CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13122/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.2839/2020 R.G. proposto da : Comune di Assago (MI), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] di Como e [OSCURATO:PERSONA] di Roma, ivi el.dom.to presso il suo studio in [OSCURATO:PERSONA] de’ Cesarini 3, come da procura in atti; -parte ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rapp.nte, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Roma, ivi el.dom.to presso il loro studio in Via della Consulta 1/B, come da procura in atti; -parte controricorrente - Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 5033/18 del 21 novembre 2018; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; V.te le conclusioni del Procuratore Generale che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1. Il Comune di Assago propone un unico motivo di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento, per Ici 2010 e sanzioni, notificato alla [OSCURATO:SOCIETA] in relazione a tre parcheggi multipiano e ad un parcheggio interrato a quest'ultima società catastalmente intestati. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - i parcheggi in questione erano stati costruiti dalla società sulla base di una convenzione urbanistica siglata con il Comune il 18 aprile 2005 ed annessa al piano particolareggiato relativo alla zona D4 – terziaria, di livello comprensoriale di espansione, con previsione di cessione gratuita, a favore del Comune, al momento del loro completamento e collaudo; - per quanto catastalmente iscritti, nell'annualità in questione, a nome della [OSCURATO:SOCIETA] (al solo fine di consentire la procedura di agibilità ex articolo 24 d.P.R. 380/01, in una con l’edificio privato sovrastante), quest'ultima non era tenuta a pagare l'Ici perché proprietaria solo formalmente, oltre che priva del possesso e del reale potere di godimento dei beni, circostanze tutte ostative all'affermazione della legittimazione tributaria passiva ex articoli 1 e 3 d.lvo 504/92. Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA] la quale ha osservato che: - “ pur in presenza di un diritto di proprietà, il proprietario non può essere considerato soggetto passivo ai fini Ici se non ha il possesso dell'immobile, vale a dire se non ha su di esso il potere come inteso ai sensi dell'articolo 1140 cod.civ. “; - l'intestazione catastale del bene a nome della società determinava una proprietà meramente formale, trattandosi di beni che la società era obbligata a costruire a titolo di opere di urbanizzazione primaria e di standards, ed infine a cedere gratuitamente all'amministrazione comunale. Nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso avversario, la società ha riproposto, in questa sede, i motivi di opposizione all'avviso di accertamento opposto ritenuti assorbiti dai giudici di merito; così quanto alla infondatezza della pretesa fiscale per violazione dell'articolo 2 lett. a) d.lvo 504/92 (fabbricato non ultimato), e comunque alla illegittimità delle sanzioni applicate per errore di diritto. §2. [OSCURATO:PERSONA] 2000 srl ha depositato istanza 21.3.2023 di estinzione del giudizio per aver definito la lite ex art. 5 l. 130/22 (Delibera del Consiglio Comunale di Assago 22.11.2022 di recepimento della procedura definitoria delle liti pendenti avantialla Corte di Cassazione). A tal fine ha allegato prova dell’istanza di definizione, del versamento del dovuto in unica rata, nonché comunicazione del Comune di avvenuta regolare definizione. Sussistono pertanto i presupposti, ex art. 5 l. 130/22, per dichiarare estinto il processo a spese compensate. PQM - dichiara estinto il processo ex art.5 l. 130/22; - compensa le spese. Così deciso nel