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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 febbraio 2023

Cassazione n. 13101/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

NZA suiricorsi iscritt i a i n n. 1 5959 / 20 15 e 16149/2015 R.G. ; il primo, propostoda [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

LLEDNC 56M12G001V) , rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla via Archimede n. 120; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore; -intimata - il secondo, proposto da [OSCURATO:PERSONA]. nn. 15959/2015 e 16149/2015sez.

T – a d. 2 4 - 2 - 202 3 est.

Napolitano A. Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

LLE DNC56M12G001V) , rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla via Archimede n. 120; -controricorrente- avverso la sentenza n. 6901/2014 della C.T.R. della Lombardia –sede di Brescia, depositata in data 15/12/2014; udita la relazione della causa svolta dal dott. [OSCURATO:PERSONA] nella adunanza cameraledel 24 febbraio 2023; Rilevato che - [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato l’avviso di accertamento n.

T9H01C103139/2011relativo all’anno 2007, con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva accertato, in relazione alla cessione di un fabbricato da parte del Leali (l’odierno contribuente), una plusvalenza di euro 615.050, assoggettata a tassazione separata con conseguente recupero di Irpef per euro 244.482 ed irrogazione di sanzioni, per violazione del primo comma, lettera b), dell’art. 67 del d.P.R. n. 917 del 1986; - la C.T.P. di Brescia accolse i motivi di ricorso, annullando l’avviso di accertamento;Ricc. nn. 15959/2015 e 16149/2015sez.

T – a d. 2 4 - 2 - 202 3 est.

Napolitano A. - la C.T.R. accolse l’appello dell’ U fficio , rigettò il ricors o introduttivo del contribuente tranne che per la parte relativa alle sanzioni; -avverso la sentenza d’appello hanno proposto separati ricorsi il Leali e l’Agenzia delle Entrate; Considerato che -i separati ricorsi devono essere riuniti, avendo essi ad oggetto la medesima sentenza(art. 335 c.p.c.); -l’Agenzia delle Entrate ha emesso , in pendenza del giudizio di cassazione, un provvedimento in autotutela , con il quale ha annullato totalmente l’avviso di accertamento impugnato in prime cure; -tale atto di annullamento in autotutela è stato depositato in atti dal contribuente, al fine di ottenere la dichiarazione di cessazione della materia del contendere; - l’annullamento integrale in autotutela dell’avviso di accertamento ha determinato la cessazione della materia del contendere sia sulle maggiori imposte che sulle sanzioni irrogate; - ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizio; P.Q.M.

Riunitii ricorsi, dichiara cessata la materia del contendere.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA suiricorsi iscritt i a i n n. 1 5959 / 20 15 e 16149/2015 R.G. ; il primo, propostoda [OSCURATO:PERSONA] (C.F. LLEDNC 56M12G001V) , rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla via Archimede n. 120; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore; -intimata - il secondo, proposto da [OSCURATO:PERSONA]. nn. 15959/2015 e 16149/2015sez. T – a d. 2 4 - 2 - 202 3 est. Napolitano A. Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. LLE DNC56M12G001V) , rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla via Archimede n. 120; -controricorrente- avverso la sentenza n. 6901/2014 della C.T.R. della Lombardia –sede di Brescia, depositata in data 15/12/2014; udita la relazione della causa svolta dal dott. [OSCURATO:PERSONA] nella adunanza cameraledel 24 febbraio 2023; Rilevato che - [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato l’avviso di accertamento n. T9H01C103139/2011relativo all’anno 2007, con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva accertato, in relazione alla cessione di un fabbricato da parte del Leali (l’odierno contribuente), una plusvalenza di euro 615.050, assoggettata a tassazione separata con conseguente recupero di Irpef per euro 244.482 ed irrogazione di sanzioni, per violazione del primo comma, lettera b), dell’art. 67 del d.P.R. n. 917 del 1986; - la C.T.P. di Brescia accolse i motivi di ricorso, annullando l’avviso di accertamento;Ricc. nn. 15959/2015 e 16149/2015sez. T – a d. 2 4 - 2 - 202 3 est. Napolitano A. - la C.T.R. accolse l’appello dell’ U fficio , rigettò il ricors o introduttivo del contribuente tranne che per la parte relativa alle sanzioni; -avverso la sentenza d’appello hanno proposto separati ricorsi il Leali e l’Agenzia delle Entrate; Considerato che -i separati ricorsi devono essere riuniti, avendo essi ad oggetto la medesima sentenza(art. 335 c.p.c.); -l’Agenzia delle Entrate ha emesso , in pendenza del giudizio di cassazione, un provvedimento in autotutela , con il quale ha annullato totalmente l’avviso di accertamento impugnato in prime cure; -tale atto di annullamento in autotutela è stato depositato in atti dal contribuente, al fine di ottenere la dichiarazione di cessazione della materia del contendere; - l’annullamento integrale in autotutela dell’avviso di accertamento ha determinato la cessazione della materia del contendere sia sulle maggiori imposte che sulle sanzioni irrogate; - ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizio; P.Q.M. Riunitii ricorsi, dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese dell’intero giudizio.
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