che la Corted’appello di Brescia avrebbe erroneamente ritenuto la tardività degli stessi motivi nuovi e laconseguente inammissibilità degli stessi.2.2.

Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano, con riferimento all’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale,nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione «conriferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bisc.p.».La Corte d’appello di Brescia sarebbe incorsa nei denunciati tali vizi di violazione dilegge e di motivazione per avere negato agli imputati le circostanze attenuanti generiche perla ragione che essi non avevano «offerto alcun contributo alla ricostruzione dei fatti» (pag.36, primo e secondo paragrafo, della sentenza impugnata).Sulla premessa che il diritto di difesa si configura anche come «regola della “noncollaborazione”, la quale si traduce nel diritto al silenzio o al non dichiarare contra se o alrimanere assente dal processo», i ricorrenti contestano che, stante, appunto, il diritto alsilenzio dell’imputato, lo stesso «non può essere obbligato a rendere dichiarazioni,tantomeno auto-indizianti, né la scelta di avvalersi della facoltà di non rendere dichiarazionie/o di non rispondere, né quella di non presenziare alle udienze può essere in alcun modosanzionata».2.3.

Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano, con riferimento all’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale,nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione «conriferimento al mancato riconoscimento dell’intervenuta prescrizione dei capi 3) e 16)».2.3.1.

Quanto al reato di cui al capo 3), contestano l’argomentazione della Corted’appello di Brescia secondo cui «[OSCURATO:PERSONA] [persona offesa del reato di cui al capo 3)],come emerge dalla querela e dalla documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza haeseguito un ultimo versamento di 5.000,00 euro il 20 novembre 2017 e, dunque, anche ilcapo 3) è solo parzialmente prescritto» (quartultimo capoverso della pag. 34 della sentenzaimpugnata).Deducono che, poiché nel capo 3) dell’imputazione il tempus commissi delicti eraindicato alla data del «1° giugno 2016», in assenza della contestazione di condottesuccessive a tale data, non potendo essi essere condannati per le stesse condotte, nediscenderebbe che, considerando come tempus commissi delicti il 01/06/2016, il reato di cuial capo 3) si doveva ritenere interamente prescritto.2.3.2.

Quanto al reato di cui al capo 16), contestano l’argomentazione della Corted’appello di Brescia secondo cui «[d]alla documentazione bancaria agli atti risulta che LucaSpiazzi [persona offesa del reato di cui al capo 16] ha continuato a bonificare modestesomme di denaro fino all’aprile 2018 (a onta del riferimento nel capo d’imputazione all’aprile2017) e, dunque, il reato al capo 16) è solo parzialmente prescritto» (primo capoverso dellapag. 35 della sentenza impugnata).Deducono che, poiché nel capo 16) dell’imputazione il tempus commissi delicti eraindicato come «commesso nell’aprile del 2017», in assenza della contestazione di condottesuccessive a tale data, non potendo essi essere condannati per le stesse condotte, nediscenderebbe che, considerando come tempus commissi delicti aprile 2017, il reato di cui alcapo 16) si doveva ritenere interamente prescritto.2.4.

Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano, con riferimento all’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale «conriferimento alla mancata riduzione dell’aumento di pena per la continuazione», nonché lamancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione «con riferimento allamancata riduzione della pena».Dopo avere premesso che, con un motivo di appello, avevano lamentato l’eccessivitàdella pena base e degli aumenti per la continuazione, i ricorrenti lamentano che, mentre per ireati in continuazione di cui ai capi 3), 6), 16) e 22), i quali erano stati dichiarati parzialmenteprescritti, la Corte d’appello di Brescia aveva diminuito gli aumenti di pena a un mese e 15giorni di reclusione ed € 75,00 di multa (a fronte di due mesi di reclusione ed € 100,00 dimulta che erano stati irrogati dal Tribunale di Brescia), per il reato in continuazione di cui alcapo 15), che non era neppure in parte prescritto, la Corte d’appello di Brescia aveva invececonfermato l’aumento di pena di due mesi di reclusione ed € 100,00 di multa che era statoirrogato dal Tribunale di Brescia.Ciò «nonostante l’apposito motivo di doglianza formulato dal […] difensore», il qualeaveva «sostenuto […] che la misura dell’aumento dovesse essere rideterminata in misuraprossima al minimo edittale, avuto riguardo, in particolare alla corretta condotta processualeserbata da quest’ultimo ed alla positiva condotta susseguente al reato».La Corte d’appello di Brescia sarebbe pertanto incorsa nei denunciati vizi di violazionedi legge e di motivazione in quanto avrebbe omesso qualsivoglia motivazione «in merito allamancata rideterminazione della misura dell’aumento per la continuazione, nonchéqualsivoglia osservazione in merito alle doglianze formulate, con apposito atto d’appello».2.5.

Con il quinto motivo, i ricorrenti lamentano, con riferimento all’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale «conriferimento alla mancata revoca delle statuizioni civili contenute nella sentenza di primogrado», nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.Lamentano che la Corte d’appello di Brescia avrebbe omesso qualsivoglia motivazionecon riguardo alla conferma delle statuizioni civili e alle doglianze che, a tale proposito, eranostate avanzate nel loro atto di appello.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato tre motivi nuovi.3.1.

Con il primo motivo nuovo, i ricorrenti lamentano, con riferimento all’art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione della leggepenale «con particolare riferimento alla mancata pronuncia di sentenza di assoluzione neiconfronti degli imputati con particolare riferimento al capo sub n. 1)», nonché la mancanza,contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.Premettono che, con il proprio atto di appello, avevano chiesto di essere assolti dalreato di cui capo 1) per la mancanza degli elementi della truffa degli artifici e raggiri e delprofitto ingiusto, argomentando: a) quanto agli artifici e raggiri, che la persona offesaRuggero [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di essersi determinato a effettuare l’investimento in quanto gliera stato consigliato dal proprio promotore finanziario [OSCURATO:PERSONA], per il quale nutrivastima e fiducia e che, ciò nonostante, mentre essi erano stati condannati, il [OSCURATO:PERSONA],«unico ad aver avuto contatti diretti con le […] persone offese», era stato invece assolto; b)quanto all’ingiusto profitto, che i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano«effettua[to] cospicui versamenti nei confronti di una società terza ed estranea ai fatti di cuial […] processo: la società Artinvest, riconducibile esclusivamente al [OSCURATO:PERSONA] […] ma non alCuccato».Nonostante tali doglianze, la Corte d’appello di Brescia aveva «immotivatamente»confermato la loro responsabilità, così incorrendo nei lamentati vizi di violazione di legge e dicarenza di motivazione.3.2.

Con il secondo motivo nuovo, i ricorrenti lamentano, con riferimento all’art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione della leggepenale «con particolare riferimento alla mancata pronuncia di sentenza di non doversiprocedere […] con particolare riferimento ai capi sub n. 3) e 6) per mancanza dellacondizione di procedibilità», nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicitàdella motivazione.Dopo avere premesso che, con il proprio atto di appello, avevano denunciato lamancanza della condizione di procedibilità della querela con riferimento ai reati di cui ai capi3) e 6), il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] denunciano che l’affermazione della Corte d’appello di Bresciasecondo cui «[i] motivi sub 3a 4a e 5a sono inammissibili anche perché riguardano temi noninerenti i capi e punti della decisione di primo grado investiti dall’originario atto d’appello»(ultime due righe della pag. 28 della sentenza impugnata) violerebbe l’art. 129 cod. proc.pen., atteso che tale norma impone al giudice che, in ogni stato e grado del processo,riconosca la mancanza di una condizione di procedibilità, di dichiararla di ufficio consentenza.La Corte d’appello di Brescia avrebbe pertanto dovuto pronunciare sentenza di nondoversi procedere con riguardo ai reati di cui ai capi 3) e 6).Infatti, quanto al reato di cui al capo 3), come era stato rappresentato con l’atto diappello: a) nell’atto che era stato presentato dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA],mancava «qualsivoglia formula che esprima la volontà che l’autorità giudiziaria proceda perpunire il colpevole del reato […], limitandosi a “denunciare” una condotta posta in esseredagli […] imputati»; b) anche a volere qualificare tale atto del 14/06/2018 come querela, lastessa si doveva ritenere in ogni caso tardiva, atteso che il [OSCURATO:PERSONA] aveva sottoscritto i contrattiche gli erano stati proposti il 07/07/2017, con la conseguenza che il diritto di querela sarebbestato esercitato (il 14/06/2018) ben oltre il termine che è previsto dall’art. 124 cod. pen.Quanto al reato di cui al capo 6), come era stato rappresentato nell’atto di appello, ildiritto di querela era stato esercitato dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] tardivamente,– a suo dire – perpetrata nell’ottobre 2017».Da ciò la conseguenza che, non pronunciando sentenza di non doversi procedere inordine ai reati di cui ai capi 3) e 6) per mancanza della condizione di procedibilità dellaquerela, la Corte d’appello di Brescia sarebbe incorsa nei lamentati vizi di violazione di leggee di carenza di motivazione.3.3.

