CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 18042/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 07/02/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di SPOLETOdto avviso alle part1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto ha proposto personalmente reclamo(-impugnazione), convertito dal Tribunale di sorveglianza di Perugia, all'esito di udienza nel contraddittorio delle parti, in ricorso per cassazione, quale unico mezzo esperibile nel caso di reclamo del detenuto qualificato dal magistrato di sorveglianza come generico ex art. 35 Ord. pen. in base al rilievo che la materia in esso trattata non rientri nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale (il suddetto aveva chiesto di accedere all'ascolto di canali nazionali di musica attraverso una radiolina e il Magistrato di sorveglianza aveva replicato che li avrebbe potuti ascoltare attraverso l'apparecchio tv). Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato, e quindi anche del condannato, di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 aprile