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Corte di giustizia UEdecreto

Corte di giustizia UE/1973

ECLI:EU:C:1973:47
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61972C0077

CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 7 MAGGIO 1973 (

1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente ,

[OSCURATO:PERSONA]

, Con legge 13 giugno 1935 è stato istituito in Italia l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (abbreviato ENCC).

Si tratta di un ente di diritto pubblico che riunisce i produttori di carta e di cellulosa, come pure i consumatori di cellulosa, e che possiede la personalità giuridica.

I suoi scopi si possono descrivere come segue: incoraggiare la produzione di cellulosa in Italia, facilitare la produzione e l'uso di materie prime nazionali per la fabbricazione della cellulosa, organizzare la produzione e la vendita della carta.

I mezzi a sua disposizione sono i seguenti: attribuzione di sovvenzioni alla stampa nazionale, come pure per l'esportazione di carta da giornali in paesi terzi, acquisto di carta all'estero, finanziamento di studi e di ricerche nel campo forestale e della carta, come pure concessione di aiuti per il rimboschimento.

La sua attivita è finanziata con un contributo imposto dallo Stato.

A norma della legge 13 giugno 1940, in relazione al decreto ministeriale 3 luglio 1940 e alla legge 28 marzo 1956, esso viene riscosso — a parte alcune eccezioni che qui non c'interessano — sulla cellulosa, sulla carta e sul cartone di produzione nazionale o importati.

È espressamente previsto che il produttore e l'importatore si rivalgano sull'acquirente di una parte di tale tributo.

Il ricorrente nella causa principale acquistava dalla controparte una partita di uova, le quali gli venivano consegnate in cartoni e scatole importati dalla Repubblica federale di Germania.

Su questi imballi egli doveva pagare il contributo ENCC, nella misura dell'1,75 %.

L'acquirente sostiene che il contributo e in contrasto con varie disposizioni di diritto comunitario.

In primo luogo, esso viola l'art. 13 del trattato CEE, immediatamente efficace a partire dalla fine del periodo transitorio, cioè il divieto di riscuotere dazi e tasse di effetto equivalente.

In secondo luogo esso è in contrasto con l'art. 92 del trattato (relativo alle sovvenzioni statali), giacché è destinato a finanziare un'attività intesa a favorire la produzione italiana di cellulosa e di carta e quindi provoca distorsioni della concorrenza.

Ancora, le restrizioni all' importazione connesse al contributo violano gli artt. 30 e seguenti del trattato CEE, cioè il divieto di restrizioni quantitative all'importazione e di misure di effetto equivalente.

Infine, la riscossione del contributo sulle importazioni costituisce sfruttamento abusivo di una posizione dominante ai sensi dell'art. 86 del trattato CEE, giacché il provento dei contributi serve a rafforzare la posizione concorrenziale dell'industria cartaria italiana.

Egli ha quindi proposto ai [OSCURATO:PERSONA] di Conegliano ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti del fornitore, onde ottenere, fra l'altro, la restituzione di quanto pagato per il contributo. [OSCURATO:PERSONA] di Conegliano, accogliendo un' istanza del ricorrente e ancor prima di sentire la controparte, ha sospeso il procedimento e, con ordinanza 20 novembre 1972, vi ha sottoposto, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se la disposizione dell'art. 92, n. 1, del trattato che vieta di concedere aiuti mediante finanziamenti posti in essere in modo tale da falsare la concorrenza all'interno del marcato comune, sia una norma direttamente applicabile nell'ordinamento giuridico degli Stati membri con l'effetto di far sorgere, in capo ai singoli, dei diritti soggettivi che i giudici nazionali devono tutelare.

2. In caso di risposta affermativa al quesito sub 1, quale sia la data iniziale in cui i diritti soggettivi sopra richiamati sono sorti (se cioè siano sorti alla data di entrata in vigore del trattato di Roma oppure a partire dal 31 dicembre 1969, data che segna la fine del periodo transitorio).

3. Se l'applicazione di un tributo (od onere pecuniario) percepito in base ad una percentuale ragguagliata al valore del prodotto importato dagli altri paesi membri costituisca una violazione dell'art. 13, n. 2, del trattato o di altra norma del trattato di Roma che vieti di applicare imposizioni speciali sulle importazioni dagli altri paesi membri.

4. Se l'art. 30 e l'art. 86 del trattato siano norme direttamente applicabili all' interno degli Stati membri.

5. Se l'applicazione di un contributo sui prodotti importati dagli altri paesi membri destinato a finanziare l'attività di un ente di diritto pubblico diverso dallo Stato possa costituire violazione dell'art. 30 e dell'art. 86, primo comma, del trattato.

Hanno presentato osservazioni scritte e svolto osservazioni orali il ricorrente nella causa principale, il governo della Repubblica italiana e la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee.

Vediamo ora come si debbano risolvere le Questioni.

Non è necessario soffermarsi sulla circostanza che il rinvio è stato disposto in un procedimento d'ingiunzione e prima che fosse sentita la controparte, cioè prima che fosse instaurato il contraddittorio dinanzi al giudice nazionale.

Il caso si è già ripetutamente presentato e il rinvio è stato ritenuto ricevibile (cfr. cause 18-71, Raccolta, 1971, pag. 811 , e 43-71, Raccolta, 1971, pag. 1039 ).

Non vi è motivo di cambiare la giurisprudenza, benché si debba ammettere col governo italiano che sarebbe meglio che la controparte fosse in grado di esprimere il proprio punto di vista prima che il rinvio venga disposto.

1. Sulla prima questione La prima questione del [OSCURATO:PERSONA] di Conegliano verte sul divieto di sovvenzioni di cui all'art. 92 del trattato CEE.

Egli vorrebbe sapere se l'art. 92, n. 1, sia una norma direttamente efficace, che attribuisce ai singoli dei diritti soggettivi.

In proposito si deve tenere presente che il contributo ENCC esisteva già al momento dell'entrata in vigore del trattato CEE.

Come sapete, la [OSCURATO:PERSONA] è per la soluzione negativa della questione, come pure il governo italiano.

Il ricorrente nella causa principale, invece, sostiene che l'art. 92, n. 1, va applicato direttamente dai giudici nazionali, quanto meno a determinate condizioni e in ogni caso a partire dalla fine del periodo transitorio, anche nei confronti delle sovvenzioni in atto al momento dell'entrata in vigore del trattato.

Questo problema è già stato esaminato nella causa 9-70 (Raccolta, 1970, pag. 856) .

Nelle mie conclusioni mi ero allora espresso — d'accordo con la [OSCURATO:PERSONA] — contro l'efficacia immediata dell' art. 92.

Devo però ammettere che in quell'occasione non erano stati svolti tutti gli argomenti oggi dedotti dal ricorrente nella causa principale.

Non posso quindi limitarmi a richiamare quanto da me detto nella causa 9-70, giacché il problema va oggi riesaminato in tutta la sua ampiezza.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il diritto comunitario è direttamente efficace, cioè attribuisce dei diritti ai singoli, qualora imponga obblighi sufficientemente chiari e precisi, completi e non sottoposti ad alcuna condizione e che non abbisognino dell'emanazione di ulteriori provvedimenti (si vedano in proposito, ad esempio, le sentenze 6-64, Raccolta 1964, pag. 1135 e 9-70, Raccolta 1970, pag. 825 ).

Se si considera l'art. 92 alla luce di questi criteri, appaiono subito buone ragioni che militano contro la sua efficacia diretta.

In primo luogo va rilevato che l'art. 92 non contiene un divieto assoluto.

Eccezioni sono contemplate già dal n. 2, il quale enumera le sovvenzioni che sono espressamente compatibili col mercato comune.

Le espressioni usate («eventi eccezionali», «compensare gli svantaggi economici provocati» dalla «divisione della Germania») rendono manifesto che vi è un rilevante margine discrezionale, il quale non spetta certo alle autorità nazionali, bensì a quelle comunitarie.

Inoltre — e ciò è anche più importante — l'art. 92, n. 3, menziona delle sovvenzioni che possono considerarsi compatibili col mercato comune.

In proposito va rilevato che, già nella prima frase di questo numero, si fa allusione a poteri discrezionali, come pure alla necessità dell' adozione di ulteriori provvedimenti.

Anche le espressioni usate per descrivere le singole ipotesi rendono evidente l'esistenza di un margine discrezionale (ad esempio il fatto che, alla lettera b), si parli di importanti progetti di comune interesse europeo o che, alla lettera c), si parli di comune interesse).

Non si deve poi dimenticare che, a norma della lettera d), altre categorie di aiuti (non meglio specificate) possono essere dichiarate compatibili col mercato comune da una decisione del Consiglio, il che dimostra che l'art. 92 non è completo.

Ciò dovrebbe bastare — come ho ritenuto finora — per escludere l'efficacia diretta dell'art. 92.

Si tenga presente quanto detto nella sentenza 13-68 (Raccolta 1968, pag. 602) , secondo la quale determinate disposizioni del trattato contenute nel capitolo relativo all'abolizione delle restrizioni quantitative non sono direttamente efficaci, data appunto l'esistenza di un evidente margine discrezionale, come pure a causa della loro imprecisione.

Quanto detto fin qui trova conferma nelle disposizioni del trattato che seguono.

L'art. 93 mostra chiaramente che la [OSCURATO:PERSONA] è incaricata di controllare le sovvenzioni esistenti.

All'uopo — come è già stato rilevato nella sentenza 6-64 — è previsto un apposito procedimento, cui partecipano gli Stati membri e l'interessato: la [OSCURATO:PERSONA] può proporre i provvedimenti opportuni, ad esempio per modificare il regime delle sovvenzioni; qualora giunga alla conclusione che una sovvenzione è incompatibile col trattato, essa adotta una decisione, fissando un termine per la soppressione o la modifica della sovvenzione stessa.

Il diritto comunitario relativo alle sovvenzioni richiede quindi un atto dell' esecutivo comunitario, e proprio questa circostanza fa escludere — secondo la giurisprudenza della Corte — che esso sia immediatamente efficace.

Oltre a ciò va esaminato che, a norma dell'art. 93, in «circostanze eccezionali» il Consiglio può decidere che una sovvenzione «deve considerarsi compatibile col mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'art. 92 o ai regolamenti di cui all'art. 94».

Infine, si può pure prendere in considerazione l'art. 94, il quale contempla provvedimenti del Consiglio per l'attuazione degli artt. 92 e

93. Anche questa è senza dubbio una circostanza che indica l'incompletezza ai sensi della giurisprudenza della Corte e quindi milita contro l'efficacia immediata delle norme in materia di sovvenzioni.

Contro questi importanti criteri il ricorrente nella causa principale svolge ora numerosi argomenti.

Esso rileva che la sentenza 6-64 ha affermato l'efficacia immediata dell'art. 93, n. 3 (cioè a proposito dell'introduzione di nuove sovvenzioni), dal che inferisce che la struttura dell' art. 92 non esclude di per sé l'efficacia immediata.

Esso ritiene poi di poter desumere dall'art. 93 e da altre disposizioni del trattato l'obbligo per gli Stati membri di dichiarare le sovvenzioni esistenti e di poter trarre determinate conseguenze dall'inosservanza dell'obbligo stesso.

Infine, esso sostiene che si deve tener conto del fatto che il periodo transitorio è terminato.

In proposito, dall'art. 8, n. 7, del trattato esso desume il principio che tutto quanto è necessario per l'instaurazione del mercato comune va posto in essere prima della fine del periodo transitorio e che perciò anche le sovvenzioni contrarie al trattato devono essere abolite entro tale termine.

Con la fine del periodo transitorio, verrebbe di conseguenza meno la necessità di un'apposita decisione della [OSCURATO:PERSONA], analogamente a quanto stabilisce l'art. 13 a proposito dell'abolizione delle tasse di effetto equivalente, il divieto di cui all'art. 92, n. 1, sarebbe divenuto direttamente efficace a partire da tale momento.

Possono questi argomenti prevalere sul parere della [OSCURATO:PERSONA] e sull'insegnamento della sentenza 6-64 a proposito dell'art. 92, secondo cui questo non può essere applicato direttamente dal giudice nazionale, non attribuisce dei diritti ai singoli? Permettetemi di dirlo subito: non vedo alcuna possibilità di accogliere gli argomenti del ricorrente.

In primo luogo devo ribattere che le illazioni che il ricorrente trae dalla sentenza 6-64 a proposito dell'art. 93, n. 3, sono troppo ampie.

Non si deve perdere di vista il fatto che questa disposizione sancisce unicamente il divieto di nuove sovvenzioni, ma non giustifica affatto la conclusione secondo cui l'intero art. 92 — il quale contempla pure sovvenzioni compatibili col mercato comune — sia strutturalmente atto ad avere efficacia diretta.

Mi sembra poi estremamente audace il desumere dall'art. 93, n. 1, (eventualmente in relazione con l'art. 5 del trattato) un obbligo implicito per gli Stati membri di dichiarare le sovvenzioni in atto e il collegare all'inosservanza, entro un certo termine, dell'obbligo stesso la conseguenza che il divieto di cui all'art. 92, n. 1, diviene direttamente efficace.

Dato che l'art. 93, n. 3, prevede espressamente l'obbligo di dichiarazione per le sovvenzioni che gli Stati intendono istituire, si deve ritenere che, se si fosse voluto introdurre lo stesso obbligo per le sovvenzioni in atto, lo si sarebbe detto espressamente.

Così pure appare inammissibile l'assunto secondo cui, una volta scaduto il termine per la dichiarazione (termine la cui durata non viene precisata), le sovvenzioni sarebbero semplicemente vietate — il che priverebbe l'art. 92 di una parte del suo ambito d'applicazione — ed altresì l'assunto secondo cui il sindacato sulle sovvenzioni, alla luce dell'art. 92 nel suo complesso, spetterebbe ai giudici nazionali.

Ciò appare assolutamente inconciliabile tanto col principio della certezza del diritto, quanto con l'esigenza dell'uniforme applicazione del diritto nell'intera Comunità.

Per quanto riguarda infine il termine del periodo transitorio e l'analogia con l'art. 13 del trattato CEE, caldeggiata dal ricorrente, si deve rilevare quanto segue.

È importante che gli ostacoli contemplati dall'art. 13 siano semplicemente vietati una volta terminato il periodo transitorio.

Per quanto riguarda le tasse di effetto equivalente ai dazi doganali, si trattava cioè semplicemente di stabilire un programma per la loro abolizione.

Le disposizioni relative alle sovvenzioni, invece, contengono pure una riserva a favore delle sovvenzioni ammesse , la quale rende necessario un esame da parte dei competenti organi comunitari.

Data la struttura di queste disposizioni, non si piò sostenere che, una volta terminato il periodo transitorio, i poteri della [OSCURATO:PERSONA] in questo campo siano venuti meno e sia rimasto in vigore unicamente un divieto simile a quello dell'art. 13.

Inoltre, agli argomenti del ricorrente si può opporre che l'art. 92, n. 3, lettera c) — relativo alle sovvenzioni ai cantieri — si riferisce espressamente al periodo transitorio.

Questo richiamo sarebbe incomprensibile se tutte le sovvenzioni incompatibili col trattato andassero realmente soppresse durante detto periodo.

Sono quindi del parere che non può essere accolta l'ingegnosa tesi del ricorrente (il quale si richiama anche all'art. 85 del trattato CEE, che ha una struttura completamente diversa) e che l'art. 92 va ritenuto non direttamente efficace.

Il sindacato sull'ammissibilità delle sovvenzioni corrisposte dall'ENCC non spetta quindi al giudice nazionale; esso è riservato alla [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, solo una volta terminato l'esame iniziato con la decisione 15 settembre 1972 (il quale può dar luogo ad una pronunzia giurisdizionale) si potrà sapere se vada applicato il divieto di cui all'art. 92.

2. Sulla seconda questione Vista la soluzione da dare alla prima questione, è superfluo esaminare la seconda, cioè accertare se i diritti attribuiti dall'art. 92 siano sorti al momento dell' entrata in vigore del trattato, ovvero solo al termine del periodo transitorio, come pure se detto articolo riguardi anche la disciplina relativa all'ENCC.

3. Sulla terza questione Con la terza questione il [OSCURATO:PERSONA] desidera sapere se la riscossione del tributo in base al valore di un prodotto importato da un altro Stato membro costituisca violazione dell'art. 13, n. 2, del trattato CEE 0 di altra norma del trattato (evidentemente si allude all'art. 95).

In proposito si deve avere anzitutto riguardo alla giurisprudenza.

Quanto all'art. 13, da esso si desume che vanno considerati come tasse di effetto equivalente ai dazi doganali gli oneri pecuniari riscossi su una merce a causa del fatto che essa varca la frontiera (sentenze 24-68, Raccolta 1969, pag. 193) e 2-3/69, Raccolta 1969, pag. 211 ), ovvero gravanti solo sulle merci importate (sentenza 29-72).

Viceversa, l'art. 13 non riguarda i tributi che colpiscono nella stessa misura i prodotti nazionali oppure vengono riscossi in forza di una legge tributaria generale (sentenza 24-68); come è detto nella sentenza 29-72, l'articolo non riguarda i tributi riscossi anche sui prodotti nazionali similari, in particolare quando si tratta di un regime generale, che colpisce le merci importate e quelle nazionali secondo criteri uguali o perlomeno analoghi.

Quanto all'art. 95, la giurisprudenza afferma che esso vieta di discriminare le merci importate in fatto di trattamento fiscale.

Le merci importate non possono essere tassate in misura maggiore di quelle nazionali.

Non vanno prese in considerazione solo le aliquote, bensì anche l'imponibile e le modalità di riscossione (sentenze 28-69, Raccolta 1970, pag. 187 ), 77-69, (Raccolta 1970, pag. 237 ) e 54-71, (Raccolta 1970, pag. 1107 ).

Con l'aiuto di questi criteri, il giudice nazionale sarà certo in grado di definire il giudizio.

Tenuto conto tuttavia di talune osservazioni svolte dai partecipanti al presente giudizio, vorrei dire ancora quanto segue. — Come sapete, il ricorrente nella causa principale sostiene che l'art. 95 vale per gli oneri puramente fiscali , che servono al finanziamento generale delle spese dello Stato, ma non per gli oneri parafiscali, destinati a coprire le spese per scopi particolari.

Sarebbe questo il caso di contributi ENCC, i quali non andrebbero quindi valutati alla luce dell'art. 95, bensì andrebbero considerati come tasse di effetto equivalente ai dazi doganali.

Questa tesi, basata sul complesso degli artt. 95 e seguenti e su determinati passi della giurisprudenza, non è nuova.

Essa è stata per l'essenziale già svolta nella causa 29-72, ma voi non l'avete presa in considerazione.

Dal canto mio, non l'avevo trovata convincente e non ho ora alcun motivo di cambiare parere.

Sono persuaso che essa non ha alcun fondamento nella giurisprudenza, come risulta del fatto che nella sentenza 2-3/62 (Raccolta 1962, pag. 797) (invocata dal ricorrente) non si parla solo di oneri fiscali , bensì in generale di tributi che colpiscano in qualunque modo le merci importate in misura maggiore di quelle nazionali.

È pure rilevante che nella sentenza 31-67 (Raccolta 1968, pag. 314) si parli di imposizioni aventi uno scopo essenzialmente fiscale.

Inoltre mi sembra importante che — come la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato già nella causa 29-72 — qualora si accogliesse l'interpretazione dell'art. 95 caldeggiata dal ricorrente, nel sistema del trattato si determinerebbe un vuoto che gli autori del trattato non possono aver voluto.

Ritengo periò che nel caso in esame non si possa escludere l'applicazione dell'art. 95 richiamandosi allo scopo del tributo (finanziamento dell'attività di un ente di diritto pubblico). — Ancora, per la valutazione del tributo di cui trattasi dovrebbe essere significativo il fatto che esso serve a finanziare delle sovvenzioni all'industria nazionale.

Ne conseguirebbe che, sui prodotti nazionali, il contributo sulla carta e sulla cellulosa avrebbe un'incidenza inferiore a quella apparente, o addirittura nulla, e ci si troverebbe quindi nell'ipotesi della tassazione delle merci importate, ai sensi dell'art. 95 o anche dell'art. 13 del trattato CEE. [OSCURATO:PERSONA] obietta che questo modo di ragionare è corretto solo nel caso in cui l'incidenza delle sovvenzioni all'industria nazionale si possa determinare per ciascuna unità prodotta.

Se ciò non è possibile, come non lo è nel caso in esame, non si possono applicare gli artt. 13 e 95 del trattato CEE.

Condivido il punto di vista della [OSCURATO:PERSONA].