Con il terzo motivo nuovo, i ricorrenti lamentano, con riferimento all’art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione della leggepenale «con particolare riferimento alla mancata pronuncia di sentenza di non doversiprocedere […] essendo i reati ascrittigli estinti per intervenuta prescrizione con riferimento aicapi sub n. 3) e 16)», nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità dellamotivazione.Deducono che, come già lamentato con il terzo motivo del ricorso, considerando iltempo necessario a prescrivere di sette anni e sei mesi e la sospensione del corso dellaprescrizione per 69 giorni, il reato di cui al capo 3) – asseritamente commesso, come èindicato in tale mai modificato capo d’imputazione, il 01/06/2016 – e il reato di cui al capo16), asseritamente commesso nell’aprile del 2017, si dovrebbero ritenere integralmenteprescritti.Da ciò la conseguenza che, non pronunciando sentenza di non doversi procedere inordine ai reati di cui ai capi 3) e 16) per essere gli stessi estinti per prescrizione, la Corted’appello di Brescia sarebbe incorsa nei lamentati vizi di violazione di legge e di carenza dimotivazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo è manifestamente infondato.È vero che, come è stato rappresentato con tale motivo, la Corte d’appello di Brescia èincorsa in errore col considerare, in sede di verifica della tempestività dei motivi nuovi diappello, quale data di presentazione di tali motivi nuovi, il 15/01/2025.I ricorrenti hanno infatti fornito la prova, mediante l’allegazione al ricorso della relativaricevuta di deposito, di avere presentato i suddetti motivi nuovi di appello il 09/01/2025(come è stato peraltro indicato dalla stessa Corte d’appello di Brescia a pag. 23 dellasentenza impugnata).Ciò nonostante, la manifesta infondatezza del motivo discende dal fatto che, ancheconsiderando, quale data di presentazione dei motivi nuovi di appello, quella corretta del09/01/2025, tale presentazione risulta comunque tardiva.Si deve in proposito osservare che, poiché l’art. 585, comma 4, cod. proc. pen.,stabilisce soltanto il momento finale («[f]ino a quindici giorni prima dell’udienza»), si deveritenere applicabile la regola di computo dei termini che è stabilita dall’art. 172, comma 5,cod. proc. pen., secondo cui, quando, appunto, è stabilito soltanto il momento finale, «leunità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere»; il che, a sua volta,comporta che vanno esclusi dal computo sia il dies a quo sia il dies ad quem (Sez. 3, n.30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726-01, e Sez. 1, n. 16356 del 20/03/2015, Piras, Rv.263322-01, le quali, in applicazione di tale principio, hanno ritenuto tardivo il deposito dimotivi nuovi presentati in cancelleria, rispettivamente, il 17 giugno con riferimento aun’udienza fissata per il 2 luglio e il 5 marzo con riferimento a un’udienza fissata per il 20marzo, avendo riguardo al termine, stabilito dall’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., «[f]ino aquindici giorni prima dell’udienza».

Si veda anche: Sez. 2, n. 15718 del 01/03/2023, Russo,Rv. 284499-01).L’unica eccezione alla suddetta regola stabilita dall’art. 172, comma 5, cod. proc. pen.,ricorre nel caso di festività della data di scadenza.

In tale ipotesi, si applica infatti il comma 3dello stesso art. 172 cod. proc. pen., in forza del quale il termine che scade in giorno festivoè prorogato di diritto al giorno successivo non festivo (Sez. 3, n. 37988 del 04/05/2004, Asto,Rv. 230026-01; Sez. 1, n. 3559 del 23/05/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205316-01).Nel caso di specie, come si è visto, i motivi nuovi di appello sono stati presentati il09/01/2025 (giovedì), mentre la prima udienza davanti alla Corte d’appello di Brescia si ètenuta il 24/01/2025 (venerdì).Posto che, per le ragioni che si sono indicate, il termine di quindici giorni per lapresentazione dei motivi nuovi deve essere computato con l’esclusione sia del dies a quo siadel dies ad quem, tale adempimento risulta compiuto tardivamente.Infatti, poiché non si deve computare né il 09/01/2025 né il 24/01/2025, e non essendonessuna di tali due date caduta in giorno festivo, tra la presentazione dei motivi nuovi diappello e l’udienza davanti alla Corte d’appello di Brescia possono essere considerati soloquattordici giorni.In ogni caso, il motivo è generico – e, perciò, non consentito – atteso che i ricorrentihanno omesso di indicare il contenuto dei motivi nuovi di appello, al fine di consentire allaCorte di cassazione di valutarne la possibile ricaduta in punto di legittimità della sentenzaimpugnata.

Né tale dovere di specificazione può essere demandato alla stessa Corte dicassazione mediante l’allegazione dei motivi nuovi che la Corte d’appello di Brescia non haesaminato, atteso che compete alla parte che li aveva proposti evidenziarne gli elementi dicontinenza e pregnanza rispetto ai motivi principali.2.

Il secondo motivo è manifestamente infondato.È vero che la Corte di cassazione ha statuito che, in tema di circostanze attenuantigeneriche, se la confessione dell’imputato, tanto più se spontanea e indicativa di uno stato diresipiscenza, può essere valutata come elemento favorevole ai fini della concessione delbeneficio, di contro la protesta d’innocenza o la scelta di rimanere in silenzio o noncollaborare con l’autorità giudiziaria, pur di fronte all’evidenza delle prove di colpevolezza,non può essere assunta, da sola, come elemento decisivo sfavorevole, non esistendo nelvigente ordinamento un principio giuridico per cui le attenuanti generiche debbano esserenegate all’imputato che non confessi di aver commesso il fatto, quale che sia l’efficacia delleprove di reità (Sez. 5, n. 32422 del 24/09/2020, Barzaghi, Rv. 279778-01; Sez. 3, n. 50565del 29/10/2015, Rossi, Rv. 265592-01).Tuttavia, nel caso di specie, la Corte d’appello di Brescia ha negato al [OSCURATO:PERSONA] e alCuccato la concessione delle circostanze attenuanti generiche non solo perché non avevano«fornito alcun contributo alla ricostruzione dei fatti», ma anche perché la reiterazione dellecondotte delittuose ai danni di un’ampia platea di persone offese e la commissione dellestesse condotte con modalità significativamente organizzate, avvalendosi anche di società,si dovevano ritenere sia connotare i fatti come di particolare gravità sia denotare unatutt’altro che modesta capacità a delinquere.

La Corte d’appello di Brescia ha altresìevidenziato: a) quanto al [OSCURATO:PERSONA], che egli era stato già condannato per bancarotta con lasentenza del 22/01/2024 del G.u.p. del Tribunale di Padova, divenuta irrevocabile il24/02/2024; b) quanto al [OSCURATO:PERSONA], che egli aveva svolto un ruolo rilevante nella commissionedei reati – atteso che gli era affidato il ruolo di imbonitore dei potenziali investitori e cheaveva ricevuto bonifici per somme ingenti –, ed era gravato da precedenti penali specifici.La decisione di non concedere le circostanze attenuanti generiche, pertanto, non èstata presa dalla Corte d’appello di Brescia assumendo, da sola, come elemento decisivosfavorevole, la mancata offerta di contributi alla ricostruzione dei fatti, ma ritenendo,legittimamente, significativi i menzionati elementi – attinenti sia alla gravità dei reati sia allacapacità a delinquere –, così esprimendo un giudizio di fatto che, non essendocontraddittorio e dando conto degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., ritenutipreponderanti ai fini del diniego, non è sindacabile in questa sede di legittimità (Sez. 5, n.43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01).3.

Il terzo motivo è fondato.3.1.

Quanto al reato di cui al capo 3), in tale capo d’imputazione il reato di truffa èdescritto come commesso «il 1° giugno 2016».Poiché non risultano modifiche di tale imputazione o contestazioni suppletive da partedel pubblico ministero, ne discende che la Corte d’appello di Brescia, ai fini del computodella prescrizione, avrebbe dovuto considerare, quale data di decorrenza del relativotermine, quella della consumazione del reato come indicata nel capo d’imputazione, cioè,appunto la data del 01/06/2016, mentre, al fine di individuare il dies a quo della prescrizione,non poteva tenere conto di fatti che non avevano costituito oggetto di contestazione,ancorché risultanti dai dati probatori che erano stati raccolti nel corso del giudizio.In particolare, la Corte d’appello di Brescia non poteva tenere conto, come ha invecefatto, dell’esecuzione, da parte della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], del versamento del[OSCURATO:DATA_NASCITA], atteso che, come si è detto, tale fatto non aveva costituito oggetto dicontestazione.Ne discende che, considerando quale dies a quo della prescrizione, correttamente, il01/06/2016, il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi del reato di truffa dicui al capo 3) scadeva il 01/12/2023.

A tale data vanno aggiunti 69 giorni per la sospensionedel corso della prescrizione per il rinvio della prima udienza del giudizio di appello del24/01/2025 all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per impedimento del difensore degli imputati, con laconseguenza che il reato si è prescritto il 18/02/2024, cioè prima della pronuncia dellasentenza di appello (che, come si è visto, è stata emessa il 04/04/2025).La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio limitatamente alcapo 3) perché il reato è estinto per prescrizione, con la conseguente eliminazione delrelativo aumento di pena di: a) un mese e quindici giorni di reclusione per quanto riguardal’imputato [OSCURATO:PERSONA]; b) un mese e quindici giorni di reclusione ed € 75,00 di multa perquanto riguarda l’imputato [OSCURATO:PERSONA].3.2.

Quanto al reato di cui al capo 16), in tale capo d’imputazione, come modificato dalpubblico ministero all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il reato di truffa è descritto come commesso«nell’aprile del 2017».Poiché non risultano ulteriori modifiche di tale imputazione o contestazioni suppletiveda parte del pubblico ministero, ne discende che la Corte d’appello di Brescia, ai fini delcomputo della prescrizione, avrebbe dovuto considerare, quale data di decorrenza delrelativo termine, quella della consumazione del reato come indicata nel capo d’imputazione,cioè, appunto «aprile 2017» (e, quindi, per il principio del favor rei, il 01/04/2017), mentre, alfine di individuare il dies a quo della prescrizione, non poteva tenere conto di fatti che nonavevano costituito oggetto di contestazione, ancorché risultanti dai dati probatori che eranostati raccolti nel corso del giudizio.In particolare, la Corte d’appello di Brescia non poteva tenere conto, come ha invecefatto, dell’esecuzione, da parte della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], di bonifici di «modestesomme di denaro fino all’aprile 2018».Ne discende che, considerando quale dies a quo della prescrizione, correttamente, il01/04/2017, il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi del reato di truffa dicui al capo 16) scadeva il 01/10/2024.

A tale data vanno aggiunti 69 giorni per lasospensione del corso della prescrizione per il rinvio della prima udienza del giudizio diappello del 24/01/2025 all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per impedimento del difensore degliimputati, con la conseguenza che il reato si è prescritto il 09/12/2024, cioè prima dellapronuncia della sentenza di appello (che, come si è visto, è stata emessa il 04/04/2025).La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio limitatamente alcapo 16) perché il reato è estinto per prescrizione, con la conseguente eliminazione delrelativo aumento di pena di: a) un mese e quindici giorni di reclusione per quanto riguardal’imputato [OSCURATO:PERSONA]; b) un mese e quindici giorni di reclusione ed € 75,00 di multa perquanto riguarda l’imputato [OSCURATO:PERSONA].

4. Il quarto motivo è manifestamente infondato.Si deve precisare che tale motivo non appare concernere la misura della pena per il piùgrave reato di cui al capo 1) dell’imputazione.In ogni caso, tale pena per il reato di cui al capo 1) è stata rideterminata dalla Corted’appello di Brescia: a) quanto al [OSCURATO:PERSONA], nella contenuta misura di un aumento di quattromesi di reclusione rispetto alla pena che era stata irrogata allo stesso [OSCURATO:PERSONA] con la sentenzadel [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.u.p. del Tribunale di Padova, divenuta irrevocabile il 24/02/2024; b)quanto al [OSCURATO:PERSONA], in misura notevolmente inferiore a quella media edittale (un anno direclusione ed € 400,00 di multa, considerata anche la continuazione interna, a fronte dellamedia edittale per il reato di truffa di un anno e nove mesi di reclusione ed € 541,00 dimulta).Ne discende che l’obbligo di motivazione ben può ritenersi assolto dalla Corte d’appellodi Brescia mediante il riferimento alla gravità dei fatti e ai parametri di cui all’art. 133 cod.pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01).Il motivo appare peraltro concernere piuttosto la misura «dell’aumento di pena per lacontinuazione» e, specificamente, la misura dell’aumento di pena per il reato di cui al capo15).

Aumento che la Corte d’appello di Brescia: a) quanto al [OSCURATO:PERSONA], ha determinato in duemesi di reclusione (sempre in aumento rispetto alla pena che era stata irrogata allo stessoBertoli con la sentenza del 22/01/2024 del G.u.p. del Tribunale di Padova, divenutairrevocabile il 24/02/2024); b) quanto al [OSCURATO:PERSONA], ha confermato nella stessa misura (duemesi di reclusione ed € 100,00 di multa) che era stata determinata dal Tribunale di Brescia.A proposito di tali aumenti di pena per il reato di cui al capo 15) – e, in ogni caso, anchedegli aumenti di pena per i reati di cui ai capi 6), 16) e 22) (un mese e quindici giorni direclusione per il [OSCURATO:PERSONA] e un mese e quindici giorni di reclusione ed € 75,00 di multa per ilCuccato) – si deve rammentare che, con la sentenza “Pizzone”(Sez.

U, n. 47127 del24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01), le Sezioni unite della Corte di cassazione hannostabilito che il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre a individuare il reato piùgrave e a stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in mododistinto per ciascuno dei reati satellite.Questo rigore astrattamente richiesto ai giudici di merito nel determinare l’aumento dipena per ciascuno dei reati in continuazione deve essere peraltro calato, di volta in volta, nelcaso concreto, atteso che, come è stato chiarito dalle Sezioni unite nella stessa sentenza“Pizzone”, il grado di impegno motivazionale che è richiesto in ordine ai singoli aumenti dipena è correlato all’entità degli stessi ed è funzionale a consentire di verificare che sia statorispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati,che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operatosurrettiziamente un cumulo materiale di pene.Già in un’ormai risalente pronuncia delle stesse Sezioni unite della Corte di cassazione(Sez.

U, n. 7930 del 21/04/1995, Zouine, Rv. 201549-01), si era del resto posto l’accentosulla funzione della motivazione come preordinata al controllo sul buon uso del poterediscrezionale del giudice nella determinazione della pena, sicché non si poteva ritenereconsentita, in quanto non permetteva il suddetto controllo, la determinazione della penacomplessiva senza alcuna indicazione di quella stabilita per ciascun reato, del reato ritenutopiù grave e dell’aumento per la continuazione.Nel sottolineare come il peso (in termini di aumento di pena irrogata) attribuito dalgiudice a ciascuno dei reati satellite concorra a determinare il ragionevole trattamentosanzionatorio – con la conseguente necessità che siano resi palesi gli elementi che hannocondotto la stesso giudice al risultato al quale è pervenuto – la sentenza “Pizzone” non haperaltro mancato di sottolineare il consolidato il principio secondo cui, quando venga irrogatauna pena di gran lunga più vicina al minimo che non al massimo edittale, il mero richiamo ai«criteri di cui all’art. 133 c.p.» si deve ritenere motivazione sufficiente per dimostrarel’avvenuta ponderazione di una pena adeguata all’entità del fatto, atteso che l’obbligo dellamotivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quantomaggiormente la pena in concreto irrogata si avvicina al minimo edittale (le Sezioni unitehanno richiamato, sul punto: Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez.1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537-01).Tanto premesso in ordine alla disciplina che governa il dovere di motivazione in ordinealla quantificazione della pena anche con riguardo agli aumenti per i reati satellite, si deverilevare che, nel caso di specie, la Corte d’appello di Brescia ha irrogato agli imputati, per lemeno gravi truffe in continuazione, degli aumenti di pena in misura assolutamentecontenuta, quale si devono ritenere essere, in tutta evidenza, gli aumenti che si sono indicatisopra.A fronte di ciò, il ricorrente neppure censura la concreta quantificazione che è stataoperata dalla Corte d’appello di Brescia, né ha precisato, nel suo atto di appello (comerisulta dalla lettura di esso), e neppure nel ricorso per cassazione, in cosa sarebberoconsistite le invocate «corretta condotta processuale» e «positiva condotta susseguente alreato», con la conseguenza che gli aumenti di pena per la continuazione e, tra gli altri,l’aumento di pena per il reato di cui al capo 15), si devono ritenere essere statisufficientemente motivati dalla Corte d’appello di Brescia mediante il riferimento alla gravitàdei fatti e ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen., in quanto idoneo a dimostrare l’avvenutaponderazione di una pena adeguata all’entità dei fatti.5.

Il quinto motivo è manifestamente infondato.Con il quarto motivo del loro atto di appello (pagg. 12-13), il [OSCURATO:PERSONA] e il Cuccatoavevano chiesto la revoca della loro condanna al risarcimento dei danni in favore delle particivili che era stata pronunciata dal Tribunale di Brescia per le ragioni che «non risulta affattoprovato l’elemento soggettivo tipico del reato di truffa in capo ad entrambi i coimputati chelungi dal voler porre in essere il delitto di truffa loro contestato ponevano in essereun’iniziativa imprenditoriale loro malgrado fallimentare, nonché l’effettivo contributo causaledel [OSCURATO:PERSONA] – non già “presidente” della società, come erroneamente qualificato,bensì mero collaboratore – nella commissione del reato a lui contestato».Ciò in quanto sarebbe «[m]anca[to] qualsivoglia riscontro in merito alla sussistenzadegli elementi costitutivi del reato contestato in capo agli odierni appellanti».Con tali doglianze, avanzate nell’atto di appello, la richiesta di revoca della condanna alrisarcimento del danno era pertanto fondata esclusivamente sull’asserita insussistenza deireati di truffa per i quali era stata pronunciata sentenza di condanna penale e su ragioni chegli imputati avevano già fatto valere in sede di contestazione della loro responsabilità penale(l’avere essi posto in essere una reale operazione imprenditoriale, ancorché rivelatasifallimentare, e non un’operazione truffaldina; l’essere stato il [OSCURATO:PERSONA] non il presidente dellasocietà ma un mero collaboratore).Ne discende che del tutto legittimamente e correttamente la Corte d’appello di Brescia,avendo rigettato i motivi di appello relativi alla responsabilità penale, ritenendo lasussistenza di tutti gli elementi costitutivi delle truffe e il concorso del [OSCURATO:PERSONA] nellacommissione di esse, ha confermato le statuizioni civili in quanto contestate solo sulcontrario presupposto dell’insussistenza degli stessi elementi e dell’estraneità del [OSCURATO:PERSONA].6.

I motivi nuovi sono inammissibili perché sono stati presentati oltre il termine che èprevisto dall’art. 611, comma 1, terzo periodo, cod. proc. pen.Tale disposizione, specificamente relativa ai procedimenti trattati dalla Corte dicassazione, è ripresa in modo sostanzialmente identico da quella di cui all’art. 584, comma4, primo periodo, cod. proc. pen. (art. 611, comma 1, terzo periodo: «Fino a quindici giorniprima dell’udienza […] tutte le parti possono presentare motivi nuovi»; art. 584, comma 4,primo periodo: «Fino a quindici giorni prima dell’udienza possono essere presentati nellacancelleria del giudice della impugnazione motivi nuovi […]»).Come si è visto esaminando il primo motivo del ricorso, la Corte di cassazione hacostantemente ribadito, anche con specifico riferimento al procedimento di legittimità, che iltermine di quindici giorni per la presentazione dei motivi nuovi deve essere computato conl’esclusione sia del dies a quo sia del dies ad quem.Ciò rammentato, l’adempimento risulta compiuto tardivamente dai ricorrenti.Infatti, i motivi nuovi di ricorso sono stati presentati il 22/01/2026 (giovedì), mentrel’udienza davanti alla Corte di cassazione si è tenuta in data di oggi 06/02/2026 (venerdì).Ne discende che, poiché non si deve computare né il 22/01/2026 né il 06/02/2026, enon essendo nessuna di tali due date caduta in giorno festivo, tra la presentazione dei motivinuovi di ricorso e l’udienza davanti alla Corte di cassazione possono essere considerati soloquattordici giorni.Tale rilievo della tardività della presentazione dei motivi nuovi assorbe laconsiderazione del concorrente profilo di inammissibilità del primo e del secondo motivonuovo costituito dal fatto che, posto che, secondo il consolidato orientamento della Corte dicassazione, i motivi nuovi proposti a sostegno dell’impugnazione devono avere a oggetto, apena d’inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata già investiti dall’attod’impugnazione originario (Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli, Rv. 272821-01, relativaa una fattispecie in tema di appropriazione indebita nella quale la Corte ha ritenuto checostituisce motivo nuovo non ammissibile la doglianza riguardante il difetto di “altruità” deldanaro, poiché essa attiene all’elemento oggettivo mentre, con il ricorso originario, era statacontestata la sola sussistenza dell’elemento soggettivo; Sez. 2, n. 53630 del 17/11/2016,Braidic, Rv. 268980-01, con la quale la Corte ha ritenuto che costituisce motivo nuovo nonammissibile la richiesta di esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 7, cod.pen., ove con l’appello principale siano state formulate doglianze relative al giudizio dibilanciamento e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, trattandosi di puntidistinti della decisione; Sez. 6, n. 27325 del 20/05/2008, D’Antino, Rv. 240367-01), i ricorsioriginari del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] non investivano né l’affermazione di responsabilità per ilreato di cui al capo 1) né la questione della sussistenza della condizione di procedibilità dellaquerela con riguardo ai reati di cui ai capi 3) e 16) (dei quali, comunque, come si è visto, inaccoglimento del terzo motivo del ricorso originario, è stata ritenuta la prescrizione).

Da taleritenuta prescrizione discende anche che il secondo motivo nuovo, come pure il terzo motivonuovo (con il quale i ricorrenti avevano nuovamente prospettato la questione dellaprescrizione dei reati di cui ai capi 3 e 16), sono comunque assorbiti dall’accoglimento delterzo motivo del ricorso originario.7.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reati di cui ai capi 3) e 16)perché estinti per prescrizione, con eliminazione dei relativi aumenti di pena.

Questa deveessere rideterminata in un anno e nove mesi di reclusione ed € 750,00 di multa per DavideCuccato e in nove mesi di reclusione l’aumento apportato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] atitolo di continuazione sulla sentenza del 22/01/2024 del G.u.p. del Tribunale di Padova,divenuta irrevocabile il 24/02/2024.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai reati di cui ai capi 3) e 16) perchè estinti per prescrizione eliminando irelativi aumenti di pena.

