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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2026

Cassazione n. 10399/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; fzn Premesso che [OSCURATO:PERSONA] Mohamed, con atto trasmesso il 29/10/2025 dalla [OSCURATO:PERSONA] "Lorusso e Cutugno" di Torino, propone personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 3621/2025 del 02/10/2025 articolando tre motivi; Considerato che il ricorso per cassazione, avverso qualsiasi tipo di provvedimento giurisdizionale, non può essere proposto dalla parte personalmente poiché, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla n. 103 del 2017, deve essere sottoscritto - a pena di inammissibilità - da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (cfr. Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010-01); che, nel giudizio di legittimità, la necessità di una specifica e professionale rappresentazione tecnica è un'esigenza da tempo avvertita anche dalla giurisprudenza costituzionale (già Corte cost. n. 188 del 1980; Id. n. 395 del 2000), che l'ha ritenuta altresì compatibile con l'art. 6, par. 3, lett. c), Convenzione EDU, e la stessa giurisprudenza convenzionale, a sua volta, ha affermato che la partecipazione e la difesa personale dell'imputato, pur costituendo principi informatori del processo penale, consentono una diversa graduazione a seconda della fase processuale, essendo rimessa agli Stati contraenti la scelta dei mezzi atti a permettere al loro sistema giudiziario di garantire l'esercizio di tale diritto (Corte EDU, 27/4/2006, Sannino cItalia,§ 48); che la previsione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., proprio in ragione delle approfondite conoscenze giuridiche e dell'elevato livello di qualificazione professionale che postula l'esercizio del diritto di difesa innanzi alla Corte di cassazione, non costituisce affatto una irragionevole espressione della discrezionalità legislativa (Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Lissandrello, in motiv.; Sez. 5, n. 35942 del 25/09/2025, Predieri, non mass.); che nel caso di specie il ricorso è stato presentato personalmente dal condannato, sicché va dichiarata l'inammissibilità con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, in assenza di elementi che valgano a escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro quattromila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm1a i euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci96 in Ioma i 2 marzo 2026 [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; fzn Premesso che [OSCURATO:PERSONA] Mohamed, con atto trasmesso il 29/10/2025 dalla [OSCURATO:PERSONA] "Lorusso e Cutugno" di Torino, propone personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 3621/2025 del 02/10/2025 articolando tre motivi; Considerato che il ricorso per cassazione, avverso qualsiasi tipo di provvedimento giurisdizionale, non può essere proposto dalla parte personalmente poiché, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla n. 103 del 2017, deve essere sottoscritto - a pena di inammissibilità - da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (cfr. Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010-01); che, nel giudizio di legittimità, la necessità di una specifica e professionale rappresentazione tecnica è un'esigenza da tempo avvertita anche dalla giurisprudenza costituzionale (già Corte cost. n. 188 del 1980; Id. n. 395 del 2000), che l'ha ritenuta altresì compatibile con l'art. 6, par. 3, lett. c), Convenzione EDU, e la stessa giurisprudenza convenzionale, a sua volta, ha affermato che la partecipazione e la difesa personale dell'imputato, pur costituendo principi informatori del processo penale, consentono una diversa graduazione a seconda della fase processuale, essendo rimessa agli Stati contraenti la scelta dei mezzi atti a permettere al loro sistema giudiziario di garantire l'esercizio di tale diritto (Corte EDU, 27/4/2006, Sannino cItalia,§ 48); che la previsione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., proprio in ragione delle approfondite conoscenze giuridiche e dell'elevato livello di qualificazione professionale che postula l'esercizio del diritto di difesa innanzi alla Corte di cassazione, non costituisce affatto una irragionevole espressione della discrezionalità legislativa (Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Lissandrello, in motiv.; Sez. 5, n. 35942 del 25/09/2025, Predieri, non mass.); che nel caso di specie il ricorso è stato presentato personalmente dal condannato, sicché va dichiarata l'inammissibilità con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, in assenza di elementi che valgano a escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro quattromila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm1a i euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci96 in Ioma i 2 marzo 2026 [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]
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