CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10143/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta che - decidendo in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, in parziale riforma della sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Gela in data 13/06/2023 - ha riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 424, comma 1, cod. pen., escluso la recidiva e conseguentemente rideterminato la pena inflitta, confermando nel resto la sentenza impugnata; Letta la dichiarazione di rinuncia al ricorso presentata dall'imputato in data 23 ottobre 2025 pervenuta presso la Corte di appello corredata di documento identificativo; Rilevato, pertanto, che il ricorso, a seguito della rinuncia, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'1