Ridetermina la pena in anni uno e mesi nove di reclusione ed euro750,00 di multa per [OSCURATO:PERSONA] e in mesi nove di reclusione l'aumento apportato neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di continuazione sulla sentenza del 22.01.2024 del Gup delTribunale di Padova, irrev. il 24.02.2024.Così è deciso, 06/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
972avverso la sentenza del 04/04/2025 della Corte d’appello di Bresciavisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;visti i motivi nuovi presentati dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e diCuccato [OSCURATO:PERSONA];udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che i ricorsi siano rigettati;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale si èriportato ai motivi e ai motivi nuovi, chiedendone l’accoglimento, e ha depositatodocumentazione.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 04/04/2025, la Corte d’appello di Brescia, in parziale riforma dellasentenza del 29/02/2024 del Tribunale di Brescia, emessa in esito a giudizio ordinario:a) dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ordine ai reati di truffa di cui ai capi 4), 14), 17), 18), 19) e 20) per essere gli stessi estintiper prescrizione;b) dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ordine ai reati di truffa di cui ai capi 1), 3), 6), 16) e 22) limitatamente ai fatti commessi finoal 24/07/2017, per essere gli stessi estinti per prescrizione;c) confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di truffa dicui ai capi 1) (limitatamente ai fatti commessi dopo il 24/07/2017), 3) (limitatamente ai fatticommessi dopo il 24/07/2017), 6 (limitatamente ai fatti commessi dopo il 24/07/2017), 15),16) (limitatamente ai fatti commessi dopo il 24/07/2017) e 22) (limitatamente ai fatticommessi dopo il 24/07/2017);d) per l’effetto:d.1) quanto a [OSCURATO:PERSONA], riconosciuta la continuazione tra i più gravi fatti giudicaticon la sentenza del 22/01/2024 del G.u.p. del Tribunale di Padova, divenuta irrevocabile il24/02/2024, e i fatti di cui sub c), irrogava, per questi ultimi, un aumento di pena di un annodi reclusione;d.2) quanto a [OSCURATO:PERSONA], rideterminava la pena per i fatti di cui sub c) in due annidi reclusione ed € 900,00 di multa;e) revocava la sospensione condizionale della pena che era stata concessa a MarcoBertoli con la sentenza del 22/01/2024 del G.u.p. del Tribunale di Padova, divenutairrevocabile il 24/02/2024;e) confermava le statuizioni civili della sentenza di primo grado.I reati di truffa attribuiti al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA] in concorso tra loro, aggravati, quanto aireati di cui ai capi 1), 3) e 22), dall’avere cagionato alle persone offese un dannopatrimoniale di rilevante gravità, sarebbero consistiti nell’avere artificiosamente prospettatoalle persone offese degli investimenti, consistenti nell’acquisto di macchine per il caffè,garantendo loro la percezione di fruttuosi rendimenti – che sarebbero derivati dallacollocazione di tali macchine sul mercato –, oltre che la restituzione del capitale investito,senza poi né corrispondere i suddetti rendimenti né restituire il capitale investito.2. Avverso l’indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’appello di Brescia, hannoproposto ricorsi per cassazione, con un unico atto a firma del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidati a cinque motivi.2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano, con riferimento all’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale conriferimento alla dichiarazione di inammissibilità dei motivi nuovi di appello in quantoerroneamente ritenuti tardivi, nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicitàdella motivazione «con riferimento al mancato accoglimento [degli stessi] motivi nuovi».Rappresentano la contraddizione nella quale sarebbe incorsa la Corte d’appello diBrescia per avere indicato, quale data della presentazione dei motivi nuovi di appello: a pag.23 della sentenza impugnata, il «9 gennaio 2025» (terzultimo capoverso); a pag. 28 dellastessa sentenza, il «15 gennaio 2024» (terzultimo capoverso).Ciò rappresentato, i ricorrenti deducono che, come risulta dalla ricevuta allegata alricorso, il loro difensore presentò i motivi nuovi di appello il 09/01/2025 (per un mero erroremateriale il ricorso indica la data del «09/04/2025»), con la conseguenza che la Corted’appello di Brescia avrebbe erroneamente ritenuto la tardività degli stessi motivi nuovi e laconseguente inammissibilità degli stessi.2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano, con riferimento all’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale,nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione «conriferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bisc.p.».La Corte d’appello di Brescia sarebbe incorsa nei denunciati tali vizi di violazione dilegge e di motivazione per avere negato agli imputati le circostanze attenuanti generiche perla ragione che essi non avevano «offerto alcun contributo alla ricostruzione dei fatti» (pag.36, primo e secondo paragrafo, della sentenza impugnata).Sulla premessa che il diritto di difesa si configura anche come «regola della “noncollaborazione”, la quale si traduce nel diritto al silenzio o al non dichiarare contra se o alrimanere assente dal processo», i ricorrenti contestano che, stante, appunto, il diritto alsilenzio dell’imputato, lo stesso «non può essere obbligato a rendere dichiarazioni,tantomeno auto-indizianti, né la scelta di avvalersi della facoltà di non rendere dichiarazionie/o di non rispondere, né quella di non presenziare alle udienze può essere in alcun modosanzionata».2.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano, con riferimento all’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale,nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione «conriferimento al mancato riconoscimento dell’intervenuta prescrizione dei capi 3) e 16)».2.3.1. Quanto al reato di cui al capo 3), contestano l’argomentazione della Corted’appello di Brescia secondo cui «[OSCURATO:PERSONA] [persona offesa del reato di cui al capo 3)],come emerge dalla querela e dalla documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza haeseguito un ultimo versamento di 5.000,00 euro il 20 novembre 2017 e, dunque, anche ilcapo 3) è solo parzialmente prescritto» (quartultimo capoverso della pag. 34 della sentenzaimpugnata).Deducono che, poiché nel capo 3) dell’imputazione il tempus commissi delicti eraindicato alla data del «1° giugno 2016», in assenza della contestazione di condottesuccessive a tale data, non potendo essi essere condannati per le stesse condotte, nediscenderebbe che, considerando come tempus commissi delicti il 01/06/2016, il reato di cuial capo 3) si doveva ritenere interamente prescritto.2.3.2. Quanto al reato di cui al capo 16), contestano l’argomentazione della Corted’appello di Brescia secondo cui «[d]alla documentazione bancaria agli atti risulta che LucaSpiazzi [persona offesa del reato di cui al capo 16] ha continuato a bonificare modestesomme di denaro fino all’aprile 2018 (a onta del riferimento nel capo d’imputazione all’aprile2017) e, dunque, il reato al capo 16) è solo parzialmente prescritto» (primo capoverso dellapag. 35 della sentenza impugnata).Deducono che, poiché nel capo 16) dell’imputazione il tempus commissi delicti eraindicato come «commesso nell’aprile del 2017», in assenza della contestazione di condottesuccessive a tale data, non potendo essi essere condannati per le stesse condotte, nediscenderebbe che, considerando come tempus commissi delicti aprile 2017, il reato di cui alcapo 16) si doveva ritenere interamente prescritto.2.4. Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano, con riferimento all’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale «conriferimento alla mancata riduzione dell’aumento di pena per la continuazione», nonché lamancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione «con riferimento allamancata riduzione della pena».Dopo avere premesso che, con un motivo di appello, avevano lamentato l’eccessivitàdella pena base e degli aumenti per la continuazione, i ricorrenti lamentano che, mentre per ireati in continuazione di cui ai capi 3), 6), 16) e 22), i quali erano stati dichiarati parzialmenteprescritti, la Corte d’appello di Brescia aveva diminuito gli aumenti di pena a un mese e 15giorni di reclusione ed € 75,00 di multa (a fronte di due mesi di reclusione ed € 100,00 dimulta che erano stati irrogati dal Tribunale di Brescia), per il reato in continuazione di cui alcapo 15), che non era neppure in parte prescritto, la Corte d’appello di Brescia aveva invececonfermato l’aumento di pena di due mesi di reclusione ed € 100,00 di multa che era statoirrogato dal Tribunale di Brescia.Ciò «nonostante l’apposito motivo di doglianza formulato dal […] difensore», il qualeaveva «sostenuto […] che la misura dell’aumento dovesse essere rideterminata in misuraprossima al minimo edittale, avuto riguardo, in particolare alla corretta condotta processualeserbata da quest’ultimo ed alla positiva condotta susseguente al reato».La Corte d’appello di Brescia sarebbe pertanto incorsa nei denunciati vizi di violazionedi legge e di motivazione in quanto avrebbe omesso qualsivoglia motivazione «in merito allamancata rideterminazione della misura dell’aumento per la continuazione, nonchéqualsivoglia osservazione in merito alle doglianze formulate, con apposito atto d’appello».2.5. Con il quinto motivo, i ricorrenti lamentano, con riferimento all’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale «conriferimento alla mancata revoca delle statuizioni civili contenute nella sentenza di primogrado», nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.Lamentano che la Corte d’appello di Brescia avrebbe omesso qualsivoglia motivazionecon riguardo alla conferma delle statuizioni civili e alle doglianze che, a tale proposito, eranostate avanzate nel loro atto di appello.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato tre motivi nuovi.3.1. Con il primo motivo nuovo, i ricorrenti lamentano, con riferimento all’art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione della leggepenale «con particolare riferimento alla mancata pronuncia di sentenza di assoluzione neiconfronti degli imputati con particolare riferimento al capo sub n. 1)», nonché la mancanza,contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.Premettono che, con il proprio atto di appello, avevano chiesto di essere assolti dalreato di cui capo 1) per la mancanza degli elementi della truffa degli artifici e raggiri e delprofitto ingiusto, argomentando: a) quanto agli artifici e raggiri, che la persona offesaRuggero [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di essersi determinato a effettuare l’investimento in quanto gliera stato consigliato dal proprio promotore finanziario [OSCURATO:PERSONA], per il quale nutrivastima e fiducia e che, ciò nonostante, mentre essi erano stati condannati, il [OSCURATO:PERSONA],«unico ad aver avuto contatti diretti con le […] persone offese», era stato invece assolto; b)quanto all’ingiusto profitto, che i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano«effettua[to] cospicui versamenti nei confronti di una società terza ed estranea ai fatti di cuial […] processo: la società Artinvest, riconducibile esclusivamente al [OSCURATO:PERSONA] […] ma non alCuccato».Nonostante tali doglianze, la Corte d’appello di Brescia aveva «immotivatamente»confermato la loro responsabilità, così incorrendo nei lamentati vizi di violazione di legge e dicarenza di motivazione.3.2. Con il secondo motivo nuovo, i ricorrenti lamentano, con riferimento all’art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione della leggepenale «con particolare riferimento alla mancata pronuncia di sentenza di non doversiprocedere […] con particolare riferimento ai capi sub n. 3) e 6) per mancanza dellacondizione di procedibilità», nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicitàdella motivazione.Dopo avere premesso che, con il proprio atto di appello, avevano denunciato lamancanza della condizione di procedibilità della querela con riferimento ai reati di cui ai capi3) e 6), il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] denunciano che l’affermazione della Corte d’appello di Bresciasecondo cui «[i] motivi sub 3a 4a e 5a sono inammissibili anche perché riguardano temi noninerenti i capi e punti della decisione di primo grado investiti dall’originario atto d’appello»(ultime due righe della pag. 28 della sentenza impugnata) violerebbe l’art. 129 cod. proc.pen., atteso che tale norma impone al giudice che, in ogni stato e grado del processo,riconosca la mancanza di una condizione di procedibilità, di dichiararla di ufficio consentenza.La Corte d’appello di Brescia avrebbe pertanto dovuto pronunciare sentenza di nondoversi procedere con riguardo ai reati di cui ai capi 3) e 6).Infatti, quanto al reato di cui al capo 3), come era stato rappresentato con l’atto diappello: a) nell’atto che era stato presentato dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA],mancava «qualsivoglia formula che esprima la volontà che l’autorità giudiziaria proceda perpunire il colpevole del reato […], limitandosi a “denunciare” una condotta posta in esseredagli […] imputati»; b) anche a volere qualificare tale atto del 14/06/2018 come querela, lastessa si doveva ritenere in ogni caso tardiva, atteso che il [OSCURATO:PERSONA] aveva sottoscritto i contrattiche gli erano stati proposti il 07/07/2017, con la conseguenza che il diritto di querela sarebbestato esercitato (il 14/06/2018) ben oltre il termine che è previsto dall’art. 124 cod. pen.Quanto al reato di cui al capo 6), come era stato rappresentato nell’atto di appello, ildiritto di querela era stato esercitato dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] tardivamente,– a suo dire – perpetrata nell’ottobre 2017».Da ciò la conseguenza che, non pronunciando sentenza di non doversi procedere inordine ai reati di cui ai capi 3) e 6) per mancanza della condizione di procedibilità dellaquerela, la Corte d’appello di Brescia sarebbe incorsa nei lamentati vizi di violazione di leggee di carenza di motivazione.3.3. Con il terzo motivo nuovo, i ricorrenti lamentano, con riferimento all’art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione della leggepenale «con particolare riferimento alla mancata pronuncia di sentenza di non doversiprocedere […] essendo i reati ascrittigli estinti per intervenuta prescrizione con riferimento aicapi sub n. 3) e 16)», nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità dellamotivazione.Deducono che, come già lamentato con il terzo motivo del ricorso, considerando iltempo necessario a prescrivere di sette anni e sei mesi e la sospensione del corso dellaprescrizione per 69 giorni, il reato di cui al capo 3) – asseritamente commesso, come èindicato in tale mai modificato capo d’imputazione, il 01/06/2016 – e il reato di cui al capo16), asseritamente commesso nell’aprile del 2017, si dovrebbero ritenere integralmenteprescritti.Da ciò la conseguenza che, non pronunciando sentenza di non doversi procedere inordine ai reati di cui ai capi 3) e 16) per essere gli stessi estinti per prescrizione, la Corted’appello di Brescia sarebbe incorsa nei lamentati vizi di violazione di legge e di carenza dimotivazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo è manifestamente infondato.È vero che, come è stato rappresentato con tale motivo, la Corte d’appello di Brescia èincorsa in errore col considerare, in sede di verifica della tempestività dei motivi nuovi diappello, quale data di presentazione di tali motivi nuovi, il 15/01/2025.I ricorrenti hanno infatti fornito la prova, mediante l’allegazione al ricorso della relativaricevuta di deposito, di avere presentato i suddetti motivi nuovi di appello il 09/01/2025(come è stato peraltro indicato dalla stessa Corte d’appello di Brescia a pag. 23 dellasentenza impugnata).Ciò nonostante, la manifesta infondatezza del motivo discende dal fatto che, ancheconsiderando, quale data di presentazione dei motivi nuovi di appello, quella corretta del09/01/2025, tale presentazione risulta comunque tardiva.Si deve in proposito osservare che, poiché l’art. 585, comma 4, cod. proc. pen.,stabilisce soltanto il momento finale («[f]ino a quindici giorni prima dell’udienza»), si deveritenere applicabile la regola di computo dei termini che è stabilita dall’art. 172, comma 5,cod. proc. pen., secondo cui, quando, appunto, è stabilito soltanto il momento finale, «leunità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere»; il che, a sua volta,comporta che vanno esclusi dal computo sia il dies a quo sia il dies ad quem (Sez. 3, n.30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726-01, e Sez. 1, n. 16356 del 20/03/2015, Piras, Rv.263322-01, le quali, in applicazione di tale principio, hanno ritenuto tardivo il deposito dimotivi nuovi presentati in cancelleria, rispettivamente, il 17 giugno con riferimento aun’udienza fissata per il 2 luglio e il 5 marzo con riferimento a un’udienza fissata per il 20marzo, avendo riguardo al termine, stabilito dall’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., «[f]ino aquindici giorni prima dell’udienza». Si veda anche: Sez. 2, n. 15718 del 01/03/2023, Russo,Rv. 284499-01).L’unica eccezione alla suddetta regola stabilita dall’art. 172, comma 5, cod. proc. pen.,ricorre nel caso di festività della data di scadenza. In tale ipotesi, si applica infatti il comma 3dello stesso art. 172 cod. proc. pen., in forza del quale il termine che scade in giorno festivoè prorogato di diritto al giorno successivo non festivo (Sez. 3, n. 37988 del 04/05/2004, Asto,Rv. 230026-01; Sez. 1, n. 3559 del 23/05/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205316-01).Nel caso di specie, come si è visto, i motivi nuovi di appello sono stati presentati il09/01/2025 (giovedì), mentre la prima udienza davanti alla Corte d’appello di Brescia si ètenuta il 24/01/2025 (venerdì).Posto che, per le ragioni che si sono indicate, il termine di quindici giorni per lapresentazione dei motivi nuovi deve essere computato con l’esclusione sia del dies a quo siadel dies ad quem, tale adempimento risulta compiuto tardivamente.Infatti, poiché non si deve computare né il 09/01/2025 né il 24/01/2025, e non essendonessuna di tali due date caduta in giorno festivo, tra la presentazione dei motivi nuovi diappello e l’udienza davanti alla Corte d’appello di Brescia possono essere considerati soloquattordici giorni.In ogni caso, il motivo è generico – e, perciò, non consentito – atteso che i ricorrentihanno omesso di indicare il contenuto dei motivi nuovi di appello, al fine di consentire allaCorte di cassazione di valutarne la possibile ricaduta in punto di legittimità della sentenzaimpugnata. Né tale dovere di specificazione può essere demandato alla stessa Corte dicassazione mediante l’allegazione dei motivi nuovi che la Corte d’appello di Brescia non haesaminato, atteso che compete alla parte che li aveva proposti evidenziarne gli elementi dicontinenza e pregnanza rispetto ai motivi principali.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.È vero che la Corte di cassazione ha statuito che, in tema di circostanze attenuantigeneriche, se la confessione dell’imputato, tanto più se spontanea e indicativa di uno stato diresipiscenza, può essere valutata come elemento favorevole ai fini della concessione delbeneficio, di contro la protesta d’innocenza o la scelta di rimanere in silenzio o noncollaborare con l’autorità giudiziaria, pur di fronte all’evidenza delle prove di colpevolezza,non può essere assunta, da sola, come elemento decisivo sfavorevole, non esistendo nelvigente ordinamento un principio giuridico per cui le attenuanti generiche debbano esserenegate all’imputato che non confessi di aver commesso il fatto, quale che sia l’efficacia delleprove di reità (Sez. 5, n. 32422 del 24/09/2020, Barzaghi, Rv. 279778-01; Sez. 3, n. 50565del 29/10/2015, Rossi, Rv. 265592-01).Tuttavia, nel caso di specie, la Corte d’appello di Brescia ha negato al [OSCURATO:PERSONA] e alCuccato la concessione delle circostanze attenuanti generiche non solo perché non avevano«fornito alcun contributo alla ricostruzione dei fatti», ma anche perché la reiterazione dellecondotte delittuose ai danni di un’ampia platea di persone offese e la commissione dellestesse condotte con modalità significativamente organizzate, avvalendosi anche di società,si dovevano ritenere sia connotare i fatti come di particolare gravità sia denotare unatutt’altro che modesta capacità a delinquere. La Corte d’appello di Brescia ha altresìevidenziato: a) quanto al [OSCURATO:PERSONA], che egli era stato già condannato per bancarotta con lasentenza del 22/01/2024 del G.u.p. del Tribunale di Padova, divenuta irrevocabile il24/02/2024; b) quanto al [OSCURATO:PERSONA], che egli aveva svolto un ruolo rilevante nella commissionedei reati – atteso che gli era affidato il ruolo di imbonitore dei potenziali investitori e cheaveva ricevuto bonifici per somme ingenti –, ed era gravato da precedenti penali specifici.La decisione di non concedere le circostanze attenuanti generiche, pertanto, non èstata presa dalla Corte d’appello di Brescia assumendo, da sola, come elemento decisivosfavorevole, la mancata offerta di contributi alla ricostruzione dei fatti, ma ritenendo,legittimamente, significativi i menzionati elementi – attinenti sia alla gravità dei reati sia allacapacità a delinquere –, così esprimendo un giudizio di fatto che, non essendocontraddittorio e dando conto degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., ritenutipreponderanti ai fini del diniego, non è sindacabile in questa sede di legittimità (Sez. 5, n.43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01).3. Il terzo motivo è fondato.3.1. Quanto al reato di cui al capo 3), in tale capo d’imputazione il reato di truffa èdescritto come commesso «il 1° giugno 2016».Poiché non risultano modifiche di tale imputazione o contestazioni suppletive da partedel pubblico ministero, ne discende che la Corte d’appello di Brescia, ai fini del computodella prescrizione, avrebbe dovuto considerare, quale data di decorrenza del relativotermine, quella della consumazione del reato come indicata nel capo d’imputazione, cioè,appunto la data del 01/06/2016, mentre, al fine di individuare il dies a quo della prescrizione,non poteva tenere conto di fatti che non avevano costituito oggetto di contestazione,ancorché risultanti dai dati probatori che erano stati raccolti nel corso del giudizio.In particolare, la Corte d’appello di Brescia non poteva tenere conto, come ha invecefatto, dell’esecuzione, da parte della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], del versamento del[OSCURATO:DATA_NASCITA], atteso che, come si è detto, tale fatto non aveva costituito oggetto dicontestazione.Ne discende che, considerando quale dies a quo della prescrizione, correttamente, il01/06/2016, il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi del reato di truffa dicui al capo 3) scadeva il 01/12/2023. A tale data vanno aggiunti 69 giorni per la sospensionedel corso della prescrizione per il rinvio della prima udienza del giudizio di appello del24/01/2025 all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per impedimento del difensore degli imputati, con laconseguenza che il reato si è prescritto il 18/02/2024, cioè prima della pronuncia dellasentenza di appello (che, come si è visto, è stata emessa il 04/04/2025).La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio limitatamente alcapo 3) perché il reato è estinto per prescrizione, con la conseguente eliminazione delrelativo aumento di pena di: a) un mese e quindici giorni di reclusione per quanto riguardal’imputato [OSCURATO:PERSONA]; b) un mese e quindici giorni di reclusione ed € 75,00 di multa perquanto riguarda l’imputato [OSCURATO:PERSONA].3.2. Quanto al reato di cui al capo 16), in tale capo d’imputazione, come modificato dalpubblico ministero all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il reato di truffa è descritto come commesso«nell’aprile del 2017».Poiché non risultano ulteriori modifiche di tale imputazione o contestazioni suppletiveda parte del pubblico ministero, ne discende che la Corte d’appello di Brescia, ai fini delcomputo della prescrizione, avrebbe dovuto considerare, quale data di decorrenza delrelativo termine, quella della consumazione del reato come indicata nel capo d’imputazione,cioè, appunto «aprile 2017» (e, quindi, per il principio del favor rei, il 01/04/2017), mentre, alfine di individuare il dies a quo della prescrizione, non poteva tenere conto di fatti che nonavevano costituito oggetto di contestazione, ancorché risultanti dai dati probatori che eranostati raccolti nel corso del giudizio.In particolare, la Corte d’appello di Brescia non poteva tenere conto, come ha invecefatto, dell’esecuzione, da parte della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], di bonifici di «modestesomme di denaro fino all’aprile 2018».Ne discende che, considerando quale dies a quo della prescrizione, correttamente, il01/04/2017, il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi del reato di truffa dicui al capo 16) scadeva il 01/10/2024. A tale data vanno aggiunti 69 giorni per lasospensione del corso della prescrizione per il rinvio della prima udienza del giudizio diappello del 24/01/2025 all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per impedimento del difensore degliimputati, con la conseguenza che il reato si è prescritto il 09/12/2024, cioè prima dellapronuncia della sentenza di appello (che, come si è visto, è stata emessa il 04/04/2025).La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio limitatamente alcapo 16) perché il reato è estinto per prescrizione, con la conseguente eliminazione delrelativo aumento di pena di: a) un mese e quindici giorni di reclusione per quanto riguardal’imputato [OSCURATO:PERSONA]; b) un mese e quindici giorni di reclusione ed € 75,00 di multa perquanto riguarda l’imputato [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il quarto motivo è manifestamente infondato.Si deve precisare che tale motivo non appare concernere la misura della pena per il piùgrave reato di cui al capo 1) dell’imputazione.In ogni caso, tale pena per il reato di cui al capo 1) è stata rideterminata dalla Corted’appello di Brescia: a) quanto al [OSCURATO:PERSONA], nella contenuta misura di un aumento di quattromesi di reclusione rispetto alla pena che era stata irrogata allo stesso [OSCURATO:PERSONA] con la sentenzadel [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.u.p. del Tribunale di Padova, divenuta irrevocabile il 24/02/2024; b)quanto al [OSCURATO:PERSONA], in misura notevolmente inferiore a quella media edittale (un anno direclusione ed € 400,00 di multa, considerata anche la continuazione interna, a fronte dellamedia edittale per il reato di truffa di un anno e nove mesi di reclusione ed € 541,00 dimulta).Ne discende che l’obbligo di motivazione ben può ritenersi assolto dalla Corte d’appellodi Brescia mediante il riferimento alla gravità dei fatti e ai parametri di cui all’art. 133 cod.pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01).Il motivo appare peraltro concernere piuttosto la misura «dell’aumento di pena per lacontinuazione» e, specificamente, la misura dell’aumento di pena per il reato di cui al capo15). Aumento che la Corte d’appello di Brescia: a) quanto al [OSCURATO:PERSONA], ha determinato in duemesi di reclusione (sempre in aumento rispetto alla pena che era stata irrogata allo stessoBertoli con la sentenza del 22/01/2024 del G.u.p. del Tribunale di Padova, divenutairrevocabile il 24/02/2024); b) quanto al [OSCURATO:PERSONA], ha confermato nella stessa misura (duemesi di reclusione ed € 100,00 di multa) che era stata determinata dal Tribunale di Brescia.A proposito di tali aumenti di pena per il reato di cui al capo 15) – e, in ogni caso, anchedegli aumenti di pena per i reati di cui ai capi 6), 16) e 22) (un mese e quindici giorni direclusione per il [OSCURATO:PERSONA] e un mese e quindici giorni di reclusione ed € 75,00 di multa per ilCuccato) – si deve rammentare che, con la sentenza “Pizzone”(Sez. U, n. 47127 del24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01), le Sezioni unite della Corte di cassazione hannostabilito che il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre a individuare il reato piùgrave e a stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in mododistinto per ciascuno dei reati satellite.Questo rigore astrattamente richiesto ai giudici di merito nel determinare l’aumento dipena per ciascuno dei reati in continuazione deve essere peraltro calato, di volta in volta, nelcaso concreto, atteso che, come è stato chiarito dalle Sezioni unite nella stessa sentenza“Pizzone”, il grado di impegno motivazionale che è richiesto in ordine ai singoli aumenti dipena è correlato all’entità degli stessi ed è funzionale a consentire di