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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34316/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/4/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi deíricors9; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile per la indeterminatezza delle censure relative alla omessa motivazione in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, e di 'misura della pena, rilievi che risultano meri enunciati stereotipi, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che, attraverso la valutazione delle circostanze di fatto rivenienti dagli atti di indagini, ha ritenuto comprovata la condotta di detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti ed ha adeguatamente motivato la misura e la necessità del trattamento punitivo, valorizzando le concrete circostanze del fatto.

Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di ,V* una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 9 settembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/4/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi deíricors9; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile per la indeterminatezza delle censure relative alla omessa motivazione in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, e di 'misura della pena, rilievi che risultano meri enunciati stereotipi, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che, attraverso la valutazione delle circostanze di fatto rivenienti dagli atti di indagini, ha ritenuto comprovata la condotta di detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti ed ha adeguatamente motivato la misura e la necessità del trattamento punitivo, valorizzando le concrete circostanze del fatto. Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di ,V* una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembr
Sentenza Cassazione n. 34316/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris