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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 11620/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 28407-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro h REGIONE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 213/2020 del TRIBUNALE di VITERBO, depositata il 13/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 174/17, pubblicata il 18 gennaio 2017, in parziale accoglimento delle domande proposte dall'attore [OSCURATO:PERSONA], il Giudice di pace di Viterbo rigettò la domanda di restituzione del 50% dei canoni di acqua già corrisposti, condannò la convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, dell'importo di euro 2.900,00, in favore del Galderisi, utente dei servizi idrici forniti dalla predetta società nell'ambito della zona di competenza dell'ATO 1 [OSCURATO:PERSONA], per eccessivo quantitativo di arsenico nell'acqua, nonché alle spese di lite, rigettò la domanda di manleva proposta nei confronti della Regione Lazio, chiamata in causa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. che condannò alle spese anche nei confronti di tale chiamata.

Avverso la decisione di primo grado [OSCURATO:SOCIETA]. propose appello del quale chiesero il rigetto sia il Galderisi che la Regione Lazio.

Con sentenza n. 213/2020, pubblicata il 13 febbraio 2020, il Tribunale di Viterbo, a conferma della sentenza impugnata, statuì come segue: «dichiara la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario sulla questione e materia trattata, come statuito dalle recenti sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite di cui in Ric. 2020 n. 28407 sez.

M3 - ud. 07-12-2021 -2- premessa ad eccezione dei punti che seguono; rigetta le eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate dalla parte appellata [OSCURATO:PERSONA]; dichiara la carenza di giurisdizione relativamente alla reiterata domanda di manleva articolata nei confronti della Regione Lazio, conferma per il resto la sentenza appellata; condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere» alla Regione Lazio e ai Galderisi le spese del giudizio come liquidate nel dispositivo di quella sentenza.

Avverso la sentenza d'appello [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.

Hanno resistito con separati controricorsi la Regione Lazio e [OSCURATO:PERSONA] proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità del controricorso della Regione Lazio, atteso che la procura rilasciata su foglio allegato allo stesso risulta sottoscritta dal conferente la procura e dal difensore con firma digitale e che al momento del deposito di tale atto non risulta essere stato ancora esteso il processo telematico in cassazione.

2. Con il primo motivo, rubricato «Difetto di giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] adito ai sensi dell'art. 360, n. 1, c.p.c.», la ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver il Giudice di secondo grado dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nel caso all'esame in cui la domanda di risarcimento formulata implica, a suo avviso, «una riduzione della tariffa stabilità in sede amministrativa (a mezzo atti amministrativi rispetto ai quali il G. O. non ha potere decisionale) per lierogazione di un servizio di somministrazione». [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., l'attore avrebbe «lamentato, in pratica, l'omessa adozione di provvedimenti di Ric. 2020 n. 28407 sez.

M3 - ud. 07-12-2021 -3- riduzione della tariffa, sollevando con ciò una questione in cui l'effettivo thema decidendum coinvolge inevitabilmente l'omessa adozione di provvedimenti di riduzione della tariffa e quindi non concerne soltanto il rapporto privatistico tra il gestore del S.I.I. ed i singoli utenti, ma coinvolge anche la verifica della legittimità dell'azione autoritativa della P.A., esercitata attraverso lo svolgimento di un potere discrezionale».

2.1. Il motivo è infondato.

Nella specie, l'attività di programmazione o di organizzazione del servizio complessivo di fornitura di acqua posta in essere dalla P.A. costituisce solo il presupposto del non esatto adempimento delle obbligazioni gravanti sul gestore in forza del rapporto individuale di utenza e della domanda, di natura esclusivamente risarcitoria, proposta dall'utente, come già statuito in altre controversie, sovrapponibili alla presente, che vedevano quale parte convenuta la medesima odierna ricorrente (Cass., sez. un., 19/12/2018 n. 32780; Cass., sez. un., 21/12/2018, n. 33209; Cass. 18/09/2019, n. 23314).

L'erogazione di acqua non conforme ai livelli di potabilità minimi costituisce, infatti, un inadempimento all'obbligazione, contrattualmente assunta, del gestore del servizio, imposta da norme di rango comunitario (art. 9, Direttiva CEE 3.11.1998, n. 83) e nazionale (art. 13, d.lgs. 2.2.2001, n. 31, che della norma sovranazionale costituisce attuazione) ed attiene, quindi, unicamente al rapporto di utenza.

La giurisprudenza amministrativa citata dalla ricorrente a sostegno del motivo in scrutinio (Cons.

Stato, n. 3319/2013) non è conferente al caso all'esame, concernendo impugnative di ordinanze sindacali contingibili e urgenti con le quali era stata dichiarata la non potabilità delle acque e la loro inibizione al consumo umano, senza9\ ( contestualmente prevedere la riduzione delle tariffe idriche; trattavasi, pertanto, di impugnative che contestavano direttamente Ric. 2020 n. 28407 sez.

M3 - ud. 07-12-2021 -4- l'esplicazione dei poteri amministrativi in materia (v.

Cass., sez. un., 26/11/2021, n. 36897, in motivazione).

3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia «violazione o falsa applicazione dell'art. 141 e ss. del T. U. Ambiente (D.Lgs. 152/2006), degli artt. 9, 12 e 13 del D.Lgs. 31/2001 ("Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano') e della 0.P.C.M. 3921/2011, rapportati all'art. 1218 c.c., ai sensi e per gli effetti dell'art. 360, n. 3, c.p.c.», avendo il Tribunale di Viterbo escluso la giurisdizione dell'[OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla domanda di manleva rivolta dalla ricorrente avverso la Regione Lazio, pur essendo tale domanda riconducibile esclusivamente al rapporto civilistico fra tali parti.

3.1. Il motivo di ricorso è fondato e va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di manleva proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nei confronti della Regione Lazio.

Si osserva che la sentenza impugnata (v. p. 5) ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell'[OSCURATO:PERSONA] sulla domanda di manleva, ritenendo che il gestore [OSCURATO:SOCIETA]. avesse lamentato l'inadeguato esercizio dei poteri da parte della Regione Lazio e l'omissione di interventi a tutela della potabilità dell'acqua, in tal modo censurando il non corretto esercizio di un pubblico potere, con conseguente giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA], anche ex art. 133 cod. proc. amm..

Va però evidenziato che la domanda di garanzia impropria proposta dal Gestore verso l'Ente altro non è che il riflesso della domanda risarcitoria rivolta contro il Gestore stesso e sulla quale, come già affermato, sussiste la giurisdizione dell'[OSCURATO:PERSONA].

Non può, pertanto, pervenirsi a diverse conclusioni per la domanda accessoria, rispetto a quella principale (Cass., Sez.

Un., 33209/2018 già cit., p. 6 e 7), come affermato di recente dalla Ric. 2020 n. 28407 sez.

M3 - ud. 07-12-2021 -5- Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 36897 del 26/11/2021.

4. Il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta «omesso esame di un fatto ... decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 360 n. 5 c.p.c.», costituito dal "ruolo-chiave" della Regione Lazio in relazione alla vicenda di cui si discute, attiene, in sostanza, al merito della domanda di manleva rivolta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della Regione Lazio, e, pertanto, è assorbito dalla ritenuta fondatezza del terzo motivo.

5. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta «Violazione o falsa applicazione degli art[t]. 167 e 345 c.p.c. - assenza di mutatio libelli nelle richieste della [OSCURATO:SOCIETA]. tanto in I quanto in II grado».

In particolare, con il mezzo all'esame, la parte ricorrente censura la sentenza impugnata laddove ha accolto le doglianze delle parti appellate circa l'introduzione, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., di nuovi motivi di doglianza individuabili nei punti nn. 4) e 5) di cui all'atto di appello sul rilievo che dall'esame degli atti di parte di primo grado era emerso che tali doglianze erano state sollevate per la prima volta - e quindi integrando, a parere del Tribunale, una tipica ipotesi di mutati° libelli - con le memorie ex art. 320 c.p.c. e poi reiterate nel libello introduttivo di secondo grado, sicché proposte in violazione dell'art.345 c.p.c. e, pertanto, inammissibili.

Secondo il Tribunale analoga decisione doveva adottarsi in relazione a quanto contestato ed introdotto da [OSCURATO:SOCIETA]. solo in sede di comparsa conclusionale, facendo riferimento a questione differente e quindi nuova rispetto a quella oggetto di giudizio.

5.1. Il motivo è inammissibile.

La ricorrente sostiene di non essere incorsa in alcuna mutati° libelli e richiama la distinzione tra quest'ultima e l'emendatio libelli. i3( Ric. 2020 n. 28407 sez.

M3 - ud. 07-12-2021 -6- Tuttavia il motivo risulta inammissibile per difetto di specificità, non avendo la parte ricorrente riprodotto nello stesso il tenore letterale delle argomentazioni su cui si basano i nn. 4 e 5) dell'atto di appello.

6. Conclusivamente, va rigettato il primo motivo di ricorso; va accolto il secondo motivo e va dichiarata la giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla domanda di manleva proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nei confronti della Regione Lazio; va dichiarato assorbito l'esame del terzo motivo; va dichiarato inammissibile il quarto motivo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Viterbo, in persona di diverso magistrato.

7. Stante l'accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo e dichiara la giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla domanda di manleva proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nei confronti della Regione Lazio; dichiara assorbito l'esame del terzo motivo; dichiara inammissibile il quarto motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Viterbo, in persona di diverso magistrato.

Ric. 2020 n. 28407 sez.

M3 - ud. 07-12-2021 -7- Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 28407-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro h REGIONE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 213/2020 del TRIBUNALE di VITERBO, depositata il 13/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 174/17, pubblicata il 18 gennaio 2017, in parziale accoglimento delle domande proposte dall'attore [OSCURATO:PERSONA], il Giudice di pace di Viterbo rigettò la domanda di restituzione del 50% dei canoni di acqua già corrisposti, condannò la convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, dell'importo di euro 2.900,00, in favore del Galderisi, utente dei servizi idrici forniti dalla predetta società nell'ambito della zona di competenza dell'ATO 1 [OSCURATO:PERSONA], per eccessivo quantitativo di arsenico nell'acqua, nonché alle spese di lite, rigettò la domanda di manleva proposta nei confronti della Regione Lazio, chiamata in causa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. che condannò alle spese anche nei confronti di tale chiamata. Avverso la decisione di primo grado [OSCURATO:SOCIETA]. propose appello del quale chiesero il rigetto sia il Galderisi che la Regione Lazio. Con sentenza n. 213/2020, pubblicata il 13 febbraio 2020, il Tribunale di Viterbo, a conferma della sentenza impugnata, statuì come segue: «dichiara la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario sulla questione e materia trattata, come statuito dalle recenti sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite di cui in Ric. 2020 n. 28407 sez. M3 - ud. 07-12-2021 -2- premessa ad eccezione dei punti che seguono; rigetta le eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate dalla parte appellata [OSCURATO:PERSONA]; dichiara la carenza di giurisdizione relativamente alla reiterata domanda di manleva articolata nei confronti della Regione Lazio, conferma per il resto la sentenza appellata; condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere» alla Regione Lazio e ai Galderisi le spese del giudizio come liquidate nel dispositivo di quella sentenza. Avverso la sentenza d'appello [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Hanno resistito con separati controricorsi la Regione Lazio e [OSCURATO:PERSONA] proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità del controricorso della Regione Lazio, atteso che la procura rilasciata su foglio allegato allo stesso risulta sottoscritta dal conferente la procura e dal difensore con firma digitale e che al momento del deposito di tale atto non risulta essere stato ancora esteso il processo telematico in cassazione. 2. Con il primo motivo, rubricato «Difetto di giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] adito ai sensi dell'art. 360, n. 1, c.p.c.», la ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver il Giudice di secondo grado dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nel caso all'esame in cui la domanda di risarcimento formulata implica, a suo avviso, «una riduzione della tariffa stabilità in sede amministrativa (a mezzo atti amministrativi rispetto ai quali il G. O. non ha potere decisionale) per lierogazione di un servizio di somministrazione». [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., l'attore avrebbe «lamentato, in pratica, l'omessa adozione di provvedimenti di Ric. 2020 n. 28407 sez. M3 - ud. 07-12-2021 -3- riduzione della tariffa, sollevando con ciò una questione in cui l'effettivo thema decidendum coinvolge inevitabilmente l'omessa adozione di provvedimenti di riduzione della tariffa e quindi non concerne soltanto il rapporto privatistico tra il gestore del S.I.I. ed i singoli utenti, ma coinvolge anche la verifica della legittimità dell'azione autoritativa della P.A., esercitata attraverso lo svolgimento di un potere discrezionale». 2.1. Il motivo è infondato. Nella specie, l'attività di programmazione o di organizzazione del servizio complessivo di fornitura di acqua posta in essere dalla P.A. costituisce solo il presupposto del non esatto adempimento delle obbligazioni gravanti sul gestore in forza del rapporto individuale di utenza e della domanda, di natura esclusivamente risarcitoria, proposta dall'utente, come già statuito in altre controversie, sovrapponibili alla presente, che vedevano quale parte convenuta la medesima odierna ricorrente (Cass., sez. un., 19/12/2018 n. 32780; Cass., sez. un., 21/12/2018, n. 33209; Cass. 18/09/2019, n. 23314). L'erogazione di acqua non conforme ai livelli di potabilità minimi costituisce, infatti, un inadempimento all'obbligazione, contrattualmente assunta, del gestore del servizio, imposta da norme di rango comunitario (art. 9, Direttiva CEE 3.11.1998, n. 83) e nazionale (art. 13, d.lgs. 2.2.2001, n. 31, che della norma sovranazionale costituisce attuazione) ed attiene, quindi, unicamente al rapporto di utenza. La giurisprudenza amministrativa citata dalla ricorrente a sostegno del motivo in scrutinio (Cons. Stato, n. 3319/2013) non è conferente al caso all'esame, concernendo impugnative di ordinanze sindacali contingibili e urgenti con le quali era stata dichiarata la non potabilità delle acque e la loro inibizione al consumo umano, senza9\ ( contestualmente prevedere la riduzione delle tariffe idriche; trattavasi, pertanto, di impugnative che contestavano direttamente Ric. 2020 n. 28407 sez. M3 - ud. 07-12-2021 -4- l'esplicazione dei poteri amministrativi in materia (v. Cass., sez. un., 26/11/2021, n. 36897, in motivazione). 3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia «violazione o falsa applicazione dell'art. 141 e ss. del T. U. Ambiente (D.Lgs. 152/2006), degli artt. 9, 12 e 13 del D.Lgs. 31/2001 ("Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano') e della 0.P.C.M. 3921/2011, rapportati all'art. 1218 c.c., ai sensi e per gli effetti dell'art. 360, n. 3, c.p.c.», avendo il Tribunale di Viterbo escluso la giurisdizione dell'[OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla domanda di manleva rivolta dalla ricorrente avverso la Regione Lazio, pur essendo tale domanda riconducibile esclusivamente al rapporto civilistico fra tali parti. 3.1. Il motivo di ricorso è fondato e va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di manleva proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nei confronti della Regione Lazio. Si osserva che la sentenza impugnata (v. p. 5) ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell'[OSCURATO:PERSONA] sulla domanda di manleva, ritenendo che il gestore [OSCURATO:SOCIETA]. avesse lamentato l'inadeguato esercizio dei poteri da parte della Regione Lazio e l'omissione di interventi a tutela della potabilità dell'acqua, in tal modo censurando il non corretto esercizio di un pubblico potere, con conseguente giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA], anche ex art. 133 cod. proc. amm.. Va però evidenziato che la domanda di garanzia impropria proposta dal Gestore verso l'Ente altro non è che il riflesso della domanda risarcitoria rivolta contro il Gestore stesso e sulla quale, come già affermato, sussiste la giurisdizione dell'[OSCURATO:PERSONA]. Non può, pertanto, pervenirsi a diverse conclusioni per la domanda accessoria, rispetto a quella principale (Cass., Sez. Un., 33209/2018 già cit., p. 6 e 7), come affermato di recente dalla Ric. 2020 n. 28407 sez. M3 - ud. 07-12-2021 -5- Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 36897 del 26/11/2021. 4. Il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta «omesso esame di un fatto ... decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 360 n. 5 c.p.c.», costituito dal "ruolo-chiave" della Regione Lazio in relazione alla vicenda di cui si discute, attiene, in sostanza, al merito della domanda di manleva rivolta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della Regione Lazio, e, pertanto, è assorbito dalla ritenuta fondatezza del terzo motivo. 5. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta «Violazione o falsa applicazione degli art[t]. 167 e 345 c.p.c. - assenza di mutatio libelli nelle richieste della [OSCURATO:SOCIETA]. tanto in I quanto in II grado». In particolare, con il mezzo all'esame, la parte ricorrente censura la sentenza impugnata laddove ha accolto le doglianze delle parti appellate circa l'introduzione, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., di nuovi motivi di doglianza individuabili nei punti nn. 4) e 5) di cui all'atto di appello sul rilievo che dall'esame degli atti di parte di primo grado era emerso che tali doglianze erano state sollevate per la prima volta - e quindi integrando, a parere del Tribunale, una tipica ipotesi di mutati° libelli - con le memorie ex art. 320 c.p.c. e poi reiterate nel libello introduttivo di secondo grado, sicché proposte in violazione dell'art.345 c.p.c. e, pertanto, inammissibili. Secondo il Tribunale analoga decisione doveva adottarsi in relazione a quanto contestato ed introdotto da [OSCURATO:SOCIETA]. solo in sede di comparsa conclusionale, facendo riferimento a questione differente e quindi nuova rispetto a quella oggetto di giudizio. 5.1. Il motivo è inammissibile. La ricorrente sostiene di non essere incorsa in alcuna mutati° libelli e richiama la distinzione tra quest'ultima e l'emendatio libelli. i3( Ric. 2020 n. 28407 sez. M3 - ud. 07-12-2021 -6- Tuttavia il motivo risulta inammissibile per difetto di specificità, non avendo la parte ricorrente riprodotto nello stesso il tenore letterale delle argomentazioni su cui si basano i nn. 4 e 5) dell'atto di appello. 6. Conclusivamente, va rigettato il primo motivo di ricorso; va accolto il secondo motivo e va dichiarata la giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla domanda di manleva proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nei confronti della Regione Lazio; va dichiarato assorbito l'esame del terzo motivo; va dichiarato inammissibile il quarto motivo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Viterbo, in persona di diverso magistrato. 7. Stante l'accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo e dichiara la giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla domanda di manleva proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nei confronti della Regione Lazio; dichiara assorbito l'esame del terzo motivo; dichiara inammissibile il quarto motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Viterbo, in persona di diverso magistrato. Ric. 2020 n. 28407 sez. M3 - ud. 07-12-2021 -7- Così deciso in Roma
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