Nel caso in esame, l'eventuale sgravio a favore dell'industria nazionale può infatti ricadere solo sotto le norme del trattato relative alle sovvenzioni. — Infine il ricorrente sostiene che l'art. 95 si può applicare unicamente se sono uguali gl'imponibili e i criteri di determinazione del valore, tanto delle merci importate quanto di quelle nazionali.

Nel nostro caso mancherebbero questi presupposti, giacché per la tassazione delle merci importate si tiene conto unicamente del fatto che esse hanno varcato la frontiera, mentre per le merci nazionali ci si riferisce al trasferimento di proprietà.

Si dovrebbe inoltre tener conto del fatto che la tassa interna è in relazione all'importo della fattura, mentre per le merci importate si tiene conto del valore obiettivo, e che la tassa d'importazione vale anche per i prodotti finiti, di valore superiore a quello delle merci nazionali del pari tassate.

L'art. 95 non si potrebbe quindi applicare, non essendo paragonabili le situazioni, con la conseguenza che la tassa dovrebbe esser considerata come una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale.

In proposito, va rilevato anzitutto che non è stato sostenuto che oggetto della causa principale sia un negozio il quale, all'atto dell'importazione, non ha dato luogo ad un trasferimento di proprietà e per il quale non esisteva quindi, nell'interno del paese, una situazione fiscale paragonabile.

In secondo luogo, si può sostenere che le disparità della riscossione (tassazione di prodotti finiti, da una parte, e di materie prime, dall'altra; commisurazione della tassa in base all'importo di fattura o in base al valore della merce) non escludono la possibilità di effettuare dei raffronti e quindi di accertare l'eventuale discriminazione delle merci importate.

Non vi è quindi motivo di richiamarsi ai principi della sentenza 29-72 (nella quale si teneva conto della disparità dei criteri di tassazione) per contestare la rilevanza nel caso in esame dell'art. 95.

Mi sembra con ciò di avere esposto tutto quanto vi era da dire, dal punto di vista del diritto comunitario, a proposito della terza questione.

Appare quindi logico ritenere — benché naturalmente l'ultima parola spetti al giudice nazionale — che il contributo in esame non è in contrasto con l'art. 13 del trattato, mentre non si può escludere una discriminazione ai sensi dell'art. 95.

4. Sulla quarta e sulla quinta questione Le due ultime questioni si riferiscono infine agli arrt. 30 e 86 del trattato CEE.

Il giudice proponente vorrebbe sapere se si tratta di norme direttamente efficaci e se la riscossione di tributi all'importazione per il finanziamento dell'attività di un ente di diritto pubblico sia in contrasto con le norme stesse.

Non penso che sia necessario dilungarsi.

Per quanto riguarda il primo problema, quello dell'efficacia diretta degli articoli di cui trattasi, la soluzione è manifestamente positiva.

Circa l'art. 30, ci si può richiamare alla sentenza 13-68 (Raccolta 1968, pag. 602) .

È pure certo, che l'efficacia diretta è sorta almeno alla fine del periodo transitorio (nel caso in esame non è necessario stabilire se essa sia sorta già con la decisione di acceleramento, cioè il 1 o luglio 1968).

Circa l'art. 86, basta richiamarsi all'art. 88 del trattato e all'art. 9, n. 3, del regolamento n. 17.

Quanto alla seconda questione, a proposito dell'art. 30 si può rilevare con la [OSCURATO:PERSONA] che questo non riguarda i casi in cui le merci importate e quelle nazionali sono gravate nella stessa misura (cioè in cui non vi è una tassazione particolare dell'importazione) e nie quali le esportazioni sono ostacolate da pratiche amministrative. [OSCURATO:PERSONA] ha già posto questi principi nella direttiva 22 dicembre 1969 ( GU 1970, n.

L 13, pag. 29 ) relativa all'abolizione delle misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative all'importazione.

In particolare, va ricordato l'art. 2 di questa direttiva, nel quale è detto: «Formano oggetto della presente direttiva le misure, diverse da quelle applicabili indistintamente ai prodotti nazionali ed ai prodotti importati, che ostacolano delle importazioni che potrebbero aver luogo ove tali misure non esistessero, ivi comprese quelle che rendono le importazioni più difficili od onerose dello smercio dei prodotti nazionali».

Non è invece necessario soffermarsi su aspetti particolari posti in rilievo dal ricorrente nella causa principale (cioè sulle circostanze che le norme relative al contributo comprendono disposizioni relative all'osservanza di un determinato formato ed alla stampigliatura delle merci, onde garantirne una determinata de-stinanzione; che, in determinati casi di esenzione dal contributo, sono prescritti un determinato formato e un determinato imballo, e che inoltre esisterebbe una prassi amministrativa dell'ENCC atta a rendere più complicate le importazioni).

Se non m'inganno, queste particolarità hanno rilievo solo per la cellulosa e per la carta da giornali, cioè non per le merci di cui si tratta nella causa principale.

Non è quindi necessario stabilire se le criticate disposizioni siano compatibili con gli arrt. 30 e seguenti.

Circa l'art. 86 del trattato, si può al massimo far presente al giudice proponente ch'esso si applica solo qualora ad un'impresa che si trova in posizone dominante venga fatto carico di un abuso.

La norma vale quindi solo quando un'impresa è responsabile di determinati fatti.

Essa invece è inoperante qualora lo Stato ordini la riscossione di tributi a favore di un'impresa o di un gruppo di imprese, le quali si trovino in posizione dominante.

Questi rilievi mi appaiono sufficienti per risolvere le due ultime questioni.

Essi rendono al tempo stesso avidente che i due articoli sopra menzionati sono irrilevanti ai fini della causa principale.

5. [OSCURATO:PERSONA] questioni poste dal [OSCURATO:PERSONA] di Conegliano vanno risolte come segue: a) L'art. 92 del trattato CEE non è una norma direttamente efficace nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri la quale attribuisca ai singoli dei diritti. b) L'art. 13 del trattato CEE vieta gli oneri pecuniari imposti unilateralmente dagli Stati membri a causa del fatto che le merci hanno varcato la frontiera.

Esso non riguarda invece la riscossione di tributi all'importazione, qualora le merci nazionali similari siano colpite nello stesso modo, e l'imposizione abbia luogo nell'ambito di un tributo nazionale generale, gravante tanto sulle merci importate quanto su quelle nazionali secondo criteri simili.

L'art. 95 vieta di tassare le merci importate in misura più elevata delle analoghe merci nazionali.

Per la sua applicazione non si deve avere riguardo soltanto alle aliquote, ma anche agl'imponibili e al modo di riscossione. c) Gli artt. 30 e 86 sono direttamente efficaci negli Stati membri; il primo quanto meno dalla fine del periodo transitorio.

L'art. 30 si applica solo qualora vi sia una discriminazione a danno delle merci importate, rispetto alle analoghe merci nazionali, oppure qualora le importazioni vengano ostacolate da una prassi amministrativa.

L'art. 86 si applica solo qualora un'impresa o un gruppo di imprese in posizione dominante siano responsabili di un determinato comportamento.

Esso non si applica invece qualora la riscossione di un tributo a favore di un'impresa o di un gruppo d'imprese venga ordinata dalle pubbliche autorità. ( 1 ) Traduzione dal tedesco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61972C0077 CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 7 MAGGIO 1973 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente , [OSCURATO:PERSONA] , Con legge 13 giugno 1935 è stato istituito in Italia l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (abbreviato ENCC). Si tratta di un ente di diritto pubblico che riunisce i produttori di carta e di cellulosa, come pure i consumatori di cellulosa, e che possiede la personalità giuridica. I suoi scopi si possono descrivere come segue: incoraggiare la produzione di cellulosa in Italia, facilitare la produzione e l'uso di materie prime nazionali per la fabbricazione della cellulosa, organizzare la produzione e la vendita della carta. I mezzi a sua disposizione sono i seguenti: attribuzione di sovvenzioni alla stampa nazionale, come pure per l'esportazione di carta da giornali in paesi terzi, acquisto di carta all'estero, finanziamento di studi e di ricerche nel campo forestale e della carta, come pure concessione di aiuti per il rimboschimento. La sua attivita è finanziata con un contributo imposto dallo Stato. A norma della legge 13 giugno 1940, in relazione al decreto ministeriale 3 luglio 1940 e alla legge 28 marzo 1956, esso viene riscosso — a parte alcune eccezioni che qui non c'interessano — sulla cellulosa, sulla carta e sul cartone di produzione nazionale o importati. È espressamente previsto che il produttore e l'importatore si rivalgano sull'acquirente di una parte di tale tributo. Il ricorrente nella causa principale acquistava dalla controparte una partita di uova, le quali gli venivano consegnate in cartoni e scatole importati dalla Repubblica federale di Germania. Su questi imballi egli doveva pagare il contributo ENCC, nella misura dell'1,75 %. L'acquirente sostiene che il contributo e in contrasto con varie disposizioni di diritto comunitario. In primo luogo, esso viola l'art. 13 del trattato CEE, immediatamente efficace a partire dalla fine del periodo transitorio, cioè il divieto di riscuotere dazi e tasse di effetto equivalente. In secondo luogo esso è in contrasto con l'art. 92 del trattato (relativo alle sovvenzioni statali), giacché è destinato a finanziare un'attività intesa a favorire la produzione italiana di cellulosa e di carta e quindi provoca distorsioni della concorrenza. Ancora, le restrizioni all' importazione connesse al contributo violano gli artt. 30 e seguenti del trattato CEE, cioè il divieto di restrizioni quantitative all'importazione e di misure di effetto equivalente. Infine, la riscossione del contributo sulle importazioni costituisce sfruttamento abusivo di una posizione dominante ai sensi dell'art. 86 del trattato CEE, giacché il provento dei contributi serve a rafforzare la posizione concorrenziale dell'industria cartaria italiana. Egli ha quindi proposto ai [OSCURATO:PERSONA] di Conegliano ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti del fornitore, onde ottenere, fra l'altro, la restituzione di quanto pagato per il contributo. [OSCURATO:PERSONA] di Conegliano, accogliendo un' istanza del ricorrente e ancor prima di sentire la controparte, ha sospeso il procedimento e, con ordinanza 20 novembre 1972, vi ha sottoposto, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali: 1. Se la disposizione dell'art. 92, n. 1, del trattato che vieta di concedere aiuti mediante finanziamenti posti in essere in modo tale da falsare la concorrenza all'interno del marcato comune, sia una norma direttamente applicabile nell'ordinamento giuridico degli Stati membri con l'effetto di far sorgere, in capo ai singoli, dei diritti soggettivi che i giudici nazionali devono tutelare. 2. In caso di risposta affermativa al quesito sub 1, quale sia la data iniziale in cui i diritti soggettivi sopra richiamati sono sorti (se cioè siano sorti alla data di entrata in vigore del trattato di Roma oppure a partire dal 31 dicembre 1969, data che segna la fine del periodo transitorio). 3. Se l'applicazione di un tributo (od onere pecuniario) percepito in base ad una percentuale ragguagliata al valore del prodotto importato dagli altri paesi membri costituisca una violazione dell'art. 13, n. 2, del trattato o di altra norma del trattato di Roma che vieti di applicare imposizioni speciali sulle importazioni dagli altri paesi membri. 4. Se l'art. 30 e l'art. 86 del trattato siano norme direttamente applicabili all' interno degli Stati membri. 5. Se l'applicazione di un contributo sui prodotti importati dagli altri paesi membri destinato a finanziare l'attività di un ente di diritto pubblico diverso dallo Stato possa costituire violazione dell'art. 30 e dell'art. 86, primo comma, del trattato. Hanno presentato osservazioni scritte e svolto osservazioni orali il ricorrente nella causa principale, il governo della Repubblica italiana e la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. Vediamo ora come si debbano risolvere le Questioni. Non è necessario soffermarsi sulla circostanza che il rinvio è stato disposto in un procedimento d'ingiunzione e prima che fosse sentita la controparte, cioè prima che fosse instaurato il contraddittorio dinanzi al giudice nazionale. Il caso si è già ripetutamente presentato e il rinvio è stato ritenuto ricevibile (cfr. cause 18-71, Raccolta, 1971, pag. 811 , e 43-71, Raccolta, 1971, pag. 1039 ). Non vi è motivo di cambiare la giurisprudenza, benché si debba ammettere col governo italiano che sarebbe meglio che la controparte fosse in grado di esprimere il proprio punto di vista prima che il rinvio venga disposto. 1. Sulla prima questione La prima questione del [OSCURATO:PERSONA] di Conegliano verte sul divieto di sovvenzioni di cui all'art. 92 del trattato CEE. Egli vorrebbe sapere se l'art. 92, n. 1, sia una norma direttamente efficace, che attribuisce ai singoli dei diritti soggettivi. In proposito si deve tenere presente che il contributo ENCC esisteva già al momento dell'entrata in vigore del trattato CEE. Come sapete, la [OSCURATO:PERSONA] è per la soluzione negativa della questione, come pure il governo italiano. Il ricorrente nella causa principale, invece, sostiene che l'art. 92, n. 1, va applicato direttamente dai giudici nazionali, quanto meno a determinate condizioni e in ogni caso a partire dalla fine del periodo transitorio, anche nei confronti delle sovvenzioni in atto al momento dell'entrata in vigore del trattato. Questo problema è già stato esaminato nella causa 9-70 (Raccolta, 1970, pag. 856) . Nelle mie conclusioni mi ero allora espresso — d'accordo con la [OSCURATO:PERSONA] — contro l'efficacia immediata dell' art. 92. Devo però ammettere che in quell'occasione non erano stati svolti tutti gli argomenti oggi dedotti dal ricorrente nella causa principale. Non posso quindi limitarmi a richiamare quanto da me detto nella causa 9-70, giacché il problema va oggi riesaminato in tutta la sua ampiezza. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il diritto comunitario è direttamente efficace, cioè attribuisce dei diritti ai singoli, qualora imponga obblighi sufficientemente chiari e precisi, completi e non sottoposti ad alcuna condizione e che non abbisognino dell'emanazione di ulteriori provvedimenti (si vedano in proposito, ad esempio, le sentenze 6-64, Raccolta 1964, pag. 1135 e 9-70, Raccolta 1970, pag. 825 ). Se si considera l'art. 92 alla luce di questi criteri, appaiono subito buone ragioni che militano contro la sua efficacia diretta. In primo luogo va rilevato che l'art. 92 non contiene un divieto assoluto. Eccezioni sono contemplate già dal n. 2, il quale enumera le sovvenzioni che sono espressamente compatibili col mercato comune. Le espressioni usate («eventi eccezionali», «compensare gli svantaggi economici provocati» dalla «divisione della Germania») rendono manifesto che vi è un rilevante margine discrezionale, il quale non spetta certo alle autorità nazionali, bensì a quelle comunitarie. Inoltre — e ciò è anche più importante — l'art. 92, n. 3, menziona delle sovvenzioni che possono considerarsi compatibili col mercato comune. In proposito va rilevato che, già nella prima frase di questo numero, si fa allusione a poteri discrezionali, come pure alla necessità dell' adozione di ulteriori provvedimenti. Anche le espressioni usate per descrivere le singole ipotesi rendono evidente l'esistenza di un margine discrezionale (ad esempio il fatto che, alla lettera b), si parli di importanti progetti di comune interesse europeo o che, alla lettera c), si parli di comune interesse). Non si deve poi dimenticare che, a norma della lettera d), altre categorie di aiuti (non meglio specificate) possono essere dichiarate compatibili col mercato comune da una decisione del Consiglio, il che dimostra che l'art. 92 non è completo. Ciò dovrebbe bastare — come ho ritenuto finora — per escludere l'efficacia diretta dell'art. 92. Si tenga presente quanto detto nella sentenza 13-68 (Raccolta 1968, pag. 602) , secondo la quale determinate disposizioni del trattato contenute nel capitolo relativo all'abolizione delle restrizioni quantitative non sono direttamente efficaci, data appunto l'esistenza di un evidente margine discrezionale, come pure a causa della loro imprecisione. Quanto detto fin qui trova conferma nelle disposizioni del trattato che seguono. L'art. 93 mostra chiaramente che la [OSCURATO:PERSONA] è incaricata di controllare le sovvenzioni esistenti. All'uopo — come è già stato rilevato nella sentenza 6-64 — è previsto un apposito procedimento, cui partecipano gli Stati membri e l'interessato: la [OSCURATO:PERSONA] può proporre i provvedimenti opportuni, ad esempio per modificare il regime delle sovvenzioni; qualora giunga alla conclusione che una sovvenzione è incompatibile col trattato, essa adotta una decisione, fissando un termine per la soppressione o la modifica della sovvenzione stessa. Il diritto comunitario relativo alle sovvenzioni richiede quindi un atto dell' esecutivo comunitario, e proprio questa circostanza fa escludere — secondo la giurisprudenza della Corte — che esso sia immediatamente efficace. Oltre a ciò va esaminato che, a norma dell'art. 93, in «circostanze eccezionali» il Consiglio può decidere che una sovvenzione «deve considerarsi compatibile col mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'art. 92 o ai regolamenti di cui all'art. 94». Infine, si può pure prendere in considerazione l'art. 94, il quale contempla provvedimenti del Consiglio per l'attuazione degli artt. 92 e 93. Anche questa è senza dubbio una circostanza che indica l'incompletezza ai sensi della giurisprudenza della Corte e quindi milita contro l'efficacia immediata delle norme in materia di sovvenzioni. Contro questi importanti criteri il ricorrente nella causa principale svolge ora numerosi argomenti. Esso rileva che la sentenza 6-64 ha affermato l'efficacia immediata dell'art. 93, n. 3 (cioè a proposito dell'introduzione di nuove sovvenzioni), dal che inferisce che la struttura dell' art. 92 non esclude di per sé l'efficacia immediata. Esso ritiene poi di poter desumere dall'art. 93 e da altre disposizioni del trattato l'obbligo per gli Stati membri di dichiarare le sovvenzioni esistenti e di poter trarre determinate conseguenze dall'inosservanza dell'obbligo stesso. Infine, esso sostiene che si deve tener conto del fatto che il periodo transitorio è terminato. In proposito, dall'art. 8, n. 7, del trattato esso desume il principio che tutto quanto è necessario per l'instaurazione del mercato comune va posto in essere prima della fine del periodo transitorio e che perciò anche le sovvenzioni contrarie al trattato devono essere abolite entro tale termine. Con la fine del periodo transitorio, verrebbe di conseguenza meno la necessità di un'apposita decisione della [OSCURATO:PERSONA], analogamente a quanto stabilisce l'art. 13 a proposito dell'abolizione delle tasse di effetto equivalente, il divieto di cui all'art. 92, n. 1, sarebbe divenuto direttamente efficace a partire da tale momento. Possono questi argomenti prevalere sul parere della [OSCURATO:PERSONA] e sull'insegnamento della sentenza 6-64 a proposito dell'art. 92, secondo cui questo non può essere applicato direttamente dal giudice nazionale, non attribuisce dei diritti ai singoli? Permettetemi di dirlo subito: non vedo alcuna possibilità di accogliere gli argomenti del ricorrente. In primo luogo devo ribattere che le illazioni che il ricorrente trae dalla sentenza 6-64 a proposito dell'art. 93, n. 3, sono troppo ampie. Non si deve perdere di vista il fatto che questa disposizione sancisce unicamente il divieto di nuove sovvenzioni, ma non giustifica affatto la conclusione secondo cui l'intero art. 92 — il quale contempla pure sovvenzioni compatibili col mercato comune — sia strutturalmente atto ad avere efficacia diretta. Mi sembra poi estremamente audace il desumere dall'art. 93, n. 1, (eventualmente in relazione con l'art. 5 del trattato) un obbligo implicito per gli Stati membri di dichiarare le sovvenzioni in atto e il collegare all'inosservanza, entro un certo termine, dell'obbligo stesso la conseguenza che il divieto di cui all'art. 92, n. 1, diviene direttamente efficace. Dato che l'art. 93, n. 3, prevede espressamente l'obbligo di dichiarazione per le sovvenzioni che gli Stati intendono istituire, si deve ritenere che, se si fosse voluto introdurre lo stesso obbligo per le sovvenzioni in atto, lo si sarebbe detto espressamente. Così pure appare inammissibile l'assunto secondo cui, una volta scaduto il termine per la dichiarazione (termine la cui durata non viene precisata), le sovvenzioni sarebbero semplicemente vietate — il che priverebbe l'art. 92 di una parte del suo ambito d'applicazione — ed altresì l'assunto secondo cui il sindacato sulle sovvenzioni, alla luce dell'art. 92 nel suo complesso, spetterebbe ai giudici nazionali. Ciò appare assolutamente inconciliabile tanto col principio della certezza del diritto, quanto con l'esigenza dell'uniforme applicazione del diritto nell'intera Comunità. Per quanto riguarda infine il termine del periodo transitorio e l'analogia con l'art. 13 del trattato CEE, caldeggiata dal ricorrente, si deve rilevare quanto segue. È importante che gli ostacoli contemplati dall'art. 13 siano semplicemente vietati una volta terminato il periodo transitorio. Per quanto riguarda le tasse di effetto equivalente ai dazi doganali, si trattava cioè semplicemente di stabilire un programma per la loro abolizione. Le disposizioni relative alle sovvenzioni, invece, contengono pure una riserva a favore delle sovvenzioni ammesse , la quale rende necessario un esame da parte dei competenti organi comunitari. Data la struttura di queste disposizioni, non si piò sostenere che, una volta terminato il periodo transitorio, i poteri della [OSCURATO:PERSONA] in questo campo siano venuti meno e sia rimasto in vigore unicamente un divieto simile a quello dell'art. 13. Inoltre, agli argomenti del ricorrente si può opporre che l'art. 92, n. 3, lettera c) — relativo alle sovvenzioni ai cantieri — si riferisce espressamente al periodo transitorio. Questo richiamo sarebbe incomprensibile se tutte le sovvenzioni incompatibili col trattato andassero realmente soppresse durante detto periodo. Sono quindi del parere che non può essere accolta l'ingegnosa tesi del ricorrente (il quale si richiama anche all'art. 85 del trattato CEE, che ha una struttura completamente diversa) e che l'art. 92 va ritenuto non direttamente efficace. Il sindacato sull'ammissibilità delle sovvenzioni corrisposte dall'ENCC non spetta quindi al giudice nazionale; esso è riservato alla [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, solo una volta terminato l'esame iniziato con la decisione 15 settembre 1972 (il quale può dar luogo ad una pronunzia giurisdizionale) si potrà sapere se vada applicato il divieto di cui all'art. 92. 2. Sulla seconda questione Vista la soluzione da dare alla prima questione, è superfluo esaminare la seconda, cioè accertare se i diritti attribuiti dall'art. 92 siano sorti al momento dell' entrata in vigore del trattato, ovvero solo al termine del periodo transitorio, come pure se detto articolo riguardi anche la disciplina relativa all'ENCC. 3. Sulla terza questione Con la terza questione il [OSCURATO:PERSONA] desidera sapere se la riscossione del tributo in base al valore di un prodotto importato da un altro Stato membro costituisca violazione dell'art. 13, n. 2, del trattato CEE 0 di altra norma del trattato (evidentemente si allude all'art. 95). In proposito si deve avere anzitutto riguardo alla giurisprudenza. Quanto all'art. 13, da esso si desume che vanno considerati come tasse di effetto equivalente ai dazi doganali gli oneri pecuniari riscossi su una merce a causa del fatto che essa varca la frontiera (sentenze 24-68, Raccolta 1969, pag. 193) e 2-3/69, Raccolta 1969, pag. 211 ), ovvero gravanti solo sulle merci importate (sentenza 29-72). Viceversa, l'art. 13 non riguarda i tributi che colpiscono nella stessa misura i prodotti nazionali oppure vengono riscossi in forza di una legge tributaria generale (sentenza 24-68); come è detto nella sentenza 29-72, l'articolo non riguarda i tributi riscossi anche sui prodotti nazionali similari, in particolare quando si tratta di un regime generale, che colpisce le merci importate e quelle nazionali secondo criteri uguali o perlomeno analoghi. Quanto all'art. 95, la giurisprudenza afferma che esso vieta di discriminare le merci importate in fatto di trattamento fiscale. Le merci importate non possono essere tassate in misura maggiore di quelle nazionali. Non vanno prese in considerazione solo le aliquote, bensì anche l'imponibile e le modalità di riscossione (sentenze 28-69, Raccolta 1970, pag. 187 ), 77-69, (Raccolta 1970, pag. 237 ) e 54-71, (Raccolta 1970, pag. 1107 ). Con l'aiuto di questi criteri, il giudice nazionale sarà certo in grado di definire il giudizio. Tenuto conto tuttavia di talune osservazioni svolte dai partecipanti al presente giudizio, vorrei dire ancora quanto segue. — Come sapete, il ricorrente nella causa principale sostiene che l'art. 95 vale per gli oneri puramente fiscali , che servono al finanziamento generale delle spese dello Stato, ma non per gli oneri parafiscali, destinati a coprire le spese per scopi particolari. Sarebbe questo il caso di contributi ENCC, i quali non andrebbero quindi valutati alla luce dell'art. 95, bensì andrebbero considerati come tasse di effetto equivalente ai dazi doganali. Questa tesi, basata sul complesso degli artt. 95 e seguenti e su determinati passi della giurisprudenza, non è nuova. Essa è stata per l'essenziale già svolta nella causa 29-72, ma voi non l'avete presa in considerazione. Dal canto mio, non l'avevo trovata convincente e non ho ora alcun motivo di cambiare parere. Sono persuaso che essa non ha alcun fondamento nella giurisprudenza, come risulta del fatto che nella sentenza 2-3/62 (Raccolta 1962, pag. 797) (invocata dal ricorrente) non si parla solo di oneri fiscali , bensì in generale di tributi che colpiscano in qualunque modo le merci importate in misura maggiore di quelle nazionali. È pure rilevante che nella sentenza 31-67 (Raccolta 1968, pag. 314) si parli di imposizioni aventi uno scopo essenzialmente fiscale. Inoltre mi sembra importante che — come la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato già nella causa 29-72 — qualora si accogliesse l'interpretazione dell'art. 95 caldeggiata dal ricorrente, nel sistema del trattato si determinerebbe un vuoto che gli autori del trattato non possono aver voluto. Ritengo periò che nel caso in esame non si possa escludere l'applicazione dell'art. 95 richiamandosi allo scopo del tributo (finanziamento dell'attività di un ente di diritto pubblico). — Ancora, per la valutazione del tributo di cui trattasi dovrebbe essere significativo il fatto che esso serve a finanziare delle sovvenzioni all'industria nazionale. Ne conseguirebbe che, sui prodotti nazionali, il contributo sulla carta e sulla cellulosa avrebbe un'incidenza inferiore a quella apparente, o addirittura nulla, e ci si troverebbe quindi nell'ipotesi della tassazione delle merci importate, ai sensi dell'art. 95 o anche dell'art. 13 del trattato CEE. [OSCURATO:PERSONA] obietta che questo modo di ragionare è corretto solo nel caso in cui l'incidenza delle sovvenzioni all'industria nazionale si possa determinare per ciascuna unità prodotta. Se ciò non è possibile, come non lo è nel caso in esame, non si possono applicare gli artt. 13 e 95 del trattato CEE. Condivido il punto di vista della [OSCURATO:PERSONA]. Nel caso in esame, l'eventuale sgravio a favore dell'industria nazionale può infatti ricadere solo sotto le norme del trattato relative alle sovvenzioni. — Infine il ricorrente sostiene che l'art. 95 si può applicare unicamente se sono uguali gl'imponibili e i criteri di determinazione del valore, tanto delle merci importate quanto di quelle nazionali. Nel nostro caso mancherebbero questi presupposti, giacché per la tassazione delle merci importate si tiene conto unicamente del fatto che esse hanno varcato la frontiera, mentre per le merci nazionali ci si riferisce al trasferimento di proprietà. Si dovrebbe inoltre tener conto del fatto che la tassa interna è in relazione all'importo della fattura, mentre per le merci importate si tiene conto del valore obiettivo, e che la tassa d'importazione vale anche per i prodotti finiti, di valore superiore a quello delle merci nazionali del pari tassate. L'art. 95 non si potrebbe quindi applicare, non essendo paragonabili le situazioni, con la conseguenza che la tassa dovrebbe esser considerata come una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale. In proposito, va rilevato anzitutto che non è stato sostenuto che oggetto della causa principale sia un negozio il quale, all'atto dell'importazione, non ha dato luogo ad un trasferimento di proprietà e per il quale non esisteva quindi, nell'interno del paese, una situazione fiscale paragonabile. In secondo luogo, si può sostenere che le disparità della riscossione (tassazione di prodotti finiti, da una parte, e di materie prime, dall'altra; commisurazione della tassa in base all'importo di fattura o in base al valore della merce) non escludono la possibilità di effettuare dei raffronti e quindi di accertare l'eventuale discriminazione delle merci importate. Non vi è quindi motivo di richiamarsi ai principi della sentenza 29-72 (nella quale si teneva conto della disparità dei criteri di tassazione) per contestare la rilevanza nel caso in esame dell'art. 95. Mi sembra con ciò di avere esposto tutto quanto vi era da dire, dal punto di vista del diritto comunitario, a proposito della terza questione. Appare quindi logico ritenere — benché naturalmente l'ultima parola spetti al giudice nazionale — che il contributo in esame non è in contrasto con l'art. 13 del trattato, mentre non si può escludere una discriminazione ai sensi dell'art. 95. 4. Sulla quarta e sulla quinta questione Le due ultime questioni si riferiscono infine agli arrt. 30 e 86 del trattato CEE. Il giudice proponente vorrebbe sapere se si tratta di norme direttamente efficaci e se la riscossione di tributi all'importazione per il finanziamento dell'attività di un ente di diritto pubblico sia in contrasto con le norme stesse. Non penso che sia necessario dilungarsi. Per quanto riguarda il primo problema, quello dell'efficacia diretta degli articoli di cui trattasi, la soluzione è manifestamente positiva. Circa l'art. 30, ci si può richiamare alla sentenza 13-68 (Raccolta 1968, pag. 602) . È pure certo, che l'efficacia diretta è sorta almeno alla fine del periodo transitorio (nel caso in esame non è necessario stabilire se essa sia sorta già con la decisione di acceleramento, cioè il 1 o luglio 1968). Circa l'art. 86, basta richiamarsi all'art. 88 del trattato e all'art. 9, n. 3, del regolamento n. 17. Quanto alla seconda questione, a proposito dell'art. 30 si può rilevare con la [OSCURATO:PERSONA] che questo non riguarda i casi in cui le merci importate e quelle nazionali sono gravate nella stessa misura (cioè in cui non vi è una tassazione particolare dell'importazione) e nie quali le esportazioni sono ostacolate da pratiche amministrative. [OSCURATO:PERSONA] ha già posto questi principi nella direttiva 22 dicembre 1969 ( GU 1970, n. L 13, pag. 29 ) relativa all'abolizione delle misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative all'importazione. In particolare, va ricordato l'art. 2 di questa direttiva, nel quale è detto: «Formano oggetto della presente direttiva le misure, diverse da quelle applicabili indistintamente ai prodotti nazionali ed ai prodotti importati, che ostacolano delle importazioni che potrebbero aver luogo ove tali misure non esistessero, ivi comprese quelle che rendono le importazioni più difficili od onerose dello smercio dei prodotti nazionali». Non è invece necessario soffermarsi su aspetti particolari posti in rilievo dal ricorrente nella causa principale (cioè sulle circostanze che le norme relative al contributo comprendono disposizioni relative all'osservanza di un determinato formato ed alla stampigliatura delle merci, onde garantirne una determinata de-stinanzione; che, in determinati casi di esenzione dal contributo, sono prescritti un determinato formato e un determinato imballo, e che inoltre esisterebbe una prassi amministrativa dell'ENCC atta a rendere più complicate le importazioni). Se non m'inganno, queste particolarità hanno rilievo solo per la cellulosa e per la carta da giornali, cioè non per le merci di cui si tratta nella causa principale. Non è quindi necessario stabilire se le criticate disposizioni siano compatibili con gli arrt. 30 e seguenti. Circa l'art. 86 del trattato, si può al massimo far presente al giudice proponente ch'esso si applica solo qualora ad un'impresa che si trova in posizone dominante venga fatto carico di un abuso. La norma vale quindi solo quando un'impresa è responsabile di determinati fatti. Essa invece è inoperante qualora lo Stato ordini la riscossione di tributi a favore di un'impresa o di un gruppo di imprese, le quali si trovino in posizione dominante. Questi rilievi mi appaiono sufficienti per risolvere le due ultime questioni. Essi rendono al tempo stesso avidente che i due articoli sopra menzionati sono irrilevanti ai fini della causa principale. 5. [OSCURATO:PERSONA] questioni poste dal [OSCURATO:PERSONA] di Conegliano vanno risolte come segue: a) L'art. 92 del trattato CEE non è una norma direttamente efficace nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri la quale attribuisca ai singoli dei diritti. b) L'art. 13 del trattato CEE vieta gli oneri pecuniari imposti unilateralmente dagli Stati membri a causa del fatto che le merci hanno varcato la frontiera. Esso non riguarda invece la riscossione di tributi all'importazione, qualora le merci nazionali similari siano colpite nello stesso modo, e l'imposizione abbia luogo nell'ambito di un tributo nazionale generale, gravante tanto sulle merci importate quanto su quelle nazionali secondo criteri simili. L'art. 95 vieta di tassare le merci importate in misura più elevata delle analoghe merci nazionali. Per la sua applicazione non si deve avere riguardo soltanto alle aliquote, ma anche agl'imponibili e al modo di riscossione. c) Gli artt. 30 e 86 sono direttamente efficaci negli Stati membri; il primo quanto meno dalla fine del periodo transitorio. L'art. 30 si applica solo qualora vi sia una discriminazione a danno delle merci importate, rispetto alle analoghe merci nazionali, oppure qualora le importazioni vengano ostacolate da una prassi amministrativa. L'art. 86 si applica solo qualora un'impresa o un gruppo di imprese in posizione dominante siano responsabili di un determinato comportamento. Esso non si applica invece qualora la riscossione di un tributo a favore di un'impresa o di un gruppo d'imprese venga ordinata dalle pubbliche autorità. ( 1 ) Traduzione dal tedesco.
Decreto Corte di giustizia UE/1973 — Fons Iuris — Fons Iuris