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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 febbraio 2025

Cassazione n. 07093/2025

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a pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 11239/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1 – Roma, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] M. C. Sanguedolce, rapp.to e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in Roma – [OSCURATO:PERSONA] n. 66 presso lo [OSCURATO:PERSONA] dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso all’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 216/2024 depositata il 03/04/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Perugia, con sentenza del 3/4/2024, ha rigettato il reclamo avverso la sentenza emessa da Tribunale di Spoleto che ha dichiarato il fallimento della "supersocietà" di fatto costituita, tra l’altro, tra [OSCURATO:PERSONA], titolare della omonima ditta individuale, già dichiarata fallita, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del l.r.p.t. [OSCURATO:PERSONA] e per l’effetto, dichiarato, il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] quale socio illimitatamente responsabile, nonché amministratore di fatto, della predetta supersocietà. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione affidato a cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] stante la mancata notificazione alle parti, a cura della cancelleria, dell’avviso della convocazione in adunanza si rende necessario differire la trattazione delpresente procedimento; la fissazione ad altra data è inoltre opportuno possa assicur are la trattazione congiunta con il procedimento R.G. nr. 11658/2024 connesso a quello in esame, con rinvio per tale valutazione e determinazione alrispettivo collegio; occorre altresì tener conto dei termini defensionali da assicurare in vista della nuova trattazione.

P.Q.M. rinvia la trattazione della causa all’adunanza in camera di consiglio dell’8 luglio 2025 o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 11239/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1 – Roma, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] M. C. Sanguedolce, rapp.to e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in Roma – [OSCURATO:PERSONA] n. 66 presso lo [OSCURATO:PERSONA] dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso all’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 216/2024 depositata il 03/04/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Perugia, con sentenza del 3/4/2024, ha rigettato il reclamo avverso la sentenza emessa da Tribunale di Spoleto che ha dichiarato il fallimento della "supersocietà" di fatto costituita, tra l’altro, tra [OSCURATO:PERSONA], titolare della omonima ditta individuale, già dichiarata fallita, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del l.r.p.t. [OSCURATO:PERSONA] e per l’effetto, dichiarato, il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] quale socio illimitatamente responsabile, nonché amministratore di fatto, della predetta supersocietà. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione affidato a cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] stante la mancata notificazione alle parti, a cura della cancelleria, dell’avviso della convocazione in adunanza si rende necessario differire la trattazione delpresente procedimento; la fissazione ad altra data è inoltre opportuno possa assicur are la trattazione congiunta con il procedimento R.G. nr. 11658/2024 connesso a quello in esame, con rinvio per tale valutazione e determinazione alrispettivo collegio; occorre altresì tener conto dei termini defensionali da assicurare in vista della nuova trattazione. P.Q.M. rinvia la trattazione della causa all’adunanza in camera di consiglio dell’8 luglio 2025 o
Sentenza Cassazione n. 07093/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris