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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18923/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2020 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del 3 aprile 2019 del Tribunale di Mantova che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di concorso in furto pluriaggravato e l'aveva condannato alla pena di giustizia nonché alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici e al risarcimento del danno, liquidato in sentenza, in favore della Mediaservice s.r.I., costituitasi parte civile.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento e articolando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente sostiene che il fatto dovrebbe essere riqualificato come tentativo di furto, atteso che i beni sottratti, diverse autovetture, non erano mai usciti dalla sfera di sorveglianza dell'autorità giudiziaria che li aveva sequestrati, in quanto le forze dell'ordine avevano immediatamente disposto la «tracciatura» dei veicoli tramite il sistema gps di cui alcuni di essi erano dotati.

Difatti, un appartenente alla polizia giudiziaria, passando nei pressi del piazzale ove le autovetture erano custodite e vedendo che esse erano state caricate su una bisarca, si era insospettito ed aveva annotato il numero della targa della bisarca; successivamente, avuta conferma che le autovetture non erano più sul piazzale, gli inquirenti avevano attivato il sistema di localizzazione satellitare di alcune delle vetture, riuscendo a rintracciare queste ed anche le altre autovetture sottratte, in quanto trovate tutte nella disponibilità del medesimo soggetto poi condannato per ricettazione.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta omessa e carente motivazione in ordine alla sussistenza del suo concorso nel delitto di furto.

La Corte di appello ha affermato che egli ha messo a disposizione dei correi le chiavi del cancello di ingresso al piazzale ove erano parcheggiate le vetture.

La Corte di appello perviene a tale conclusione sulla base di dichiarazioni e condotte che sono state sempre interpretate in senso sfavorevole all'imputato senza alcun criterio logico.

Alla sfuriata dell'Azara, quando il conducente della bisarca si era presentato presso il piazzale per ritirare le vetture da portare via, era seguita la condotta del Tonello, che aveva invitato il conducente della bisarca a trasferire questa in un'altra strada più appartata dove caricare le vetture in modo da non destare sospetti.

La sfuriata dell'Azara va intesa, in realtà, quale manifestazione di dissenso rispetto a quanto i partecipanti al delitto si accingevano a compiere.

I numerosi contatti tra l'Azara e gli altri partecipanti al delitto, anche nei momenti successivi all'asporto delle vetture, trovano spiegazione nella circostanza che l'Azara ed il Tonello, che al furto aveva partecipato, erano colleghi di lavoro.

Le chiavi del piazzale potevano essere state messe a disposizione degli autori del furto dal solo Tonello, non essendo necessaria la partecipazione dell'Azara al delitto; peraltro, il Tonello era socio unico della società GT3, alla quale le vetture erano state sequestrate, mentre l'Azara era solo l'amministratore.Non sussisteva alcun contributo materiale o morale dell'Azara, che era un mero connivente non punibile; né sull'Azara gravava l'obbligo giuridico di impedire il furto.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole dell'applicazione delle aggravanti.

Quanto all'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., sostiene che difetterebbe il requisito dell'altruità della cosa e prevarrebbero le ipotesi di cui agli artt. 334 e 388 cod. pen.; in ogni caso l'estensione dell'aggravante al correo non esime dalla verifica della sussistenza del dolo.

In realtà il furto non era stato commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], ma con la partecipazione dello stesso, per una serie di circostanze fattuali indicate nel motivo di ricorso.

Relativamente all'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen., essa non poteva coesistere con l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. e, trattandosi di aggravante di natura soggettiva, non poteva essere estesa al correo.

In ogni caso anche per detta aggravante occorreva motivare in ordine all'elemento soggettivo.

Relativamente all'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, occorreva considerare i rapporti tra i soggetti attivi del reato ed il presunto soggetto passivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

Sulla base della ricostruzione del fatto operata dai giudici del merito, gli appartenenti alle forze dell'ordine hanno avuto contezza della sottrazione delle vetture solo dopo che le stesse erano state asportate dal piazzale dove si trovavano, trasportate a mezzo di una bisarca e consegnate ad un ricettatore, come ammesso dallo stesso ricorrente nel suo atto introduttivo.

Il sistema satellitare installato su alcune di esse ha consentito di recuperare tutte le autovetture dopo che le stesse erano già uscite dalla sfera di vigilanza della persona offesa.

2. Il secondo motivo è inammissibile.

Le censure del ricorrente attengono al merito, in quanto dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa, e come tali si pongono all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità.

La decisione del giudice di merito non può essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una «mirata rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

Questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di motivi di ricorso per cassazione, che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna„ Rv. 280747).

Le doglianze del ricorrente, invero, si risolvono nel dissenso sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per un vizio motivazionale con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte.

Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 2000, Moro, Rv. 215745).

3. Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

Il motivo è estremamente generico nella parte in cui il ricorrente si duole dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. peli..

Relativamente alle altre aggravanti il motivo è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., non avendo esse costituito oggetto di alcun motivo di appello.4.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2020 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del 3 aprile 2019 del Tribunale di Mantova che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di concorso in furto pluriaggravato e l'aveva condannato alla pena di giustizia nonché alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici e al risarcimento del danno, liquidato in sentenza, in favore della Mediaservice s.r.I., costituitasi parte civile. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento e articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente sostiene che il fatto dovrebbe essere riqualificato come tentativo di furto, atteso che i beni sottratti, diverse autovetture, non erano mai usciti dalla sfera di sorveglianza dell'autorità giudiziaria che li aveva sequestrati, in quanto le forze dell'ordine avevano immediatamente disposto la «tracciatura» dei veicoli tramite il sistema gps di cui alcuni di essi erano dotati. Difatti, un appartenente alla polizia giudiziaria, passando nei pressi del piazzale ove le autovetture erano custodite e vedendo che esse erano state caricate su una bisarca, si era insospettito ed aveva annotato il numero della targa della bisarca; successivamente, avuta conferma che le autovetture non erano più sul piazzale, gli inquirenti avevano attivato il sistema di localizzazione satellitare di alcune delle vetture, riuscendo a rintracciare queste ed anche le altre autovetture sottratte, in quanto trovate tutte nella disponibilità del medesimo soggetto poi condannato per ricettazione. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta omessa e carente motivazione in ordine alla sussistenza del suo concorso nel delitto di furto. La Corte di appello ha affermato che egli ha messo a disposizione dei correi le chiavi del cancello di ingresso al piazzale ove erano parcheggiate le vetture. La Corte di appello perviene a tale conclusione sulla base di dichiarazioni e condotte che sono state sempre interpretate in senso sfavorevole all'imputato senza alcun criterio logico. Alla sfuriata dell'Azara, quando il conducente della bisarca si era presentato presso il piazzale per ritirare le vetture da portare via, era seguita la condotta del Tonello, che aveva invitato il conducente della bisarca a trasferire questa in un'altra strada più appartata dove caricare le vetture in modo da non destare sospetti. La sfuriata dell'Azara va intesa, in realtà, quale manifestazione di dissenso rispetto a quanto i partecipanti al delitto si accingevano a compiere. I numerosi contatti tra l'Azara e gli altri partecipanti al delitto, anche nei momenti successivi all'asporto delle vetture, trovano spiegazione nella circostanza che l'Azara ed il Tonello, che al furto aveva partecipato, erano colleghi di lavoro. Le chiavi del piazzale potevano essere state messe a disposizione degli autori del furto dal solo Tonello, non essendo necessaria la partecipazione dell'Azara al delitto; peraltro, il Tonello era socio unico della società GT3, alla quale le vetture erano state sequestrate, mentre l'Azara era solo l'amministratore.Non sussisteva alcun contributo materiale o morale dell'Azara, che era un mero connivente non punibile; né sull'Azara gravava l'obbligo giuridico di impedire il furto. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole dell'applicazione delle aggravanti. Quanto all'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., sostiene che difetterebbe il requisito dell'altruità della cosa e prevarrebbero le ipotesi di cui agli artt. 334 e 388 cod. pen.; in ogni caso l'estensione dell'aggravante al correo non esime dalla verifica della sussistenza del dolo. In realtà il furto non era stato commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], ma con la partecipazione dello stesso, per una serie di circostanze fattuali indicate nel motivo di ricorso. Relativamente all'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen., essa non poteva coesistere con l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. e, trattandosi di aggravante di natura soggettiva, non poteva essere estesa al correo. In ogni caso anche per detta aggravante occorreva motivare in ordine all'elemento soggettivo. Relativamente all'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, occorreva considerare i rapporti tra i soggetti attivi del reato ed il presunto soggetto passivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Sulla base della ricostruzione del fatto operata dai giudici del merito, gli appartenenti alle forze dell'ordine hanno avuto contezza della sottrazione delle vetture solo dopo che le stesse erano state asportate dal piazzale dove si trovavano, trasportate a mezzo di una bisarca e consegnate ad un ricettatore, come ammesso dallo stesso ricorrente nel suo atto introduttivo. Il sistema satellitare installato su alcune di esse ha consentito di recuperare tutte le autovetture dopo che le stesse erano già uscite dalla sfera di vigilanza della persona offesa. 2. Il secondo motivo è inammissibile. Le censure del ricorrente attengono al merito, in quanto dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa, e come tali si pongono all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità. La decisione del giudice di merito non può essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una «mirata rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di motivi di ricorso per cassazione, che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna„ Rv. 280747). Le doglianze del ricorrente, invero, si risolvono nel dissenso sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per un vizio motivazionale con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte. Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 2000, Moro, Rv. 215745). 3. Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Il motivo è estremamente generico nella parte in cui il ricorrente si duole dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. peli.. Relativamente alle altre aggravanti il motivo è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., non avendo esse costituito oggetto di alcun motivo di appello.4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28
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