verificare che sia statorispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati,che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operatosurrettiziamente un cumulo materiale di pene.Già in un’ormai risalente pronuncia delle stesse Sezioni unite della Corte di cassazione(Sez. U, n. 7930 del 21/04/1995, Zouine, Rv. 201549-01), si era del resto posto l’accentosulla funzione della motivazione come preordinata al controllo sul buon uso del poterediscrezionale del giudice nella determinazione della pena, sicché non si poteva ritenereconsentita, in quanto non permetteva il suddetto controllo, la determinazione della penacomplessiva senza alcuna indicazione di quella stabilita per ciascun reato, del reato ritenutopiù grave e dell’aumento per la continuazione.Nel sottolineare come il peso (in termini di aumento di pena irrogata) attribuito dalgiudice a ciascuno dei reati satellite concorra a determinare il ragionevole trattamentosanzionatorio – con la conseguente necessità che siano resi palesi gli elementi che hannocondotto la stesso giudice al risultato al quale è pervenuto – la sentenza “Pizzone” non haperaltro mancato di sottolineare il consolidato il principio secondo cui, quando venga irrogatauna pena di gran lunga più vicina al minimo che non al massimo edittale, il mero richiamo ai«criteri di cui all’art. 133 c.p.» si deve ritenere motivazione sufficiente per dimostrarel’avvenuta ponderazione di una pena adeguata all’entità del fatto, atteso che l’obbligo dellamotivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quantomaggiormente la pena in concreto irrogata si avvicina al minimo edittale (le Sezioni unitehanno richiamato, sul punto: Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez.1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537-01).Tanto premesso in ordine alla disciplina che governa il dovere di motivazione in ordinealla quantificazione della pena anche con riguardo agli aumenti per i reati satellite, si deverilevare che, nel caso di specie, la Corte d’appello di Brescia ha irrogato agli imputati, per lemeno gravi truffe in continuazione, degli aumenti di pena in misura assolutamentecontenuta, quale si devono ritenere essere, in tutta evidenza, gli aumenti che si sono indicatisopra.A fronte di ciò, il ricorrente neppure censura la concreta quantificazione che è stataoperata dalla Corte d’appello di Brescia, né ha precisato, nel suo atto di appello (comerisulta dalla lettura di esso), e neppure nel ricorso per cassazione, in cosa sarebberoconsistite le invocate «corretta condotta processuale» e «positiva condotta susseguente alreato», con la conseguenza che gli aumenti di pena per la continuazione e, tra gli altri,l’aumento di pena per il reato di cui al capo 15), si devono ritenere essere statisufficientemente motivati dalla Corte d’appello di Brescia mediante il riferimento alla gravitàdei fatti e ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen., in quanto idoneo a dimostrare l’avvenutaponderazione di una pena adeguata all’entità dei fatti.5. Il quinto motivo è manifestamente infondato.Con il quarto motivo del loro atto di appello (pagg. 12-13), il [OSCURATO:PERSONA] e il Cuccatoavevano chiesto la revoca della loro condanna al risarcimento dei danni in favore delle particivili che era stata pronunciata dal Tribunale di Brescia per le ragioni che «non risulta affattoprovato l’elemento soggettivo tipico del reato di truffa in capo ad entrambi i coimputati chelungi dal voler porre in essere il delitto di truffa loro contestato ponevano in essereun’iniziativa imprenditoriale loro malgrado fallimentare, nonché l’effettivo contributo causaledel [OSCURATO:PERSONA] – non già “presidente” della società, come erroneamente qualificato,bensì mero collaboratore – nella commissione del reato a lui contestato».Ciò in quanto sarebbe «[m]anca[to] qualsivoglia riscontro in merito alla sussistenzadegli elementi costitutivi del reato contestato in capo agli odierni appellanti».Con tali doglianze, avanzate nell’atto di appello, la richiesta di revoca della condanna alrisarcimento del danno era pertanto fondata esclusivamente sull’asserita insussistenza deireati di truffa per i quali era stata pronunciata sentenza di condanna penale e su ragioni chegli imputati avevano già fatto valere in sede di contestazione della loro responsabilità penale(l’avere essi posto in essere una reale operazione imprenditoriale, ancorché rivelatasifallimentare, e non un’operazione truffaldina; l’essere stato il [OSCURATO:PERSONA] non il presidente dellasocietà ma un mero collaboratore).Ne discende che del tutto legittimamente e correttamente la Corte d’appello di Brescia,avendo rigettato i motivi di appello relativi alla responsabilità penale, ritenendo lasussistenza di tutti gli elementi costitutivi delle truffe e il concorso del [OSCURATO:PERSONA] nellacommissione di esse, ha confermato le statuizioni civili in quanto contestate solo sulcontrario presupposto dell’insussistenza degli stessi elementi e dell’estraneità del [OSCURATO:PERSONA].6. I motivi nuovi sono inammissibili perché sono stati presentati oltre il termine che èprevisto dall’art. 611, comma 1, terzo periodo, cod. proc. pen.Tale disposizione, specificamente relativa ai procedimenti trattati dalla Corte dicassazione, è ripresa in modo sostanzialmente identico da quella di cui all’art. 584, comma4, primo periodo, cod. proc. pen. (art. 611, comma 1, terzo periodo: «Fino a quindici giorniprima dell’udienza […] tutte le parti possono presentare motivi nuovi»; art. 584, comma 4,primo periodo: «Fino a quindici giorni prima dell’udienza possono essere presentati nellacancelleria del giudice della impugnazione motivi nuovi […]»).Come si è visto esaminando il primo motivo del ricorso, la Corte di cassazione hacostantemente ribadito, anche con specifico riferimento al procedimento di legittimità, che iltermine di quindici giorni per la presentazione dei motivi nuovi deve essere computato conl’esclusione sia del dies a quo sia del dies ad quem.Ciò rammentato, l’adempimento risulta compiuto tardivamente dai ricorrenti.Infatti, i motivi nuovi di ricorso sono stati presentati il 22/01/2026 (giovedì), mentrel’udienza davanti alla Corte di cassazione si è tenuta in data di oggi 06/02/2026 (venerdì).Ne discende che, poiché non si deve computare né il 22/01/2026 né il 06/02/2026, enon essendo nessuna di tali due date caduta in giorno festivo, tra la presentazione dei motivinuovi di ricorso e l’udienza davanti alla Corte di cassazione possono essere considerati soloquattordici giorni.Tale rilievo della tardività della presentazione dei motivi nuovi assorbe laconsiderazione del concorrente profilo di inammissibilità del primo e del secondo motivonuovo costituito dal fatto che, posto che, secondo il consolidato orientamento della Corte dicassazione, i motivi nuovi proposti a sostegno dell’impugnazione devono avere a oggetto, apena d’inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata già investiti dall’attod’impugnazione originario (Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli, Rv. 272821-01, relativaa una fattispecie in tema di appropriazione indebita nella quale la Corte ha ritenuto checostituisce motivo nuovo non ammissibile la doglianza riguardante il difetto di “altruità” deldanaro, poiché essa attiene all’elemento oggettivo mentre, con il ricorso originario, era statacontestata la sola sussistenza dell’elemento soggettivo; Sez. 2, n. 53630 del 17/11/2016,Braidic, Rv. 268980-01, con la quale la Corte ha ritenuto che costituisce motivo nuovo nonammissibile la richiesta di esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 7, cod.pen., ove con l’appello principale siano state formulate doglianze relative al giudizio dibilanciamento e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, trattandosi di puntidistinti della decisione; Sez. 6, n. 27325 del 20/05/2008, D’Antino, Rv. 240367-01), i ricorsioriginari del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] non investivano né l’affermazione di responsabilità per ilreato di cui al capo 1) né la questione della sussistenza della condizione di procedibilità dellaquerela con riguardo ai reati di cui ai capi 3) e 16) (dei quali, comunque, come si è visto, inaccoglimento del terzo motivo del ricorso originario, è stata ritenuta la prescrizione). Da taleritenuta prescrizione discende anche che il secondo motivo nuovo, come pure il terzo motivonuovo (con il quale i ricorrenti avevano nuovamente prospettato la questione dellaprescrizione dei reati di cui ai capi 3 e 16), sono comunque assorbiti dall’accoglimento delterzo motivo del ricorso originario.7. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reati di cui ai capi 3) e 16)perché estinti per prescrizione, con eliminazione dei relativi aumenti di pena. Questa deveessere rideterminata in un anno e nove mesi di reclusione ed € 750,00 di multa per DavideCuccato e in nove mesi di reclusione l’aumento apportato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] atitolo di continuazione sulla sentenza del 22/01/2024 del G.u.p. del Tribunale di Padova,divenuta irrevocabile il 24/02/2024. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai reati di cui ai capi 3) e 16) perchè estinti per prescrizione eliminando irelativi aumenti di pena. Ridetermina la pena in anni uno e mesi nove di reclusione ed euro750,00 di multa per [OSCURATO:PERSONA] e in mesi nove di reclusione l'aumento apportato neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di continuazione sulla sentenza del 22.01.2024 del Gup delTribunale di Padova, irrev. il 24.02.2024.Così è deciso, 06/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13395/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris